martedì 18 febbraio 2020

Segretari comunali. Per l'esercizio delle funzioni non basta il solo possesso di "requisiti".

Il comma 9 del testo dell'emendamento al d.l. 162/2019 finalizzato alla soluzione del problema della carenza dei segretari comunali è un monumento all'involuzione della lingua e alla decadenza irrimediabile dei concetti di merito, organizzazione, selezione, efficienza.

Leggiamone, se vi si riesce, il testo: "Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e,
nel caso di convenzioni stipulate da comuni aventi complessivamente una popolazione fino a 10.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, qualora la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell’ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva la possibilità per il Ministero dell’interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco".
Trascuriamo di entrare nel dettaglio della neolingua adottata dal legislatore e della pesantezza, complessità, involuzione del periodare e cerchiamo di capire quel che sopra è riportato, in particolare in grassetto.
Sembra di comprendere quanto segue:
1. per il prossimo triennio, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o convenzioni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
2. se non riusciranno ad incaricare un segretario di ruolo dell'albo e non troveranno un reggente a scavalco;
3. potranno chiedere al Ministero dell'interno, che allo scopo deve autorizzare la cosa;
4. di far svolgere funzioni attribuite al vicesegretario;
5. ai sensi della normativa vigente;
6. ad un funzionario di ruolo presso "un ente locale";
7. purchè questo sia in servizio da almeno due anni ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso (quale? Quello di segretario comunale, si immagina);
8. previo assenso dell'ente locale di appartenenza;
9. e previo anche assenso dello stesso funzionario interessato.
Pare sia il caso di soffermarsi su alcuni dei punti qui sopra esposti. Il 5.: il conferimento delle funzioni di vicesegretario come disciplinato dall'emendamento viene qualificato come retto dalla "normativa vigente". A ben vedere non esiste nessuna normativa vigente che consenta di attribuire le funzioni di vicesegretario per 12 mesi col sistema immaginato dall'emendamento. Oltre tutto, le funzioni di cui si parla non sono quelle del vicesegretario, bensì quelle del segretario. Il vicesegretario, in quanto vicario, svolge le funzioni della posizione vicata, cioè quelle del segretario.
Il 6. L'emendamento di fatto costruisce un sistema francamente piuttosto bizzarro, simile alla somministrazione di lavoro. L'ente locale, cioè, invece di attribuire la funzione vicaria ad un proprio dipendente, come pure permette espressamente l'articolo 97, comma 5, del d.lgs 267/2000, chiede ad un altro ente locale di avvalersi di un funzionario di quest'ultimo, al quale far svolgere le funzioni di vicesegretario. Cioè, si introduce nell'ordinamento il concetto assurdo, secondo il quale la funzione vicaria di un ufficio viene fatta svolgere da un soggetto non appartenente ai ruoli dell'ente che di quella funzione vicaria abbia bisogno, ma da un funzionario appartenente ad altro ente, che viene "prestato", per non dire, "somministrato", a questo scopo.
Il punto 8.: ovviamente, si richiede che l'ente locale chiamato a "prestare" il funzionario sia senziente, e quindi acconsenta espressamente alla manovra. Non si capisce se il "prestito" del dipendente sia a tempo pieno, parziale o come regolarlo.
Il punto 9.: incredibile a dirsi, oltre ad essere d'accordo il comune che presta il funzionario, anche il medesimo funzionario deve essere d'accordo con il tutto! Chi l'avrebbe mai detto.
Soprattutto, il punto 7. Il funzionario dell'ente locale deve essere in servizio da almeno due anni ed "in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso".
Ora, la funzione del segretario comunale è equiparabile a quella dirigenziale e per accedervi occorre superare un complesso concorso. Si badi bene: abbiamo scritto "superare" il concorso (ci torniamo poi).
Per accedere a funzioni o qualifiche dirigenziali, la normativa richiede un'esperienza lavorativa di almeno 5 anni in posizioni immediatamente inferiori alla qualifica dirigenziale.
Non si capisce perchè, invece, per svolgere in modo prolungato e in deroga alla normativa vigente (altro che "ai sensi" di essa) le funzioni vicarie, che dovrebbero contenersi in 120 giorni, basti un'esperienza di soli due anni.
L'emendamento, poi, come si nota, non correla in alcun modo l'esperienza lavorativa del vicesegretario in prestito allo svolgimento pregresso di funzioni comunque attinenti a quelle del segretario. Il vicario vero e proprio, quello previsto dall'articolo 97, comma 5, del Tuel, oltre a sostituire il titolare, ha il compito di coadiuvarlo: quindi, correntemente, supporta il titolare nell'espletamento delle funzioni e, in generale, è preposto all'area amministrativa o affari generali.
Invece, la norma è scritta in modo tale che il sindaco del comune privo di titolare di sede di segreteria "peschi" un funzionario in quanto tale, senza indicare in alcun modo vincoli - pur opportuni - sull'esperienza concreta di lavoro.
L'unico "vincolo" è il possesso dei requisiti per partecipare al concorso.
Ora, e una volta per sempre: ma che titolo meritocratico è il possesso di requisiti per partecipare ad un concorso?
Chiunque disponga di un titolo di studio adeguato a partecipare ad un concorso possiede, ovviamente, dei titoli di partecipazione. Basta questa evenienza a creare una posizione giuridica differenziata? Ai fini della selezione e del merito, i concorsi valgono se vengono superati, non se si abbiano i requisiti astratti per parteciparvi. Nel lavoro pubblico lo spirito di De Coubertin, secondo il quale l'importante è partecipare, addirittura svilito a "l'importante è avere i requisiti, anche se nemmeno si partecipa" non conta nulla e non dovrebbe contare nulla.
Vogliamo, infine, credere davvero che 20 (venti!) ore di formazione siano equivalenti allo studio ed alla selezione previsti dai concorsi per l'accesso al ruolo di segretario comunale?
Visto che questo emendamento crea con ogni evidenza i presupposti perchè i tre anni di durata di questo sistema straordinario si trasformino in tre ere geologiche e che nel frattempo qualcuno penserà a "stabilizzare" i funzionari cooptati dai sindaci senza alcuna valutazione selettiva che non sia una laurea, ma ovviamente con molta selettività sul piano della conoscenza personale e della condivisione politico-elettorale, sarebbe largamente opportuno respingerlo con assoluta risolutezza. E seguire la strada maestra e più semplice: allargare il numero dei posti dei concorsi per segretario comunale attualmente in corso. Tutto il resto è solo manovra per giungere all'estinzione della categoria, in favore del nuovo genere del segretario cooptato, creato con due colpi di spada sulle spalle da parte del sindaco.

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