martedì 21 luglio 2020

Appalti sotto soglia: il dl "semplificazioni" che non semplifica assolutamente nulla

In tema di affidamenti sotto soglia si ha la palmare prova che il d.l. 76/2020 non semplifichi assolutamente nulla.

Partiamo dalla scelta del contraente. Il decreto non deroga all’articolo 32, comma 2, del codice dei contratti, ai sensi del quale la determina a contrattare richiede siano specificate “le ragioni della scelta del contraente”. Perdura l’inevitabile problema dell’affidamento “diretto”, che, in applicazione dell’obbligo di motivazione generalmente imposto dalla legge 241/1990 e dallo stesso codice dei contratti, non può assolutamente essere diretto, né discrezionale, né, meno che mai, fiduciario. Occorre una motivazione ed essa non può che derivare quanto meno dalla consultazione di preventivi o di listini o di mercati elettronici: non vi sono ulteriori alternative.

Proprio l’affidamento diretto, con tutto il contenzioso che ne deriva, dovuto alla pervicacia delle amministrazioni a non motivare adeguatamente la scelta del contraente, costituisce uno dei punti di “complicazione”, cioè di contenzioso del tutto non risolti.

Se aggiungiamo, poi, che il decreto conferma il micidiale principio di rotazione, previsto dal legislatore nonostante il suo evidente contrasto con gli obblighi di concorrenzialità, il quadro delle mancate semplificazioni si fa ancor più nitido. I contrasti giurisprudenziali sulla portata di questo principio non faranno che acuirsi, vista l’assurda previsione della “diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”, norma che sarà letta sicuramente in chiave opposta (per favorire le imprese del territorio o per favorire la partecipazione extra territorio) da parte degli operatori e della giurisprudenza.

In ogni caso, l’abbinamento micidiale di queste norme all’attenuazione della responsabilità erariale per colpa grave e il sostanziale annullamento del reato di abuso d’ufficio, indurranno molti organi politici a “fornire” agli uffici la “lista” delle aziende da invitare o con le quali negoziare direttamente; e visto che il “dividendo” della politica è la rielezione è chiaro che le “liste” conterranno aziende del territorio. Si preparano tempi complicatissimi.

Poi, c’è il garbuglio delle soglie. L’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto contiene solo 29 parole, eccole: “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”. In pochissime parole il legislatore, quello che vorrebbe “semplificare” afferma che l’affidamento diretto:

a)      sia possibile per lavori servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;

b)      sia, però, anche possibile per servizi e forniture nei limiti delle soglie dell’articolo 35, e cioè fino alle soglie comunitarie, che:

1.      per servizi e forniture delle amministrazioni non statali sono superiori a 150.000 euro (214.000);

2.      per servizi e forniture delle amministrazioni statali sono inferiori a 150.000 euro (139.000).

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