lunedì 26 febbraio 2018

Posizioni Organizzative al restyling

Nuove regole per le cosiddette posizioni organizzative, i funzionari che negli enti privi di dirigenza svolgono le funzioni dirigenziali e negli enti con dirigenti assumono sostanzialmente la funzione dei quadri.

Gli incarichi dovranno essere conferiti con atto scritto e motivato, sulla base della valutazione dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale potenzialmente destinatario.
Sulla durata, il nuovo Ccnl del comparto funzioni locali stabilisce che il periodo massimo è di tre anni, ma non risolve, tuttavia, il problema più delicato e diffuso, quello della durata minima, lasciata senza una specificazione. La Corte dei conti, insieme alla dottrina, ritiene comunque che gli incarichi non possano avere durate inferiori ad un anno almeno, per consentire un tempo adeguato alla gestione finanziaria ed alla connessa valutazione dei risultati.
In ogni caso, gli incarichi alle posizioni organizzative potranno essere revocati prima della scadenza, sempre con atto scritto e motivato. Le cause giustificative restano due: intervenuti mutamenti organizzativi o valutazione negativa.
Questa dovrà essere annuale nel rispetto del sistema vigente. Solo la “valutazione positiva” dà anche titolo alla retribuzione di risultato: dovranno essere i sistemi a stabilire quando una valutazione possa considerarsi positiva. Nel caso risulti negativa, i titolari delle posizioni organizzative avranno diritto a confrontarsi in contraddittorio col valutatore, anche con l’assistenza del sindacato cui aderiscano o di persona di propria fiducia.
Il nuovo Ccnl cancella le alte specializzazioni e prevede solo due invece che tre tipologie di posizioni organizzative: quelle per la direzione unità organizzative o quelle per attività professionali altamente specializzate, che richiedano anche l’iscrizione ad albi professionali.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Si conferma il trattamento economico scomposto in retribuzione di posizione e risultato. La prima avrà un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base del sistema di graduazione deciso dagli enti, che, se dotati di dirigenza, dovranno considerare ampiezza e contenuto di eventuali deleghe dirigenziali. Nel caso di posizioni organizzative assegnate invece che a funzionari di categoria D a dipendenti in categoria B o C, la posizione minima sarà di € 3.000 e la massima di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
Sparisce la previsione secondo la quale la retribuzione di risultato vari da un minimo del 10% a un massimo del 25% della posizione. Col nuovo Ccnl sarà ciascun ente a definire i criteri per determinare l’importo del risultato, ma vi sarà l’obbligo di destinare una quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste.
Gli enti con dirigenza dovranno sottrarre dal fondo delle risorse decentrate il finanziamento delle posizioni organizzative, che andrà a carico del bilancio.
La preintesa regola, finalmente, il caso degli incarichi attribuiti ad interim: la retribuzione di risultato potrà essere aumentata dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione goduta dall’incaricato ad interim.
La preintesa propone una soluzione al problema dei comuni di piccole dimensioni, nella cui dotazione organica siano previsti figure di categoria D tutte o parzialmente vancanti o in ogni caso non tutti in possesso delle competenze professionali richieste.
Sarà, allora, possibile, ma solo in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, a condizione che disponga delle necessarie capacità ed esperienze professionali (per esempio, una posizione organizzativa tecnica dovrà possedere lauree in ingegneria o architettura o un diploma e l’abilitazione per geometra.
Gli enti, però, restano obbligati ad attuare la dotazione organica e, quindi, assumere i funzionari di categoria D necessari. Pertanto, la facoltà eccezionale di assegnare incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C potrà essere esercitata per una sola volta, a meno che non siano state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria. In questo caso, una volta assunto il funzionario di categori D si potrà anche revocare anticipatamente l’incarico assegnato al dipendente di categoria C.

Luigi Oliveri

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