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mercoledì 27 gennaio 2021
martedì 14 aprile 2020
martedì 24 marzo 2020
Burocraziavirus. Le assurdità del modulo di autocertificazione per uscire
Che il modulo sia troppo lungo, scritto in modo difficilmente comprensibile e difficile da trascrivere per i (molti, tantissimi) che non dispongano di stampanti a casa, si è già detto. Ma. appare oggettivamente paradossale il contenuto di quanto si richiede di dichiarare.
sabato 21 marzo 2020
giovedì 19 marzo 2020
D.L: 18/2020: una prima analisi - webinar
Qui la registrazione dell'approfondimento di alcuni aspetti principali del d.l. 18/2020
sabato 14 marzo 2020
Coronavirus: tutti i termini dei procedimenti debbono considerarsi superabili e prorogati, per causa di forza maggiore
La Pubblica Amministrazione italiana, spesso ingiustamente e per luogo comune, ma non del tutto infondatamente, non è celeberrima per la capacità di rispettare i termini dei vari procedimenti gestiti.
La previsione di termini cui tenere fede è da sempre un cruccio. La legge 241/1990 e molte leggi speciali (in tema di appalti, espropri, tributi, ecc...) li dettagliano in modo molto accurato.
La combinazione tra Dpr 445/2000 e il d.lgs 82/2005, insieme alle regole tecniche, stabiliscono le modalità per acquisire al protocollo informatico i documenti da cui traggono origine i procedimenti e per gestirli in modo informatico.
Nonostante un imponente apparato normativo finalizzato a velocizzare gli iter ed semplificarne la gestione mediante strumenti informativi, si è ben lontani da una diffusa capacità di rispettare i termini.
E', dunque, del tutto fuori luogo ora, proprio in questi momenti, aspettarsi che la PA possa rispettare termini che spesso vìola anche in "tempo di pace".
La previsione di termini cui tenere fede è da sempre un cruccio. La legge 241/1990 e molte leggi speciali (in tema di appalti, espropri, tributi, ecc...) li dettagliano in modo molto accurato.
La combinazione tra Dpr 445/2000 e il d.lgs 82/2005, insieme alle regole tecniche, stabiliscono le modalità per acquisire al protocollo informatico i documenti da cui traggono origine i procedimenti e per gestirli in modo informatico.
Nonostante un imponente apparato normativo finalizzato a velocizzare gli iter ed semplificarne la gestione mediante strumenti informativi, si è ben lontani da una diffusa capacità di rispettare i termini.
E', dunque, del tutto fuori luogo ora, proprio in questi momenti, aspettarsi che la PA possa rispettare termini che spesso vìola anche in "tempo di pace".
venerdì 28 febbraio 2020
mercoledì 1 febbraio 2017
Adempiere o funzionare?
Lo abbiamo sentito e risentito:
“bisogna passare dalla cultura dell’adempimento, alla cultura del risultato”.
venerdì 14 agosto 2015
Gli slogan fuorvianti sulla riforma della PA
L’editoriale di Sabino Cassese “Una burocrazia del merito che può limitare la politica” pubblicato sul Corriere della sera del 14 agosto merita particolare segnalazione.
Non poteva che essere un inno alla legge delega di riforma della PA, la legge 124/2015. Cassese mette in rilievo che la legge “Riguarda l'assetto centrale dello Stato, la sua distribuzione sul territorio, gli enti periferici, i processi di decisione e le semplificazioni, la prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, le conferenze dei servizi, le forze di polizia, l'ordinamento sportivo, gli enti di ri cerca, le società pubbliche, i servizi pubblici locali, i concorsi pubblici, il codice dell'amministrazione digitale. Ridefinisce i confini tra pubblico e privato. Mira a trasformare un'amministrazione corporativa, poco efficace, troppo legata ai politici di passaggio, in una struttura sensibile agli impulsi della politica e alle esigenze della collettività, ma non dipendente dai politici. Lo stato degli edifici scolastici, il tempo di una licenza, le condizioni delle nostre città, il costo dei servizi, l'adempimento degli obblighi tributari, la bontà del servizio sanitario, dipenderanno, nei prossimi anni, dal successo di questa riforma”.
Bisognerà vedere, ovviamente, contenuti e qualità dei decreti legislativi attuativi. Tuttavia, già il semplice fatto che i temi ricordati dal Cassese siano quelli che si ripetono da anni e che sono regolarmente oggetto di grandi ed epocali riforme che mirano “a trasformare un'amministrazione corporativa, poco efficace, troppo legata ai politici di passaggio, in una struttura sensibile agli impulsi della politica e alle esigenze della collettività, ma non dipendente dai politici”, non lascia ben sperare. Non è questo, tuttavia, il punto focale dell’analisi dell’ex componente della Corte costituzionale.
Centro del ragionamento di Cassese è la riforma della dirigenza pubblica. E’ fondamentale, secondo l’Autore, creare “una burocrazia indipendente e preparata, non scelta dai membri del corpo politico tra i propri fedeli”, che sia “capace di condizionare il politico di turno, ricordandogli i suoi limiti, e di mettere finalmente in sintonia lo Stato con la società”.
Non si può, ovviamente, non concordare col fine enunciato dall’editoriale. Al tempo stesso, non si deve rinunciare ad evidenziare che la legge 124/2015 va esattamente nella direzione opposta.
