domenica 13 settembre 2020

Alle unioni di comuni non si applica il nuovo regime delle assunzioni. Gli errori della Corte dei conti, Sezione Lombardia

 Le indicazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera 109/2020, appaiono fin troppo ardite, sebbene suggestive. La Sezione ritiene che le nuove regole sulle assunzioni per i comuni si estendano anche alle unioni, in virtù dell'articolo 32, comma 5, del Tuel.

V’è una radicata abitudine delle sezioni regionali di controllo, nell’esprimere i pareri, di andare oltre il dettato normativo e di esercitare una funzione di addizione delle regole normative che non appare legittima, né corretta. I pareri delle sezioni, elaborati nell’ambito della funzione di controllo “collaborativo” (che si spera venga al più presto eliminato e sostituito con ripristinati controlli preventivi di legittimità) debbono enucleare metodi di gestione che si rivelino coerenti con il disposto delle norme. Pareri che incidono sulle norme, esprimendo precetti da esse non contemplati, non assolvono correttamente al mandato che il legislatore ha assegnato alla magistratura contabile. 

Ritenere che le unioni dei comuni siano soggette alle nuove regole sui limiti alle assunzioni disposte dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2020 e dal DM 17.3.2020, sconta due evidenti difetti. Il primo: come rilevato, la norma si riferisce in maniera molto chiara solo ai comuni e non riguarda le forme associative. Il testo dell’articolo 5, comma 3, del DM 17.3.2020, per altro, appare volto a confermare che la normativa che regola i limiti alle assunzioni nelle unioni dei comuni sia ancora in piedo. La citata disposizione, infatti, regola il particolare caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti facenti parti di unioni di comuni e consente loro di assumere anche nel caso di limitate disponibilità finanziarie a condizione che la facoltà assunzionale maggiorata “destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purchè collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesimain deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni”. 

Il decreto attuativo, quindi, dispone indirettamente che le disposizioni sul contenimento della spesa di personale nelle unioni sono “vigenti”. Alla Corte dei conti, Sezione Lombardia, questo elemento non doveva sfuggire. Ma, all’interprete e all’operatore non sfuggirà: e si tratta di un elemento che priva certamente di pregio il parere espresso. 

Vi è un secondo elemento che inficia fortemente le conclusioni della Sezione. Il nuovo sistema di determinazione delle facoltà assunzionali, impostato sul rapporto spesa di personale/entrate non può funzionare per enti la cui finanza sia interamente o fortemente derivata. Le unioni hanno pochissimi margini di manovra sulle loro entrate. Ciò significa che sono prive di uno strumento fondamentale di manovra sul rapporto. Anche questa obiezione rispetto al ragionamento proposto dalla Corte dei conti appare insuperabile e dimostra che il parere della Sezione Lombardia è erroneo e non può essere seguito. 

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