Le ragioni contrarie a questa ipotesi sono già state evidenziate qui.
Vale la pena però ribadire, per evitare equivoci e confusioni, visto che già sono sufficienti i problemi di una normativa non sempre limpida.
Per gli enti locali esiste un unico criterio. Non c’è più il turn over, che nel DM 17.3.2020 viene citato solo en passant con riferimento agli enti della terza fascia. I quali, è necessario ribadirlo, potrebbero perfino assumere più del turn over se apposite manovre di bilancio consentissero loro di aumentare la spesa per il personale a tempo determinato, incrementando anche in maniera opportuna le entrate.
In ogni caso, questi enti hanno un obiettivo finanziario da raggiungere: ridurre l’incidenza della spesa del personale sulla media triennale delle entrate.
Se non avessero margini di manovra sufficienti sulle entrate, non avrebbero altra scelta che agire sul numeratore e quindi ridurre la spesa di personale anche, si immagina, soprattutto con un numero di assunzioni inferiore alle cessazioni.
Gli enti della fascia di mezzo debbono mantenere quanto meno invariata il valore soglia derivante dal rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate come risultante dall’ultimo rendiconto. Anch’essi potrebbero perfino effettuare assunzioni oltre il turn over con delicate ed opportune manovre sulle entrate.
E’ certamente vero affermare che non sia per nulla facile per gli enti agire sul denominatore del rapporto spesa/entrate, ma la norma in astratto lo consente.
Poichè la norma lo consente in astratto, è possibile di conseguenza affermare che agli enti non sia precluso assumere anche oltre il turn over. Allo stesso tempo, se ancora si applicassero agli enti non virtuosi le regole del turn over, questi potrebbero sentirsi autorizzati a coprire integralmente il personale cessato, sebbene questo impedisse la riduzione progressiva del rapporto spesa/entrate (per gli enti di terza fascia) o il mantenimento del rapporto rispetto all’ultimo rendiconto approvato (per gli enti della fascia intermedia).
Ma, queste conseguenze non sono ammissibili. Il sistema del turn over valeva solo ed esclusivamente in precedenza, quando gli spazi assunzionali erano frutto esclusivamente di un confronto della spesa di personale con tetti a tale medesima spesa. Poichè adesso gli spazi assunzionali si commisurano al rapporto spesa di personale/entrata, il meccanismo del turn over è morto e sepolto.
Non v’è, quindi, nessun dubbio, ma proprio nessuno, che la mobilità abbia smesso di essere neutra per tutti i comuni.
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