In questo, avevamo rilevato che il dato dell'ultimo rendiconto approvato è da considerare un flusso, variabile e da aggiornare quando, nel corso di un certo anno finanziario (entro il 30 giugno di ogni anno, in tempi normali) si approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
La Corte dei conti, Sezione Emilia Romagna, col parere 55/2020, come oggettivamente appariva inevitabile, conferma queste indicazioni.
Il testo dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del DM 17.3.2020 non è certamente il massimo della fluidità e della chiarezza. Ma, non è nemmeno troppo utile riferirsi a dettagli solo sofistici per continuare ad abbarbicarsi al tramontato sistema del tetto al turn over o per considerare possibile che un metodo basato sulla sostenibilità della spesa possa riferirsi a rendiconti di due anni prima.
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