Intanto, nel momento in cui il Cassese esalta la potenzialità della legge 124/2015 di creare una burocrazia indipendente e capace di limitare l’apparato politico, indirettamente autocertifica il fallimento delle riforme della pubblica amministrazione di questi 20 anni. Riforme delle quali Cassese è stato il primogenitore col d.lgs 29/1993 e, costantemente, l’ispiratore. Se, dunque, vi sono dirigenti e burocrati scelti “dai membri del corpo politico tra i propri fedeli”, Cassese dovrebbe recitare il mea culpa e non porsi sul piedistallo, a trinciare giudizi su una riforma che esalta perché correggerebbe i vizi gravissimi delle riforme da egli stesso volute e realizzate.
Il problema, però, è che l’esaltazione della legge 124/2015 da parte di Cassese appare un’opera di mera propaganda, finalizzata a lasciar passare il messaggio di una decisiva svolta della dirigenza pubblica verso l’efficienza, il merito e l’indipendenza, mentre, al contrario, la riforma Madia è solo ed esclusivamente lo strumento col quale la politica cerca di impossessarsi definitivamente della dirigenza, costituendone la definitiva politicizzazione.
Seguiamo i ragionamenti di Cassese: “Le chiavi di volta di questo ambizioso disegno sono le tre Commissioni autonome per le tre categorie della dirigenza unificata (Stato, Regioni ed enti locali) e il nuovo assetto della Scuola dell'amministrazione. Da queste dipende la possibilità di costruire una classe di amministratori pubblici scelti sulla base dei loro talenti, indipendenti e imparziali. Le tre Commissioni dovranno, da un lato, immettere i vincitori del corso-concorso nell'amministrazione, dall'altro tenere sotto controllo il conferimento degli incarichi ai dirigenti, da parte dei corpi politici. È un compito enorme, diretto sia a migliorare la dirigenza amministrativa selezionando i capaci e meritevoli, sia a far rispettare dalla politica i principi cardine dell'accesso aperto, della concorrenza e del merito, oltre che della definizione preventiva dei requisiti dei dirigenti”.
Cassese descrive il compito delle Commissioni come si trattasse:
a) della selezione dei dirigenti da incaricare;
b) del controllo sulle scelte degli incarichi o delle revoche degli incarichi, da parte degli organi di governo.
La realtà è completamente diversa. In relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali, gli atti necessari per immettere realmente in servizio i dirigenti e metterli in condizione di lavorare, le Commissioni non hanno compiti “selettivi”, cioè di porre in essere una procedura finalizzata a redigere una graduatoria che obblighi l’ente ed il suo vertice politico a rispettarne l’ordine per l’assegnazione degli incarichi. Le Commissioni si limiteranno a compiti “preselettivi”. La legge 124/2015 non specifica il dettaglio delle modalità, ma è facilmente intuibile che il compito delle Commissioni sarà di trarre dalle candidature che i dirigenti inseriti nei ruoli invieranno a seguito della pubblicazione di incarichi da ricoprire alcune “rose” di candidati. Senza, dunque, compilare graduatorie, senza vincolare la scelta degli organi politici.
E’ qui che il meccanismo della legge 124/2015, esattamente all’opposto di quanto afferma il Cassese, assegna alla politica un potere immenso e mette la dirigenza sotto il suo giogo. Infatti, la scelta nell’ambito delle “rose” spetterà in via totalmente autonoma, ai limiti dell’arbitrario, all’organo di governo.
Una vera manna per un sistema che nelle “nomine” e nelle “investiture” dei politici a terzi vede lo scettro del vero potere.
Nell’attuale sistema, senza i ruoli unici, si accede alla dirigenza per concorso. Dunque, è l’esito del concorso, la sua graduatoria, a determinare la scelta del dirigente da assumere e a condizionare il successivo conferimento dell’incarico da parte dell’organo di governo.
Col nuovo sistema, i concorsi serviranno sostanzialmente come mera abilitazione ad entrare nei ruoli dirigenziali. La scelta dei dirigenti da incaricare sarà solo limitata dalla costituzione delle “rose”, entro le quali, poi, la politica avrà ampia libertà di scegliere.
Cassese, proseguendo nel suo ragionamento, evidenzia una verità inconfutabile: “La scelta dei componenti delle tre Commissioni sarà un banco di prova per il governo. Dovranno essere nominate persone autonome, indipendenti e «terze», non politici o sindacalisti. Lì si misurerà la lungimiranza dell'esecutivo e la sua capacità di spogliarsi della veste di parte nell'interesse del Paese”.
E’ certamente vero. Nel momento in cui non saranno più i concorsi gli strumenti selettivi per l’immissione in servizio dei dirigenti, ma le preselezioni delle Commissioni, il loro ruolo diventa strategico.
Alzi la mano, però, chi ha contezza di organismi formati da soggetti nominati dal governo o, comunque, dalla politica che, pur essendo qualificati come “indipendenti”, siano effettivamente stati composti da personaggi davvero estranei ai partiti e alle correnti politiche, autonomi, indipendenti e terzi. Vogliamo fare l’esempio del consiglio di amministrazione della Rai? Perfino un’authority come l’Anac, dotata di estrema autonomia, vede alla sua presidenza un personaggio di indiscutibile professionalità e qualificazione, che però non fa mancare giorno senza riaffermare la sua piena e totale condivisione ad ogni atto, sospiro e pensiero del governo.
Le Commissioni sono strategiche, sì, ma per un fine completamente diverso da quello enunciato da Cassese: sono perfettamente funzionali alla “verticalizzazione del potere”, da ultimo enunciata da Michele Ainis come uno degli effetti molto chiari anche della legge 124/2015.
