Dai testi delle varie bozze del decreto semplificazioni circolate, emerge con chiarezza che chi si occupa di semplificazione, non abbia la minima idea di cosa e come semplificare.
Lo schema delle presunte semplificazioni riguardanti gli appalti ne è la dimostrazione: si è finito per introdurre nuove e maggiori incertezze operative ed interpretative.
Termine di 6 mesi per concludere il procedimento. Uno dei testi delle bozze ha previsto che per tutte le procedure la cui determina a contrattare (o altro provvedimento equivalente) sia adottata entro il 31.7.2021 si applicheranno le misure di semplificazione.
In particolare, si stabilisce che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva (si immagina, nel caso di affidamenti diretti) del contraente debba avvenire entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.
I dubbi riguardano l’atto di avvio del procedimento. E’ la determinazione a contrattare di cui parla la norma? Ma, tale provvedimento, pur necessario per l’evidenza pubblica, ha valenza solo interna: finché non è pubblicato l’avviso di gara o, nel caso di procedure negoziate, non sia pubblicato l’avviso per la richiesta di manifestazione di interesse alle aziende o non siano trasmesse direttamente le lettere di invito, la procedura non può considerarsi avviata.
Responsabiltà erariale. E’ singolare che nello stesso disegno di legge si voglia limitare la responsabilità erariale, escludendo la colpa grave, ma contestualmente si introduca una nuova ipotesi di responsabilità per danno erariale, dovuta al ritardo nella conclusione della procedura di gara, o nella sottoscrizione del contratto o nell’avvio dell’esecuzione, oltre i 6 mesi visti prima.
Il periodo di 6 mesi, quindi, non va dall’avvio del procedimento (non si sa bene quale) all’aggiudicazione, ma dall'avvio alla consegna dei lavori. Gli spazi amministrativi sarebbero quindi ben inferiori ai 6 mesi.
Di fatto, si introduce una sorta di responsabilità erariale che potrebbe essere intesa dalla Corte dei conti di carattere formale, legata cioè alla mera situazione formale del ritardo, senza per altro che siano chiari, come visto prima, il giorno di inizio e fine del conteggio dei 6 mesi.
Inoltre, la norma afferma che i ritardi nell’aggiudicazione, stipula o avvio lavoro “possono” essere valutati ai fini della responsabilità per danno erariale. Ma, quando “possono”? Si è posta tanta enfasi sull’eliminazione della colpa grave per danno erariale e sulla necessità di specificare maggiormente l’abuso d’ufficio e si introduce una responsabilità erariale e formale del tutto indeterminata nei suoi presupposti?
Ma, poi: se davvero si estendesse la procedura negoziata a tutto e tutti, per quale ragione la procedura di affidamento dovrebbe durare 6 mesi?
Procedure. Una delle bozze per le gare sopra soglia consente di utilizzare la procedura ristretta e la procedura competitiva con negoziazione. Ma, ciò è perfettamente possibile anche nell’attuale regime. E la bozza consente la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando, purché, però, ricorrano i relativi presupposti: dunque, cosa cambia?
Particolarmente problematica, poi, è l’inversione dell’onere motivazionale. Invece di spiegare le ragioni per le quali non si utilizzano le procedure ordinarie (procedure aperte o ristrette), la bozza pretende che si dia specifica motivazione del perché non si utilizzino le procedure accelerate.
Il Legislatore non si rende conto che questo onere motivazionale è un adempimento formale in più, del tutto in contrasto con l’enunciata “semplificazione”. E prevede che la possibilità di derogare (anche sotto soglia, a quanto pare) a quasi tutte le norme del codice dei contratti, abbia come eccezione i vincoli inderogabili derivanti all’appartenenza alla Ue (di fatto, occorre rispettare le Direttive appalti) e i principi previsti dall’articolo 30, comma 1, del codice stesso. Il quale prevede che gli affidamenti debbano rispettare, tra gli altri, i principi di economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Dovendosi rispettare sempre questi principi, fondamentali anche per le regole anticorruzione, appare evidente che fare le gare ordinarie sarà sempre possibile e automaticamente motivabile. Ma, il rischio è di aprire un contenzioso infinito anche su questo mero aspetto formale.
Pubblicazioni. Almeno una cosa ci si aspettava da un decreto “semplificazioni”: eliminare le moltissime duplicazioni di meri adempimenti. L’articolo 29 del d.lgs 50/2016 prevede una serie di pubblicazioni che vengono chieste anche ai fini della normativa sulla trasparenza, d.lgs 33/2013.
La bozza di decreto, invece di eliminare questa duplicazione la mantiene in piedi espressamente.
Nessun commento:
Posta un commento