giovedì 9 luglio 2020

Appalti: semplificazioni dove, come, quando?

Il decreto semplificazioni semplifica ben poco, ormai lo si è capito. Analizzando a volo d'uccello le norme sugli appalti, questo appare sempre più chiaro.

Quali semplificazioni? Dove? Come? Quando? La procedura negoziata “anche sopra soglia”? Si è sempre potuta attivare: l’articolo 63 del d.lgs 50/2016 vale in particolare proprio per gli appalti sopra soglia, anche se pare che nessuno, sui media e tra chi adotta le norme, pare esserne consapevole.

La proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine del d.l. 32/2019 che sospende l'obbligo di servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Anac? L’obbligo delle centrali di committenza è da tempo stato acclarato, dalla stessa Ue, come una forzatura alla concorrenza: andava semplicemente cancellato; l’appalto integrato è un elemento di complicazione spaventoso e soprattutto un incentivo alle stazioni appaltanti a progettare male ed in modo provvisorio; l’albo dei commissari, connesso all’obbligo di utilizzare solo commissari esterni, è un omaggio alle lobby dei professionisti, che hanno fatto di tutto, all’epoca della redazione del codice dei contratti, per sottrarre ai progettisti dipendenti della PA gli incentivi tecnici e scongiurare la partecipazione alle commissioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Con la speranza di allargare forzosamente il mercato degli incarichi, anche per le commissioni di gara: infatti, nelle bozze - abortite - di decreti per gli incarichi come commissari i pagamenti previsti sono semplicemente stratosferici e folli. Il risultato di tutto questo? Complicazioni enormi nella composizione delle commissioni ed un contenzioso immenso, causato non dai “burocrati”, ma da un legislatore troppo attento alle bizze delle lobby.

Il Collegio esecutivo tecnico?  Il decreto fa obbligo alle stazioni appaltanti di dotarsi di un collegio consultivo tecnico composto da tre o cinque componenti in base alla complessità dell'opera, dotati delle competenze necessarie alla risoluzione delle controversie.

Un nuovo organismo, con nuove competenze, con la riproposizione del solito problema della specificazione delle “competenze necessarie”. Già si immagina il contenzioso sulle formalità di nomina (di chi è la competenza? Quando nominare?), nonchè sulle competenze individuali degli incaricati, sui tempi procedimentali, le modalità di accesso, le formalità per le decisioni.

Semplificare significa ridurre onere ed adempimenti: come si nota, in questo caso si è fa esattamente l’opposto.

Esattamente come per la previsione secondo la quale entro 15 giorni dall’entrata  in vigore del decreto, per gli appalti in corso il direttore lavori deve emettere uno stato di avanzamento e certificato di pagamento entro i successivi cinque. Nuovi adempimenti, nuovi termini, nuovi rischi di contenzioso.

Poi, il capolavoro del subappalto. Si abroga la previsione del d.l. 32/2019 che permette alle stazioni appaltanti di fissare gara per gara l'importo delle opere subappaltabili fino a un massimo del 40%, invece del 30% fissato dal d.l.gs 50/2016. Ma, adesso cosa succede, visto che la CGUE non considera legittimo nessun tetto al subappalto? Si applica il limite del 30%? Oppure, occorre considerare disapplicato il codice dei contratti e, quindi, dare corso alle indicazioni direttamente poste dalle Direttive Ue? Un legislatore che voglia e sappia davvero “semplificare” si sarebbe posto queste domande e avrebbe fornito le risposte. Nel nostro caso restano solo le domande ed il contenzioso giudiziario.


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