Poniamo un esempio. Come detto prima, nell’attuale sistema i dirigenti sono selezionati mediante concorsi, gestiti autonomamente da ciascun ente. I 2000 comuni circa nei quali sia presente la dirigenza, dunque, hanno fin qui selezionato i dirigenti sulla base di concorsi da essi gestiti: i sindaci, dunque, si sono visti arrivare dirigenti selezionati dalle commissioni di concorso, dirigenti provenienti da ogni territorio e valutati esclusivamente in relazione alle competenze dimostrate nella prova concorsuale. La scelta, poi, dei dirigenti cui conferire gli incarichi non può che essere limitata alla dotazione organica dei dirigenti di quell’ente.
La riforma scardina questo sistema razionale. I dirigenti non dipenderanno più dal singolo ente ma da una realtà ancora da precisare, diciamo, per comodità, dai ruoli unici. I sindaci non sceglieranno più i dirigenti tra i componenti della dotazione organica (persone, dunque, teoricamente ben conosciute e selezionabili con cognizione di causa), ma dovranno rivolgersi ai ruoli, che emetteranno gli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi dirigenziali, destinati ad essere filtrati dalle Commissioni di cui sopra.
Come si vede, il sindaco per un verso guadagna la possibilità di scegliere i dirigenti ad libitum, senza i vincoli della graduatoria concorsuale, ma avrà un interlocutore lontano e “Roma-centrico”, la Commissione, espressione del Governo. Inutile suscitare illusioni o ipocrisie: è chiaro che quando scattano meccanismi di “nomina” o “coferimento di incarichi” la politica attiva immediatamente il proprio Dna e cerca di condizionare gli esiti. I sindaci, però, per provare ad avere un risultato “gradito” dal lavoro delle Commissioni dovranno, per avvicinarle, rivolgersi ai vertici romani del Governo di turno e lì trattare e negoziare. Ecco la verticalizzazione ed ecco l’ulteriore traccia della politicizzazione della dirigenza.
Il gioco, però, potrebbe valere la candela. Mentre i concorsi, infatti, obbligano i sindaci (proseguendo nell’esempio) ad assumere il vincitore qualsiasi sia la sua provenienza, con i meccanismi di “negoziazione” un sindaco orientato ad assumere un dirigente che abbia quella data provenienza di quella regione, se non di quella provincia (ma esisteranno ancora?) o di quel comune, basterà che ottenga dalla Commissione semplicemente l’inserimento di almeno un dirigente avente tali caratteristiche nella “rosa”. Il resto, poi, sarà cosa molto semplice. Il tutto, nell’apparenza dell’estrema correttezza, della trasparenza, della selettività, della valorizzazione del “merito”.
E le funzioni di “controllo” delle Commissioni? Praticamente nulle. Si tratterà semplicemente una sorta di monitoraggio ex post in merito al rispetto dei criteri e dei requisiti che saranno successivamente definiti dai decreti legislativi attuativi della legge 124/2015. In realtà le Commissioni, dunque, non controlleranno nulla, né tanto meno avranno poteri di ingerenza o di revisione sulle scelte operate.
Non vi sarà, dunque, nessuna garanzia che la “negoziazione” politica orienti l’operato delle Commissioni, né che esse risultino davvero indipendenti e terze.
Del resto, la legge 124/2015 nemmeno vincola gli organi di governo ad utilizzare i ruoli (e dunque l’attività delle Commissioni) per incaricare la dirigenza. Non sfugga che la legge delega prevede, in relazione agli incarichi, la mera “possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli”. Dunque, non è per nulla detto che per ciascuno dei dirigenti inseriti nel ruolo vi sarà un incarico dirigenziale in un rapporto di 1/1. Non a caso, la legge 124/2015 contempla espressamente l’ipotesi che dirigenti restino privi di incarico a languire, pagati, nei ruoli, in attesa di ottenere un incarico.
La politica, dunque, non solo, sia pure con complesse negoziazioni verticistiche, acquisisce l’enorme potere di orientare la selezione “meritocratica”, ma si riserva il potere ancora più grande di condizionare, poi, i dirigenti attraverso la concreta minaccia di lasciarli senza incarico.
Inoltre, la legge 124/2015 abbina la mera “possibilità” di incaricare i dirigenti di ruolo, col mantenimento della facoltà per la politica di incaricare dirigenti “a contratto” al di fuori dei ruoli, senza selezione, “rose”, procedure e negoziazioni, ma direttamente. Esattamente con quella caratterizzazione di “fedeltà” alla politica, che secondo Cassese la legge 124/2015 eliminerebbe.
Come si dimostra, la realtà è lontana anni luce dalla rappresentazione che ne dà Cassese. Se l’obiettivo della riforma fosse davvero una burocrazia autonoma dalla politica, forte, non fidelizzata, ma al servizio delle scelte politiche con competenza e responsabilità, i meccanismi da essa disposti avrebbero dovuto essere totalmente diversi. O quanto meno, evitare che nella PA continuino ad operare gli Odevaine o gli Incalza, esempi di quella dirigenza di espressione partitica che poi si trasforma in scheggia impazzita, selezionata non per concorso e, dunque, tra i ruoli, bensì con gli incarichi a contratto. La legge 124/2015 avrebbe potuto dare una svolta almeno proponendosi di scongiurare il perpetuarsi di incarichi dirigenziali agli Incalza.
