Nell'insistenza sul tema delle pubblicazioni dei patrimoni, nonostante le chiarissime indicazioni della sentenza della Corte costituzionale 20/2019, con l'articolo "La guerra fantasma alla corruzione", questa volta Gian Antonio Stella ha ragione.
Osserva, infatti, l'Autore: "Basti pensare a qual è oggi la «contropartita» della corruzione. Certo, ci sono ancora le mazzette. Ne abbiamo viste girare ancora tante, nei servizi televisivi di questi giorni. Ma stando all’ultimo rapporto dell’Anac dello scorso ottobre, di cui ha già scritto Giovanni Bianconi, lo scambio di fruscianti banconote è sceso al 48%. Pesano sempre di più, piuttosto, altre merci di scambio. Le regalie di un viaggio, una crociera, una gentile accompagnatrice. Le consulenze fatte avere alla società giusta".
Vero, incontestabile.
Rilevato questo, il candidato risponda: considerato che regalie di un viaggio, di una crociera, di una gentile accompagnatrice e consulenze alla società giusta prendono sempre maggiormente piede come contropartita della corruzione; posto che in molti ritengono che per fermare la corruzione sia necessaria la massima trasparenza e che, allo scopo, occorra estendere anche alla dirigenza pubblica - composta da lavoratori dipendenti e non da un corpo politico il cui scranno è connesso alla ricerca del consenso, come spiega la Consulta - la pubblicazione dei dati patrimoniali. Posto tutto questo, si indichi quale rigo della dichiarazione Irpef e quale elemento del modello di dichiarazione patrimoniale elaborato per esempio dall'Anac contenga il rigo "proventi da regalie di un viaggio, di una crociera, di una gentile accompagnatrice e consulenze alla società giusta".
Il candidato, successivamente, spieghi come la lotta alla corruzione senza debiti controlli preventivi, da anni eliminati dal sistema, in particolare negli enti locali, possa svilupparsi allo scopo di ridurre i rischi e di non lasciare alla magistratura penale il compito di intervenire a reato ormai consumato. E, ancora, come si ritenga sostenibile un sistema di lotta alla corruzione nel quale i responsabili della prevenzione della corruzione sono, in particolare negli enti locali ove tale funzione è svolta dai segretari comunali, incaricati dagli organi di governo e non rivesto un ruolo autonomo (e sarebbe meglio indipendente), nè dispongono di poteri di indagine (ovviamente), nè di poteri di controllo, visto che ai sensi della delibera Anac 840/2018 "il RPCT, nell’esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività, rispetto allo scopo delle norme richiamate - non possa svolgere controlli di legittimità o di merito suatti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenza dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogniente o amministrazioneovvero della magistratura. Non risultano, infatti, addentellati normativi in base ai quali attribuire al RPCT tali poteri di analisi dei procedimenti svolti nell’amministrazione. Semmai, dalla delibazione dei fatti -di cui si dirà-il RPCT puòtrarre conclusioni in ordine ad interventi sul PTPC o sulle misure di prevenzione,oppure potrà meglio individuare quale organo/ufficio interno o esterno all’amministrazione sia competente per i necessari accertamentidi responsabilità".
Nessun commento:
Posta un commento