mercoledì 3 aprile 2019

Disapplicazione del tetto del 2016 per la contrattazione decentrata. Col ddl concretezza non cambia nulla

La lettura dell'articolo 3 del disegno di legge 1433 battezzato "concretezza", sta suscitando qualche apprensione negli operatori.
Infatti, si ha l'impressione che esso modifichi la faticosa disapplicazione delle previsioni contenute nell'articolo 23, comma 2, (norma sciaguratissima) del d.lgs 75/2017, ad opera dell'articolo 11 del d.l. 135/2018, convertito nella legge 12/2019.
Nella realtà, non si sa bene perchè, il ddl concretezza riscrive la norma con i medesimi contenuti, ma redigendola in modo - ovviamente - più confusionario. Tuttavia, non cambia davvero nulla.

La tabella a confronto riporta i periodi identici con i medesimi colori e lascia in nero le poche variazioni (che talvolta sono di sola posizione all'interno dei periodi, mentre evidenzia in grassetto gli inserimenti di nuovi periodo, che non modificano in alcun modo la sostanza:
Art. 11 d.l. 135/2018, conv in l. 12/2019
Art. 3 ddl 1433
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.







2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

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