Di questo, invece, come visto, non v’è traccia. Con buona pace di Cassese, la legge 124/2015 crea una burocrazia che di “merito” avrà ben poco e totalmente asservita alla politica.
Non poteva che essere un inno alla legge delega di riforma della PA, la legge 124/2015. Cassese mette in rilievo che la legge “Riguarda l'assetto centrale dello Stato, la sua distribuzione sul territorio, gli enti periferici, i processi di decisione e le semplificazioni, la prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, le conferenze dei servizi, le forze di polizia, l'ordinamento sportivo, gli enti di ri cerca, le società pubbliche, i servizi pubblici locali, i concorsi pubblici, il codice dell'amministrazione digitale. Ridefinisce i confini tra pubblico e privato. Mira a trasformare un'amministrazione corporativa, poco efficace, troppo legata ai politici di passaggio, in una struttura sensibile agli impulsi della politica e alle esigenze della collettività, ma non dipendente dai politici. Lo stato degli edifici scolastici, il tempo di una licenza, le condizioni delle nostre città, il costo dei servizi, l'adempimento degli obblighi tributari, la bontà del servizio sanitario, dipenderanno, nei prossimi anni, dal successo di questa riforma”.
Bisognerà vedere, ovviamente, contenuti e qualità dei decreti legislativi attuativi. Tuttavia, già il semplice fatto che i temi ricordati dal Cassese siano quelli che si ripetono da anni e che sono regolarmente oggetto di grandi ed epocali riforme che mirano “a trasformare un'amministrazione corporativa, poco efficace, troppo legata ai politici di passaggio, in una struttura sensibile agli impulsi della politica e alle esigenze della collettività, ma non dipendente dai politici”, non lascia ben sperare. Non è questo, tuttavia, il punto focale dell’analisi dell’ex componente della Corte costituzionale.
Centro del ragionamento di Cassese è la riforma della dirigenza pubblica. E’ fondamentale, secondo l’Autore, creare “una burocrazia indipendente e preparata, non scelta dai membri del corpo politico tra i propri fedeli”, che sia “capace di condizionare il politico di turno, ricordandogli i suoi limiti, e di mettere finalmente in sintonia lo Stato con la società”.
Non si può, ovviamente, non concordare col fine enunciato dall’editoriale. Al tempo stesso, non si deve rinunciare ad evidenziare che la legge 124/2015 va esattamente nella direzione opposta.
Intanto, nel momento in cui il Cassese esalta la potenzialità della legge 124/2015 di creare una burocrazia indipendente e capace di limitare l’apparato politico, indirettamente autocertifica il fallimento delle riforme della pubblica amministrazione di questi 20 anni. Riforme delle quali Cassese è stato il primogenitore col d.lgs 29/1993 e, costantemente, l’ispiratore. Se, dunque, vi sono dirigenti e burocrati scelti “dai membri del corpo politico tra i propri fedeli”, Cassese dovrebbe recitare il mea culpa e non porsi sul piedistallo, a trinciare giudizi su una riforma che esalta perché correggerebbe i vizi gravissimi delle riforme da egli stesso volute e realizzate.
Il problema, però, è che l’esaltazione della legge 124/2015 da parte di Cassese appare un’opera di mera propaganda, finalizzata a lasciar passare il messaggio di una decisiva svolta della dirigenza pubblica verso l’efficienza, il merito e l’indipendenza, mentre, al contrario, la riforma Madia è solo ed esclusivamente lo strumento col quale la politica cerca di impossessarsi definitivamente della dirigenza, costituendone la definitiva politicizzazione.
Seguiamo i ragionamenti di Cassese: “Le chiavi di volta di questo ambizioso disegno sono le tre Commissioni autonome per le tre categorie della dirigenza unificata (Stato, Regioni ed enti locali) e il nuovo assetto della Scuola dell'amministrazione. Da queste dipende la possibilità di costruire una classe di amministratori pubblici scelti sulla base dei loro talenti, indipendenti e imparziali. Le tre Commissioni dovranno, da un lato, immettere i vincitori del corso-concorso nell'amministrazione, dall'altro tenere sotto controllo il conferimento degli incarichi ai dirigenti, da parte dei corpi politici. È un compito enorme, diretto sia a migliorare la dirigenza amministrativa selezionando i capaci e meritevoli, sia a far rispettare dalla politica i principi cardine dell'accesso aperto, della concorrenza e del merito, oltre che della definizione preventiva dei requisiti dei dirigenti”.
Cassese descrive il compito delle Commissioni come si trattasse:
a) della selezione dei dirigenti da incaricare;
b) del controllo sulle scelte degli incarichi o delle revoche degli incarichi, da parte degli organi di governo.
La realtà è completamente diversa. In relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali, gli atti necessari per immettere realmente in servizio i dirigenti e metterli in condizione di lavorare, le Commissioni non hanno compiti “selettivi”, cioè di porre in essere una procedura finalizzata a redigere una graduatoria che obblighi l’ente ed il suo vertice politico a rispettarne l’ordine per l’assegnazione degli incarichi. Le Commissioni si limiteranno a compiti “preselettivi”. La legge 124/2015 non specifica il dettaglio delle modalità, ma è facilmente intuibile che il compito delle Commissioni sarà di trarre dalle candidature che i dirigenti inseriti nei ruoli invieranno a seguito della pubblicazione di incarichi da ricoprire alcune “rose” di candidati. Senza, dunque, compilare graduatorie, senza vincolare la scelta degli organi politici.
