Infatti, si ha l'impressione che esso modifichi la faticosa disapplicazione delle previsioni contenute nell'articolo 23, comma 2, (norma sciaguratissima) del d.lgs 75/2017, ad opera dell'articolo 11 del d.l. 135/2018, convertito nella legge 12/2019.
Nella realtà, non si sa bene perchè, il ddl concretezza riscrive la norma con i medesimi contenuti, ma redigendola in modo - ovviamente - più confusionario. Tuttavia, non cambia davvero nulla.
La tabella a confronto riporta i periodi identici con i medesimi colori e lascia in nero le poche variazioni (che talvolta sono di sola posizione all'interno dei periodi, mentre evidenzia in grassetto gli inserimenti di nuovi periodo, che non modificano in alcun modo la sostanza:
Art. 11
d.l. 135/2018, conv in l. 12/2019
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Art. 3
ddl 1433
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1. In ordine all'incidenza sul
trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con
riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli
analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato
in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative
a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni
effettuate, in deroga alle facoltà
assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato
articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma
l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando,
anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
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1. In ordine all'incidenza sul
trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
secondo cui l'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2016, non opera con
riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi
provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime
di diritto pubblico, nonché con
riferimento alle risorse previste da
specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al
trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite,
in deroga alle facoltà assunzionali vigenti,
ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate
utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse
di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
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