mercoledì 28 febbraio 2018

Nuovo ordinamento professionale: superato lo sdoppiamento della Categoria D

Per i funzionari di regioni ed enti locali neo assunti vi sarà una sola posizione economica di accesso alla categoria D.

La preintesa del Ccnl delle funzioni locali, all’articolo 12 disapplica lo sdoppiamento della categoria D in due sotto categorie: quelle con ingresso nella prima posizione economica (la D1) e quelle relative a profili professionali con ingresso diretto nella terza posizione economica (D3). Resta confermato, invece, lo sdoppiamento dei profili professionali di accesso nella categoria B.
La preintesa corregge il tiro sui funzionari a distanza di ben 16 anni da quando la contrattazione collettiva avrebbe già dovuto prendere atto dell’unitarietà della categoria D.
Infatti, l’articolo 12, comma 3, del Ccnl 31.3.1999 era la fonte che giustificava lo sdoppiamento delle categorie B e D in sottocategorie con profili di accesso differenziati. La norma dispone: “Fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui all’art. 5 del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3”. Si trattava di un meccanismo che assicurava l’impossibilità per i profili di accesso nelle posizioni economiche iniziali di ottenere posizioni economiche di sviluppo pari o superiori a quelle delle sottocategorie con ingresso nelle posizioni economiche B3 e D3.
Ma, come disposto espressamente, la disposizione contenuta nell’articolo 12, comma 3, del Ccnl 31.12.1999 era a tempo determinato ed ha cessato di produrre effetti a partire dall’1.1.2002.
Da quella data sarebbe stato necessario prendere atto che la distinzione delle categorie B e D in sottocategorie con accessi differenziati per i neoassunti non aveva più alcun senso e giustificazione.
L’Aran, su indicazioni dell’Anci, ha tuttavia fatto muro per oltre tre lustri, insistendo nel considerare ancora sussistenti profili di ingresso differenziati, nonostante con il Ccnl 22.1.2004 fosse stata anche eliminata per i profili di ingresso in D3 (assimilati all’ex ottava qualifica funzionale) la speciale indennità che all’epoca delle qualifiche funzionali era assegnata ai profili dell’ottava qualifica, per un ammontare di 1,5 milioni di lire, che era l’ultimo elemento di differenziazione tra i vari profili.
Dal 2018 si pone fine allo sdoppiamento nella categoria D e qualsiasi sia il profilo professionale i neoassunti inizieranno con lo stipendio della posizione iniziale.
Tuttavia, per quanto riguarda il passato, restano salvi il profilo e la posizione economica di sviluppo acquisiti da coloro che passarono a suo tempo direttamente dall’ottava qualifica funzionale alla categoria D3 e gli assunti in quella categoria. La preintesa chiarisce che le risorse stabili che finanziano le progressioni orizzontali dei dipendenti acceduti direttamente in posizione D3 continuano ad essere quantificate sulla base del differenziale tra la posizione economica già posseduta o da attribuire e quella iniziale di accesso in D3. Conseguentemente, qualora il dipendente acceduto direttamente in D3 cessi il rapporto di lavoro, a qualunque titolo solo quel differenziale ritorna tra le risorse stabili disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico del personale.
Ancora, il Ccnl fa salve le procedure concorsuali già in corso per le assunzioni nei profili di accesso D3, la cui disapplicazione, quindi, varrà solo per i bandi successivi alla definitiva entrata in vigore del nuovo Ccnl delle funzioni locali.
Come detto, la categoria B, invece, manterrà la differenziazione dei profili di accesso. Infatti, la categoria con profilo di ingresso in B1 è quella che consente lo svolgimento di mansioni che richiedono la sola terza media, con selezioni mediante chiamata dai centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987. I profili di ingresso in B3, invece, impongono il concorso pubblico. Finchè non si incida sui profili professionali e le modalità di reclutamento, lo sdoppiamento della categoria B difficilmente potrà essere superato.




4 commenti:

  1. ma cosa succedera’ a livello di inquadramento al personale che ha sviluppato la carriera da D1 a D5 (del D1), poi a seguito di progressione verticale è stato inquadrato nella categoria D3 (giuridica) conservando il maturato economico acquisito dalle progressioni orizzontali (D4 + D5)? ad esempio io sono D3 ( giuridico) e D4 economico; conservo un assegno ad personam di quello che resta di una progressione orizzontale in D5. L’aver passato la selezione verticale di fatto e’ stato inutile, anzi se non l’avessi fatta ora sarei D6!!!!

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  2. Cosa succede se un amministraZione ha bandito un concorso per mobilità d3 giuridico ma interviene ormai il nuovo contratto . Il d1 ha partecipato e non è stato annullata la gradistoria

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  3. L'eliminazione, in ingresso, della categoria D3 ha comportato il venir meno della dicotomia "Istruttore Direttivo" / "Funzionario"?

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  4. L'eliminazione, in ingresso, della categoria D3 ha comportato il venir meno della dicotomia "Istruttore Direttivo" / "Funzionario"?

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