E’ qui che il meccanismo della legge 124/2015, esattamente all’opposto di quanto afferma il Cassese, assegna alla politica un potere immenso e mette la dirigenza sotto il suo giogo. Infatti, la scelta nell’ambito delle “rose” spetterà in via totalmente autonoma, ai limiti dell’arbitrario, all’organo di governo.
Una vera manna per un sistema che nelle “nomine” e nelle “investiture” dei politici a terzi vede lo scettro del vero potere.
Nell’attuale sistema, senza i ruoli unici, si accede alla dirigenza per concorso. Dunque, è l’esito del concorso, la sua graduatoria, a determinare la scelta del dirigente da assumere e a condizionare il successivo conferimento dell’incarico da parte dell’organo di governo.
Col nuovo sistema, i concorsi serviranno sostanzialmente come mera abilitazione ad entrare nei ruoli dirigenziali. La scelta dei dirigenti da incaricare sarà solo limitata dalla costituzione delle “rose”, entro le quali, poi, la politica avrà ampia libertà di scegliere.
Cassese, proseguendo nel suo ragionamento, evidenzia una verità inconfutabile: “La scelta dei componenti delle tre Commissioni sarà un banco di prova per il governo. Dovranno essere nominate persone autonome, indipendenti e «terze», non politici o sindacalisti. Lì si misurerà la lungimiranza dell'esecutivo e la sua capacità di spogliarsi della veste di parte nell'interesse del Paese”.
E’ certamente vero. Nel momento in cui non saranno più i concorsi gli strumenti selettivi per l’immissione in servizio dei dirigenti, ma le preselezioni delle Commissioni, il loro ruolo diventa strategico.
Alzi la mano, però, chi ha contezza di organismi formati da soggetti nominati dal governo o, comunque, dalla politica che, pur essendo qualificati come “indipendenti”, siano effettivamente stati composti da personaggi davvero estranei ai partiti e alle correnti politiche, autonomi, indipendenti e terzi. Vogliamo fare l’esempio del consiglio di amministrazione della Rai? Perfino un’authority come l’Anac, dotata di estrema autonomia, vede alla sua presidenza un personaggio di indiscutibile professionalità e qualificazione, che però non fa mancare giorno senza riaffermare la sua piena e totale condivisione ad ogni atto, sospiro e pensiero del governo.
Le Commissioni sono strategiche, sì, ma per un fine completamente diverso da quello enunciato da Cassese: sono perfettamente funzionali alla “verticalizzazione del potere”, da ultimo enunciata da Michele Ainis come uno degli effetti molto chiari anche della legge 124/2015.
Poniamo un esempio. Come detto prima, nell’attuale sistema i dirigenti sono selezionati mediante concorsi, gestiti autonomamente da ciascun ente. I 2000 comuni circa nei quali sia presente la dirigenza, dunque, hanno fin qui selezionato i dirigenti sulla base di concorsi da essi gestiti: i sindaci, dunque, si sono visti arrivare dirigenti selezionati dalle commissioni di concorso, dirigenti provenienti da ogni territorio e valutati esclusivamente in relazione alle competenze dimostrate nella prova concorsuale. La scelta, poi, dei dirigenti cui conferire gli incarichi non può che essere limitata alla dotazione organica dei dirigenti di quell’ente.
La riforma scardina questo sistema razionale. I dirigenti non dipenderanno più dal singolo ente ma da una realtà ancora da precisare, diciamo, per comodità, dai ruoli unici. I sindaci non sceglieranno più i dirigenti tra i componenti della dotazione organica (persone, dunque, teoricamente ben conosciute e selezionabili con cognizione di causa), ma dovranno rivolgersi ai ruoli, che emetteranno gli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi dirigenziali, destinati ad essere filtrati dalle Commissioni di cui sopra.
Come si vede, il sindaco per un verso guadagna la possibilità di scegliere i dirigenti ad libitum, senza i vincoli della graduatoria concorsuale, ma avrà un interlocutore lontano e “Roma-centrico”, la Commissione, espressione del Governo. Inutile suscitare illusioni o ipocrisie: è chiaro che quando scattano meccanismi di “nomina” o “coferimento di incarichi” la politica attiva immediatamente il proprio Dna e cerca di condizionare gli esiti. I sindaci, però, per provare ad avere un risultato “gradito” dal lavoro delle Commissioni dovranno, per avvicinarle, rivolgersi ai vertici romani del Governo di turno e lì trattare e negoziare. Ecco la verticalizzazione ed ecco l’ulteriore traccia della politicizzazione della dirigenza.
Il gioco, però, potrebbe valere la candela. Mentre i concorsi, infatti, obbligano i sindaci (proseguendo nell’esempio) ad assumere il vincitore qualsiasi sia la sua provenienza, con i meccanismi di “negoziazione” un sindaco orientato ad assumere un dirigente che abbia quella data provenienza di quella regione, se non di quella provincia (ma esisteranno ancora?) o di quel comune, basterà che ottenga dalla Commissione semplicemente l’inserimento di almeno un dirigente avente tali caratteristiche nella “rosa”. Il resto, poi, sarà cosa molto semplice. Il tutto, nell’apparenza dell’estrema correttezza, della trasparenza, della selettività, della valorizzazione del “merito”.
E le funzioni di “controllo” delle Commissioni? Praticamente nulle. Si tratterà semplicemente una sorta di monitoraggio ex post in merito al rispetto dei criteri e dei requisiti che saranno successivamente definiti dai decreti legislativi attuativi della legge 124/2015. In realtà le Commissioni, dunque, non controlleranno nulla, né tanto meno avranno poteri di ingerenza o di revisione sulle scelte operate.
