Aumenti di stipendio selettivi in
base ai risultati conseguiti nel triennio precedente. La preintesa del Ccnl
delle funzioni locali ridisegna la disciplina delle progressioni economiche,
note anche come progressioni “orizzontali”, cioè degli incrementi stipendiali
riconosciuti stabilmente ai dipendenti, sulla base di valutazioni selettive.
Selettività. L’articolo 16
conferma i limiti esistenti alle progressioni economiche. Il primo è di natura
finanziaria: dunque, sarà possibile attivare le progressioni solo nel limite
delle risorse effettivamente disponibili.
In ogni caso, la progrsssione va
riconosciuta sulla base di selezioni (il contratto dispone “in modo selettivo”
solo ad una parte limitata dei dipendenti, come del resto impone l’articolo 23
del d.lgs 150/2009. Tuttavia, non vi sono indicazioni per quantificare tale
“parte limitata”. Molti interpreti ritengono che non si possa andare oltre il
33% del personale in servizio. Comunque, la quota dei dipendenti che potranno
accedere alla posizione economica superiore andrà determinata tenendo conto
dell’obbligo di permanere in una certa posizione economica per almeno 24 mesi,
lasso di tempo comunque eventualmente incrementabile dalla contrattazione
decentrata.
Valutazione. Il processo
selettivo delle progressioni economiche è storicamente molto complesso e
defatigante, in misura oggettivamente sproporzionata rispetto all’entità dei
benefici economici derivanti.
La preintesa introduce un
elemento di forte semplificazione. Si prevede, infatti, che la selezione dei
dipendenti cui incrementare il trattamento economico si basi sulle risultanze
della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno
in cui è indetta la procedura valutativa.
Per determinare la “graduatoria”
degli aspiranti, si dovrà tenere conto anche dell’esperienza maturata negli
ambiti professionali di riferimento e delle
competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
Decorrenza. Un altro tema
che ormai si trascinava da anni, creando molteplici problemi operativi è quello
della decorrenza della progressione economica.
Nonostante da tempo
l’interpretazione prevalente indicasse di far scattare l’aumento salariale dal
primo gennaio dell’anno di attivazione della procedura selettiva, di recente,
al contrario, pareri della Corte dei conti e dell’Aran avevano sancito che la
decorrenza degli aumenti partisse dal primo di gennaio dell’anno in cui la
procedura valutativa andasse a conclusione. Una soluzione, questa,
difficilmente condivisibile sul piano pratico, poiché le valutazioni debbono
tenere conto necessariamente della performance individuale e, quindi, non
possono che essere effettuate a consuntivo necessariamente l’anno solare dopo
quello nel quale si sono indette le selezioni.
La preintesa pone fine all’equivoco
e dispone che “l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto
il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto”.
Graduatorie. Il comma 8 dell’articolo 16 nega che dalle
selezioni per le progressioni orizzontali derivino graduatorie assimilabili a
quelle concorsuali ed aventi, dunque, durata pluriennale.
Si stabilisce che i risultati
delle selezioni per le progressioni hanno effetto solo per l’anno nel quale è
stata indetta la procedura.
Oneri. Come sempre, il
finanziamento della maggiore retribuzione assegnata al personale che abbia
beneficiato delle progrsssione è integralmente a carico della parte stabile del
fondo delle risorse decentrate, che deve coprire gli oneri per 13 mensilità.
La preintesa fa salve le
procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in
corso all’atto della sottoscrizione definitiva del CCNL.
Luigi Oliveri
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