Per i funzionari di regioni ed
enti locali neo assunti vi sarà una sola posizione economica di accesso alla
categoria D.
La preintesa del Ccnl delle
funzioni locali, all’articolo 12 disapplica lo sdoppiamento della categoria D
in due sotto categorie: quelle con ingresso nella prima posizione economica (la D 1) e quelle relative a profili
professionali con ingresso diretto nella terza posizione economica (D3). Resta
confermato, invece, lo sdoppiamento dei profili professionali di accesso nella
categoria B.
La preintesa corregge il tiro sui
funzionari a distanza di ben 16 anni da quando la contrattazione collettiva
avrebbe già dovuto prendere atto dell’unitarietà della categoria D.
Infatti, l’articolo 12, comma 3,
del Ccnl 31.3.1999 era la fonte che giustificava lo sdoppiamento delle
categorie B e D in sottocategorie con profili di accesso differenziati. La
norma dispone: “Fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui all’art. 5
del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle
posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino
all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente,
ai valori B4 e D3”. Si trattava di un meccanismo che assicurava l’impossibilità
per i profili di accesso nelle posizioni economiche iniziali di ottenere
posizioni economiche di sviluppo pari o superiori a quelle delle sottocategorie
con ingresso nelle posizioni economiche B3 e D3.
Ma, come disposto espressamente,
la disposizione contenuta nell’articolo 12, comma 3, del Ccnl 31.12.1999 era a
tempo determinato ed ha cessato di produrre effetti a partire dall’1.1.2002.
Da quella data sarebbe stato
necessario prendere atto che la distinzione delle categorie B e D in
sottocategorie con accessi differenziati per i neoassunti non aveva più alcun
senso e giustificazione.
L’Aran, su indicazioni dell’Anci,
ha tuttavia fatto muro per oltre tre lustri, insistendo nel considerare ancora
sussistenti profili di ingresso differenziati, nonostante con il Ccnl 22.1.2004
fosse stata anche eliminata per i profili di ingresso in D3 (assimilati all’ex
ottava qualifica funzionale) la speciale indennità che all’epoca delle
qualifiche funzionali era assegnata ai profili dell’ottava qualifica, per un
ammontare di 1,5 milioni di lire, che era l’ultimo elemento di differenziazione
tra i vari profili.
Dal 2018 si pone fine allo
sdoppiamento nella categoria D e qualsiasi sia il profilo professionale i
neoassunti inizieranno con lo stipendio della posizione iniziale.
Tuttavia, per quanto riguarda il
passato, restano salvi il profilo e la posizione economica di sviluppo
acquisiti da coloro che passarono a suo tempo direttamente dall’ottava
qualifica funzionale alla categoria D3 e gli assunti in quella categoria. La
preintesa chiarisce che le risorse stabili che finanziano le progressioni
orizzontali dei dipendenti acceduti direttamente in posizione D3 continuano ad
essere quantificate sulla base del differenziale tra la posizione economica già
posseduta o da attribuire e quella iniziale di accesso in D3. Conseguentemente,
qualora il dipendente acceduto direttamente in D3 cessi il rapporto di lavoro,
a qualunque titolo solo quel differenziale ritorna tra le risorse stabili
disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico
del personale.
Ancora, il Ccnl fa salve le
procedure concorsuali già in corso per le assunzioni nei profili di accesso D3,
la cui disapplicazione, quindi, varrà solo per i bandi successivi alla
definitiva entrata in vigore del nuovo Ccnl delle funzioni locali.
Come detto, la categoria B,
invece, manterrà la differenziazione dei profili di accesso. Infatti, la
categoria con profilo di ingresso in B1 è quella che consente lo svolgimento di
mansioni che richiedono la sola terza media, con selezioni mediante chiamata
dai centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987. I
profili di ingresso in B3, invece, impongono il concorso pubblico. Finchè non
si incida sui profili professionali e le modalità di reclutamento, lo
sdoppiamento della categoria B difficilmente potrà essere superato.
ma cosa succedera’ a livello di inquadramento al personale che ha sviluppato la carriera da D1 a D5 (del D1), poi a seguito di progressione verticale è stato inquadrato nella categoria D3 (giuridica) conservando il maturato economico acquisito dalle progressioni orizzontali (D4 + D5)? ad esempio io sono D3 ( giuridico) e D4 economico; conservo un assegno ad personam di quello che resta di una progressione orizzontale in D5. L’aver passato la selezione verticale di fatto e’ stato inutile, anzi se non l’avessi fatta ora sarei D6!!!!
RispondiEliminaCosa succede se un amministraZione ha bandito un concorso per mobilità d3 giuridico ma interviene ormai il nuovo contratto . Il d1 ha partecipato e non è stato annullata la gradistoria
RispondiEliminaL'eliminazione, in ingresso, della categoria D3 ha comportato il venir meno della dicotomia "Istruttore Direttivo" / "Funzionario"?
RispondiEliminaL'eliminazione, in ingresso, della categoria D3 ha comportato il venir meno della dicotomia "Istruttore Direttivo" / "Funzionario"?
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