Non vi sarà, dunque, nessuna garanzia che la “negoziazione” politica orienti l’operato delle Commissioni, né che esse risultino davvero indipendenti e terze.
Del resto, la legge 124/2015 nemmeno vincola gli organi di governo ad utilizzare i ruoli (e dunque l’attività delle Commissioni) per incaricare la dirigenza. Non sfugga che la legge delega prevede, in relazione agli incarichi, la mera “possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli”. Dunque, non è per nulla detto che per ciascuno dei dirigenti inseriti nel ruolo vi sarà un incarico dirigenziale in un rapporto di 1/1. Non a caso, la legge 124/2015 contempla espressamente l’ipotesi che dirigenti restino privi di incarico a languire, pagati, nei ruoli, in attesa di ottenere un incarico.
La politica, dunque, non solo, sia pure con complesse negoziazioni verticistiche, acquisisce l’enorme potere di orientare la selezione “meritocratica”, ma si riserva il potere ancora più grande di condizionare, poi, i dirigenti attraverso la concreta minaccia di lasciarli senza incarico.
Inoltre, la legge 124/2015 abbina la mera “possibilità” di incaricare i dirigenti di ruolo, col mantenimento della facoltà per la politica di incaricare dirigenti “a contratto” al di fuori dei ruoli, senza selezione, “rose”, procedure e negoziazioni, ma direttamente. Esattamente con quella caratterizzazione di “fedeltà” alla politica, che secondo Cassese la legge 124/2015 eliminerebbe.
Come si dimostra, la realtà è lontana anni luce dalla rappresentazione che ne dà Cassese. Se l’obiettivo della riforma fosse davvero una burocrazia autonoma dalla politica, forte, non fidelizzata, ma al servizio delle scelte politiche con competenza e responsabilità, i meccanismi da essa disposti avrebbero dovuto essere totalmente diversi. O quanto meno, evitare che nella PA continuino ad operare gli Odevaine o gli Incalza, esempi di quella dirigenza di espressione partitica che poi si trasforma in scheggia impazzita, selezionata non per concorso e, dunque, tra i ruoli, bensì con gli incarichi a contratto. La legge 124/2015 avrebbe potuto dare una svolta almeno proponendosi di scongiurare il perpetuarsi di incarichi dirigenziali agli Incalza.
Di questo, invece, come visto, non v’è traccia. Con buona pace di Cassese, la legge 124/2015 crea una burocrazia che di “merito” avrà ben poco e totalmente asservita alla politica.
sabato 8 agosto 2015
Lo Stato non è un’azienda
E’ difficile prendersi la responsabilità di andare contro la corrente di un pensiero unico, di matrice bocconiana, che dilaga in ogni ganglo della dottrina, dell’informazione, della politica, dell’amministrazione ed anche della giurisprudenza.
Tuttavia, qualcuno che avvisi della circostanza che il re è nudo è opportuno vi sia. E allora, occorre dirlo con chiarezza: lo Stato non è un’azienda.
Da oltre 20 anni si assiste a una serie di riforme della pubblica amministrazione, tutte “epocali”, tutte finalizzate a far risparmiare, semplificare la vita a cittadini e aziende, ad ottenere migliori prestazioni con minori risorse, a trasformare i dirigenti in manager, a passare dalla “cultura dell’atto” a “quella del risultato”. Ultima di questa serie innumerabile di riforme è la legge delega di recente approvata in via definitiva in Parlamento. E, come tutte le altre, si fonda sulla filosofia secondo la quale “Lo Stato è come un’azienda”, sicchè introdurre la valutazione, gli obiettivi, gli incentivi è necessario per ottenere un’amministrazione che funzioni meglio.
Nessuno, tuttavia, si chiede perché da 20 anni e passa si adottano riforme della PA al grido “lo Stato è come un’azienda” e nessuna abbia funzionato. Nessuna riforma ha prodotto i risultati di maggiori semplificazioni, minori costi, più alta efficienza o, almeno, non nelle misure raccontate nelle sempre mirabolanti e fantasmagoriche presentazioni autoreferenziali dell’epocale riformatore di turno.
Eppure, un perché deve esserci. Ed è facile reperirlo nella constatazione che si sia adottato un approccio largamente sbagliato: quello, appunto, di considerare lo Stato come se fosse un’azienda.
Una chiave di lettura, questa, semplicistica e sbagliata, che sconta il difetto della sua provenienza da consulenti, ricercatori e politici da università e mondo aziendale-imprenditoriale. Portatori, dunque, di una cultura e di una visuale ben precisa, intenzionati ad imporle anche all’interno di mondi e realtà con esse non si vuol dire incompatibili, ma profondamente diversi, tanto da richiedere adattamenti molto consistenti.
Secondo la filosofia “aziendale”, lo Stato dovrebbe funzionare meglio se, come in un’azienda, si valuta la dirigenza, si legano gli incentivi a particolari obiettivi, così da incentivare indirettamente i dirigenti ad agire come manager, dunque organizzando i servizi diretti e coordinando il personale in modo che anche essi raggiungano risultati tali da ottenere premi. Il tutto a beneficio, quindi, del cittadino, destinatario di servizi migliori grazie a questo sistema “forzato” di mercato all’interno della gestione.
