Nuove regole per le cosiddette
posizioni organizzative, i funzionari che negli enti privi di dirigenza
svolgono le funzioni dirigenziali e negli enti con dirigenti assumono
sostanzialmente la funzione dei quadri.
Gli incarichi dovranno essere
conferiti con atto scritto e motivato, sulla base della valutazione dei
requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale
ed esperienza acquisiti dal personale potenzialmente destinatario.
Sulla durata, il nuovo Ccnl del
comparto funzioni locali stabilisce che il periodo massimo è di tre anni, ma
non risolve, tuttavia, il problema più delicato e diffuso, quello della durata
minima, lasciata senza una specificazione. La Corte dei conti, insieme alla dottrina, ritiene
comunque che gli incarichi non possano avere durate inferiori ad un anno
almeno, per consentire un tempo adeguato alla gestione finanziaria ed alla
connessa valutazione dei risultati.
In ogni caso, gli incarichi alle
posizioni organizzative potranno essere revocati prima della scadenza, sempre
con atto scritto e motivato. Le cause giustificative restano due: intervenuti
mutamenti organizzativi o valutazione negativa.
Questa dovrà essere annuale nel
rispetto del sistema vigente. Solo la “valutazione positiva” dà anche titolo
alla retribuzione di risultato: dovranno essere i sistemi a stabilire quando
una valutazione possa considerarsi positiva. Nel caso risulti negativa, i
titolari delle posizioni organizzative avranno diritto a confrontarsi in
contraddittorio col valutatore, anche con l’assistenza del sindacato cui
aderiscano o di persona di propria fiducia.
Il nuovo Ccnl cancella le alte
specializzazioni e prevede solo due invece che tre tipologie di posizioni
organizzative: quelle per la direzione unità organizzative o quelle per attività
professionali altamente specializzate, che richiedano anche l’iscrizione ad
albi professionali.
Retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato. Si conferma il trattamento economico scomposto in
retribuzione di posizione e risultato. La prima avrà un minimo di € 5.000 ed un
massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base del sistema
di graduazione deciso dagli enti, che, se dotati di dirigenza, dovranno
considerare ampiezza e contenuto di eventuali deleghe dirigenziali. Nel caso di
posizioni organizzative assegnate invece che a funzionari di categoria D a
dipendenti in categoria B o C, la posizione minima sarà di € 3.000 e la massima
di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
Sparisce la previsione secondo la
quale la retribuzione di risultato vari da un minimo del 10% a un massimo del
25% della posizione. Col nuovo Ccnl sarà ciascun ente a definire i criteri per
determinare l’importo del risultato, ma vi sarà l’obbligo di destinare una
quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla
erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni
organizzative previste.
Gli enti con dirigenza dovranno
sottrarre dal fondo delle risorse decentrate il finanziamento delle posizioni
organizzative, che andrà a carico del bilancio.
La preintesa regola, finalmente,
il caso degli incarichi attribuiti ad interim: la retribuzione di risultato
potrà essere aumentata dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione
di posizione goduta dall’incaricato ad interim.
La preintesa propone una
soluzione al problema dei comuni di piccole dimensioni, nella cui dotazione
organica siano previsti figure di categoria D tutte o parzialmente vancanti o
in ogni caso non tutti in possesso delle competenze professionali richieste.
Sarà, allora, possibile, ma solo
in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione
organizzativa anche a personale della categoria C, a condizione che disponga
delle necessarie capacità ed esperienze professionali (per esempio, una
posizione organizzativa tecnica dovrà possedere lauree in ingegneria o
architettura o un diploma e l’abilitazione per geometra.
Gli enti, però, restano obbligati
ad attuare la dotazione organica e, quindi, assumere i funzionari di categoria
D necessari. Pertanto, la facoltà eccezionale di assegnare incarichi di
posizione organizzativa a dipendenti di categoria C potrà essere esercitata per
una sola volta, a meno che non siano state avviate le procedure per
l’acquisizione di personale della categoria. In questo caso, una volta assunto
il funzionario di categori D si potrà anche revocare anticipatamente l’incarico
assegnato al dipendente di categoria C.
Luigi Oliveri
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