Niente fase 2 per la pubblica
amministrazione. Il Dpcm 26 aprile 2020 lascia in piedi tutte le misure già
vigenti ai sensi del d.l. 18/2020 e, d’altra parte, non poteva essere diversamente,
visto che un provvedimento amministrativo, qual è il Dpcm, non può modificare
norme di legge.
Lavoro agile. In almeno
tre passaggi, il Dpcm 26.4.2020 dispone che restano ferme le previsioni
contenute nell’articolo 87 del d.l. 18/2020. La previsione è, comunque, molto
chiaramente contenuta nell’articolo 2, comma 1, del decreto: “per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 87”.
Pertanto, il lavoro agile resta la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni.
Dunque, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a proseguire con le modalità organizzative sin qui
seguite. I dipendenti sono posti ex lege in lavoro agile e non occorre nessuna
istanza o autorizzazione.
Esattamente al contrario, occorrono
invece provvedimenti espressi che individuino i dipendenti, che in via d’eccezione,
siano adibiti ad attività indifferibili da svolgere in presenza, in quanto
connesse alla gestione dell’emergenza. Oppure, finalizzati a rilevare quali
dipendenti non sia possibile utilizzare né in lavoro agile, né in presenza, per
esentarli dal servizio.
Ferie. Il Dpcm 26.4.2020,
all’articolo 1, lettera hh), conferma il contenuto della medesima lettera già
inserito nel Dpcm 10/aprile 2020: “si raccomanda in ogni caso ai datori di
lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo
ordinario e di ferie”, ferme restando appunto le norme sullo smart working.
La disposizione chiude definitivamente
ogni questione sulla fruizione delle ferie nel lavoro pubblico. Non si riferisce
alle sole ferie “pregresse”, esplicitamente citate dall’articolo 87, comma 3,
del d.l. 18/2020, ma alle ferie in generale come strumento utile allo scopo all’assenza
giustificata dal servizio con conservazione della retribuzione, da utilizzare
in base alle esigenze organizzative degli enti, come modalità normale ed ordinaria.
E tra queste ferie, non solo “pregresse”, certamente rientrano anche quelle “maturate”
nel 2020.
Concorsi. Resta, dunque,
anche la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali, disposta
dall’articolo 87, comma 5, del d.l. 18/2020.
Tale norma, interpretata autenticamente
dall’articolo 4 del d.l. 22/2020 (che in realtà non aggiunge moltissimo al testo
interpretato), non impedisce l’indizione dei concorsi, ma si limita a
sospendere il materiale svolgimento delle prove scritte ed orali, per
scongiurare il pericolo di assembramenti.
Resta ferma la possibilità di
attivare lo scorrimento di graduatorie (che non richiede alcuna prova selettiva),
come anche delle mobilità volontarie, perfettamente gestibili mediante modalità
poste a valorizzare i curriculum anche mediante strumenti digitali.
E resta ferma anche la
possibilità appunto di gestire prove selettive efettuate esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica.
Sospensione dei termini dei
procedimenti. Il Dpcm 26.4.2020 non contiene alcuna specifica indicazione
sull’argomento.
Resta, quindi, ferma la
sospensione dei termini dei procedimenti inizialmente disposta dall’articolo
103 del d.l. 18/2020 e poi spostata al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del d.l.
23/2020.
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