Questa visione è completamente sbagliata, per una serie di ragioni. In primo luogo per l’evidente e ritrita questione che un’azienda persegue un interesse egoistico, far profitti e, dunque, vendere i propri servizi al minor costo o con i maggiori margini di profitto possibili. Lo Stato non fa profitti, persegue un interesse generale ed ha il compito di redistribuire le risorse acquisite con le imposte, per garantire livelli essenziali di prestazioni e favorire sviluppo e investimenti, in particolar modo proprio nei settori nei quali l’azione del privato risulterebbe troppo limitata.
In secondo luogo, la concezione “aziendalistica” dell’amministrazione sconta un altro clamoroso errore: non tiene conto della diversità molto profonda dell’autonomia operativa di un’azienda, in confronto ad un ente pubblico.
L’azienda agisce entro parametri precisi: i codici civile e penale, alcune leggi di settore, le regole del mercato del lavoro, i sistemi di qualità; ma, sopportati e scontati questi vincoli (non teniamo conto di quelli finanziari), ha ampia libertà di scegliere quale prodotto e servizio svolgere, a quali clienti rivolgersi, in quale ambito territoriale, con quali strumenti, entro quale mercato concorrenziale. Un’azienda, dunque, pur producendo uno stesso bene (un giornale, una vettura, un prodotto alimentare, etc) può scegliere una clientela più o meno ricca, un mercato più o meno avanzato, una rete di vendita on line o di contatto, un prodotto a maggiore o minore intensità di manodopera e di maggiore o minore penetrazione nell’ampio pubblico o entro ristretti target di mercato (Fiat e Ferrari vendono entrambi autovetture, ma la prima ne vende molte di più, eppure stanno entrambe nel mercato).
Lo Stato deve rispettare non solo i vincoli normativi esistenti per le aziende, ma il più ampio e complesso spettro delle regole pubblicistiche preposte alla sua azione: si pensi ai vincoli particolari nella gestione finanziaria e contabile, alle regole per affidare gli appalti, alle garanzie partecipative dei procedimenti amministrativi. I vincoli sono molto maggiori. Così come nella gran parte dei casi, le amministrazioni pubbliche non possono scegliere il prodotto da erogare, né la clientela a cui rivolgersi.
Dunque, un’azienda dispone di un’autonomia amplissima nello scegliere i metodi di produzione ed i sistemi organizzativi, sicchè l’azione della dirigenza risulta fondamentale; lo Stato predetermina con le leggi e le altre norme le regole per erogare i propri servizi, senza lasciare sostanzialmente alcun margine per scegliere i destinatari dell’azione posta in essere, né gli strumenti di produzione.
Un dirigente di un’azienda può liberamente decidere quali strumenti di negoziazione utilizzare per stringere un affare con altre aziende. Nessun dirigente pubblico può scegliere (se non incorrendo in illeciti anche penali) di trattare contratti con aziende private se non attuando il codice dei contratti pubblici ed il connesso regolamento di attuazione, qualcosa come 500 articoli che non lasciano il minimo spazio alle scelte “manageriali” ed “organizzative”, visto che stabiliscono analiticamente persino gli strumenti con i quali comunicare alle aziende gli esiti delle gare.
Gli esempi potrebbero essere molti altri. Sta di fatto che la normativa e l’ordinamento delle amministrazioni pubbliche non ha nulla a che vedere con un’azienda.
Questo, ovviamente non significa che non siano da considerare come un diritto di ogni cittadino ed impresa la correttezza dell’azione amministrativa, la sua efficienza, la sua economicità.
Ma, immaginare che questi diritti possano essere garantiti attraverso strumenti “aziendalistici” è fallace ed ha portato a 20 e più anni di convulse riforme su riforme della PA, tutte diverse eppure tutte uguali, soprattutto uguali nel non servire a molto.
Proprio perché lo Stato non è un’azienda, non ha senso applicare strumenti di valutazione ed incentivazione propri dei sistemi aziendali.
Legare gli incentivi dei dirigenti e del personale di un’impresa a particolari risultati operativi è corretto e costituisce una spinta indispensabile per l’attività imprenditoriale. Ma, è evidente che i risultati non possono che essere correlati al maggior numero di prodotti venduti, alla crescita del fatturato, all’acquisizione di nuovi mercati o clienti, all’ottenimento di brevetti, tutti trasformabili in entrate maggiori di quelle previste, traducibili, a loro volta, in incentivi stipendiali di varia misura.
E’, insomma, naturale che se un giornale vende più copie di quanto previsto dal piano industriale, parte dei maggiori introiti sia diffuso come premio alla redazione.
Queste logiche, però, allo Stato o, comunque, alla gran parte dei servizi di base, non sono semplicemente applicabili e se le si applichino sono foriere talvolta di effetti deleteri.
E’ assurdo attribuire un premio di produzione, ad esempio, agli uffici demografici di un comune perché hanno prodotto più carte di identità. Questa maggiore produzione non deriverebbe certo da condizioni di mercato, ma solo dalla richiesta – ingovernabile – di carte allo sportello.
Né avrebbe senso incentivare gli ospedali pubblici in relazione al semplice dato della riduzione dei tempi di degenza, di riduzione dei costi dei farmaci e del contenimento della spesa gestionale. Questo va benissimo per un’azienda di cura privata, ma nel caso di una struttura pubblica, la prima (forse anche l’unica) cosa da valutare è come contribuisce al presidio degli indice generali di salute. A questo proposito, quello che c’è da spendere si deve, non solo, si può, spendere.
