venerdì 5 aprile 2019

Ccnl dirigenti locali: nullo l'atto di indirizzo in merito ai poteri dei segretari comunali

Nullo l’atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del comparto Funzioni locali, nella parte che assegna alla contrattazione la funzione di specificare le funzioni di sovrintendenza dei segretari comunali.

L’atto di indirizzo assegna all’Aran il compito di definire i contenuti delle attività di sovraintendenza e coordinamento, previsti dall’articolo 97, comma 4, del d.lgs 267/2000 ed elenca, ai fini della graduazione della retribuzione di posizione dei segretari comunali, alcune attività considerate specifiche, tra cui “l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempienza e ogni altra funzione di direzione richiamata nei regolamenti di organizzazione”.
La previsione si pone in contrasto insanabile con una serie di norme e principi. In primo luogo, la direttiva vìola l’articolo 40, comma 1, secondo periodo, del d.lgs 165/2001: “sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici … quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali….”. Stabilire che ai segretari comunali spetti un potere di avocazione degli atti dei dirigenti significa esattamente intromettersi nella materia dell’organizzazione degli uffici e delle prerogative dirigenziali. Infatti, il potere di avocazione è strettamente connesso alla superiorità gerarchica, che è un metodo di organizzazione. Ed è evidente che considerare gli atti dei dirigenti come avocabili dal segretario da un lato incide sulle prerogative dirigenziali, dall’altro finisce per rendere detti atti come non definitivi, quando invece lo sono per unanime visione giurisprudenziale.
Ma, tutto questo alla contrattazione collettiva, come visto, non è consentito, perché è il d.lgs 165/2001 ad impedire che la fonte contrattuale possa ingerirsi in competenze che ai sensi dell’articolo 97, comma 1, della Costituzione sono soggette a riserva di legge. Per altro, la giurisprudenza ha da tempo evidenziato a più riprese che il segretario non può avocare gli atti dei dirigenti o sostituirsi ad essi. Ad esempio, il Tar Toscana, Sezione III, con sentenza 5 marzo 2007, n. 272, ha considerato illegittimo un accordo urbanistico sottoscritto dal segretario comunale (e dal direttore generale), perché il solo soggetto dotato per legge di impegnare validamente l’ente è il dirigente competente. Dal canto suo la Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza 12 giugno 2007, n. 13708 ha negato qualsiasi potere di avocazione degli atti di competenza dirigenziale da parte del segretario comunale, osservando che “l’attribuzione legislativaal segretario comunale di compiti di sovrintendenza di coordinamento dell’attività del dirigente, non può essere intesa, per ragioni di coerenza sistematica, nel senso che tali compiti implichino un potere di sostituzione del dirigente”. Infatti, se si attribuisse al segretario un potere di avocazione, si derogherebbe alle attribuzioni dei dirigente, in violazione della regola di diretta responsabilità del dirigente rispetto all’atto di esercizio di una funzione specificamente attribuitagli.
In particolare, l’avocazione contrasta con la previsione contenuta nell’articolo 107, comma 4, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale le competenze dei dirigenti sono esclusive e possono essere derogate solo per via legislativa e non certo contrattuale. Né la direttiva può attribuire ai regolamenti dell’ente il compito di attribuire ai segretari “funzioni di direzione” ulteriori e diverse da quelle esercitabili per legge che altro non sono se non funzioni “suppletive”: i segretari comunali possono essere, cioè, chiamati (in particolare negli enti di piccole dimensioni) a svolgere compiti di diretta direzione di strutture amministrative per rimediare temporaneamente alla mancanza di un dirigente o (negli enti privi di dirigenza) di un funzionario apicale.
L’atto di indirizzo conferma l’abitudine dei comitati di settore di tentare di introdurre per via contrattuale norme che, però, sono precluse alla fonte pattizia. In particolare, i sindaci da tempo ambiscono ad attribuire ai segretari compiti di avocazione, sia per blandire chi si lasci affascinare da funzioni di superiorità gerarchica pur inesistenti, sia per pretendere, poi, dai segretari ingerenze quali longa manus del sindaco e degli assessori, così da poter violare, il principio di separazione delle competenze politiche da quelle gestionali, per mano di un soggetto comunque non ascrivibile alla politica, per quanto direttamente incaricato dal sindaco, quale il segretario.

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