venerdì 4 maggio 2018

Assalto alla dirigenza: fallita la riforma Madia, ci si riprova col contratto collettivo. Con contenuti illeciti

In merito all'avvio del rinnovo del Ccnl dell'area della dirigenza del comparto Funzioni centrali, scrive Gianni Trovati su Il Sole24Ore del 4 maggio 2018: "il confronto promette scintille anche sulla disciplina degli incarichi, che sembra evocare alcune regole scritte nella riforma dei dirigenti attuativa della legge Madia affondata indirettamente dalla sentenza 251/2016. Il nuovo contratto, secondo l'atto di indirizzo, dovrà regolare gli incarichi tramite un sistema di interpelli ad ampio raggio che però limiti il più possibile «il ricorso all'outsourcing». Per i dirigenti senza incarico, andrà previsto l'obbligo di partecipare a un numero minimo di interpelli, proprio come prevedeva il decreto scritto ma mai varato".

Le considerazioni da fare sono almeno due. La prima: come si nota, non si riesce ad uscire da schemi mentali e dalla volontà di "riforme" della dirigenza finalizzate ad ampliare lo spoil system a dispetto della Costituzione, a dispetto di una legislatura finita, a dispetto di un Governo, la cui riforma della dirigenza era fallita, dimissionario ed azzoppato. E ci si prova con tutti i mezzi: ciò che non è andato in porto con la riforma Madia lo si vuol riproporre con il Ccnl.
La seconda: peccato, però, che questo tentativo sia scandalosamente illecito. Proprio una delle leggi di riforma adottate dalla Madia, il d.lgs 75/2917, nel modificare i contenuti del testo unico sul pubblico impiego, il d.lgs 165/2001, è intervenuta sulle materie di competenza della contrattazione collettiva. Così, l'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del d.lgs 165/2001, dispone: "Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Ora, come è ammissibile che l'atto di indirizzo per la sottoscrizione del contratto, proveniente da quello stesso dipartimento della funzione pubblica autore della riforma che esplicitamente vieta alla contrattazione collettiva di interessarsi del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, indichi, invece, di regolare gli incarichi? Come è possibile che nessuno noti questa gravissima e plateale violazione di legge, che, trattandosi di un contratto, costituisce un'illiceità clamorosa, tale da determinare la nullità irrimediabile della clausola?

6 commenti:

  1. Il decentramento creativo e la soppressione di controlli nella PA sono il presupposto essenziale di anni di furberie compresi questi ultimi episodi. Chi vigila? Solo lei e pochi altri. Chi capisce l'equilibrio e coerenza delle fonti normative? Solo lei e pochi altri. Si perchè come si fa appunto a far valere il CCNL su una fonte legislativa primaria che per fortuna mantiene in piedi la coerenza con i principi costituzionali..? Staremo a vedere. Mi viene però da pensare. E se non fosse che tutti questi temtativi siano anche attuati per non scoperchiare lo scandalo dell'esercito di dirigenti cooptati (stranamente oggi divenuti di ruolo con chissà quale sanatoria o cosa) negli anni Novanta e inizi 2000 senza concorsi di cui in un paese normale appunto si penserebbe che gli atti siano nulli. Ovvio no? Ed ancora che prevslga il CCNL su una fonte primaria non è forse il frutto della soft law un ibrido introdotto nel sistema italiano di civil law?

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  2. Quando la creatività e al comando succedono questi pasticci. Basti pensare al caos derivante dalla soppressione della categoria D3. Possibile che ARAN, Funzione Pubblica e soprattutto i sindacati non abbiano pensato alle possibili conseguenze ed in particolare al demansionamento dei dipendenti in servizio? E poi si parla di tutela dei diritti dei lavoratori! Cosa ne pensa Lei dott. Oliveri?

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    1. Non c'è nessun demansionamento. Chi è stato assunto con l'iniziale D3 resta classificato così.

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    2. Quindi continuerà "ad esistere" per il personale in servizio la non equivalenza delle mansioni tra profili giuridici D1 e D3 e di conseguenza la differenziazione economica, giuridica e gerarchica come indicato in Cass. 18.3.2011 n. 6295, Cass. 7.10.2015 n. 20070 e Cass. n.17/2017?

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    3. Solo per quelli già assunti a suo tempo. Precisando l'erroneità delle sentenze della Cassazione, visto che non esiste alcuna differenza gerarchica nell'ambito della categoria D, che è unica.

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    4. Grazie per il riscontro.
      Anche se faccio fatica a capire e ad essere d'accordo la sua ultima risposta.
      Mi chiedo allora a cosa sia servita tutta la fatica delle progressioni verticali (finchè sono esistite) nell'ambito della categoria con tanto di concorsi interni o partecipare a concorsi da D3 con tanto di materie differenziate rispetto ai D1.
      Tanto, se era una questione di stipendio, una o più progressioni orizzontali come si è visto non è state negate a nessuno.
      Come non posso non pensare alla categoria B con i relativi livello di accesso B1 e B3 dove la differenziazione è stata mantenuta.
      Sarebbe interessante sapere cosa sarebbe successo se anche qui fosse stata eliminata tale differenziazione e dove un B1 (seguendo anche il suo ragionamento) dal un giorno all'altro impara che è "uguale e comanda come un B3".
      Tant'è che qui la differenziazione è stata mantenuta con il benestare dei sindacati (forse perchè sono i B3 sono più numerosi dei D3 e magari iscritti anche al sindacato?).
      Come è stata mantenuta in altri comparti tipo quello della sanità dove i D3 sono chiamati Ds. Anzi qui è stata prevista una maggiore valorizzazione della figura.
      Naturalmente questo è un mio pensiero che, per quello che vale, non può non trovarmi in accordo con le sentenze della cassazione.

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