La misurazione, allora, dei risultati e dell’incentivazione nella pubblica amministrazione andrebbe fatta nel rispetto di parametri completamente opposti a quelli normali nelle aziende private.
Anzi, probabilmente è proprio sbagliata l’idea dell’incentivazione. La prova che essa sia fuori bersaglio è data dalla circostanza che da oltre 20 anni non si è riusciti a produrre nemmeno uno straccio di sistema standard valutativo, con indicatori accettabili e minimamente oggettivi, salvo qualche sforzo compiuto proprio nel tentativo di evidenziare livelli essenziali di assistenza nella sanità o livelli essenziali delle prestazioni nel mercato del lavoro (in questo caso, con un ritardo inaccettabile ed un livello di definizione infimo).
Del resto, perché si dovrebbe attribuire un “premio” al dirigente che riesce ad appaltare un lavoro nei tempi previsti? O perché ha chiuso una procedura rispettando tutti i passaggi? O perché ha assicurato tutte le pubblicazioni imposte dalle norme sulla trasparenza?
Non si tratta, forse, di doveri d’ufficio? Nell’adempiere a questi (e a molti altri, frutto di attività obbligatorie della PA), il dirigente, come del resto l’apparato, adempiono esattamente ad un dovere. Non producono maggiori entrate, non acquisiscono nuovi clienti, non estendono la posizione dell’azienda nel mercato, non elaborano nuovi prodotti.
Non vi è proprio il presupposto per un incentivo, secondo le regole aziendali. Di recente, come noto, l’Aran ha modificato il proprio orientamento sui presupposti per incrementare il fondo del salario accessorio negli enti locali, allo scopo di incrementare le risorse appunto da destinare agli incentivi. Per esemplificare progetti “credibili” ai quali destinare gli incentivi, ha indicato l’estensione dell’orario di apertura di un ufficio e l’attivazione dei turni per gestirlo, giungendo a considerare possibile pagare una prestazione fissa e continuativa (il turno) con risorse variabili.
Ma, l’estensione dell’orario di lavoro, se non legata ad un indice di incremento della produttività, quale riduzione del costo orario per unità di prodotto o incremento degli ordinativi di vendita, a cosa serve, ai fini dell’incentivo? La risposta è chiara: assolutamente a nulla. Meno ancora, se l’aumento dell’apertura degli sportelli è un’obbligatoria misura per assicurare ai cittadini livelli minimi essenziali delle prestazioni.
La verità è un’altra. Occorrerebbe determinare un valore preciso e standard del costo orario per prodotti o servizi nella PA ed eliminare gli incentivi, se non con le eccezioni di ambiti (come sanità, servizi sociali, lavoro, istituzioni culturali) nei quali si possono fissare livelli base di prestazione e standard, tali da consentire “asticelle” al di sopra delle quali possano scattare premi.
Diversamente operando, poiché la gran parte delle attività amministrative è dovuta e obbligatoria, sarebbe molto più razionale agire per sottrazione: negare parte del salario a quegli uffici che non siano in grado di assicurare i livelli essenziali. Uffici che, per esempio, pur in presenza di obblighi di digitalizzazione di procedimenti o documenti chiedano la copia cartacea “di cortesia”; uffici che sforino i tempi dei procedimenti per una certa percentuale dei procedimenti trattati; uffici che eccedano nelle trattative private; uffici che paghino in tempi superiori alle prescrizioni.
Finchè non si esce da questi equivoci, ogni riforma bocconian-aziendalista della PA sarà sempre molto “epocale”, ma di epocale davvero avrà sempre il suo fallimento.
L.O.
Tuttavia, qualcuno che avvisi della circostanza che il re è nudo è opportuno vi sia. E allora, occorre dirlo con chiarezza: lo Stato non è un’azienda.
Da oltre 20 anni si assiste a una serie di riforme della pubblica amministrazione, tutte “epocali”, tutte finalizzate a far risparmiare, semplificare la vita a cittadini e aziende, ad ottenere migliori prestazioni con minori risorse, a trasformare i dirigenti in manager, a passare dalla “cultura dell’atto” a “quella del risultato”. Ultima di questa serie innumerabile di riforme è la legge delega di recente approvata in via definitiva in Parlamento. E, come tutte le altre, si fonda sulla filosofia secondo la quale “Lo Stato è come un’azienda”, sicchè introdurre la valutazione, gli obiettivi, gli incentivi è necessario per ottenere un’amministrazione che funzioni meglio.
Nessuno, tuttavia, si chiede perché da 20 anni e passa si adottano riforme della PA al grido “lo Stato è come un’azienda” e nessuna abbia funzionato. Nessuna riforma ha prodotto i risultati di maggiori semplificazioni, minori costi, più alta efficienza o, almeno, non nelle misure raccontate nelle sempre mirabolanti e fantasmagoriche presentazioni autoreferenziali dell’epocale riformatore di turno.
Eppure, un perché deve esserci. Ed è facile reperirlo nella constatazione che si sia adottato un approccio largamente sbagliato: quello, appunto, di considerare lo Stato come se fosse un’azienda.
Una chiave di lettura, questa, semplicistica e sbagliata, che sconta il difetto della sua provenienza da consulenti, ricercatori e politici da università e mondo aziendale-imprenditoriale. Portatori, dunque, di una cultura e di una visuale ben precisa, intenzionati ad imporle anche all’interno di mondi e realtà con esse non si vuol dire incompatibili, ma profondamente diversi, tanto da richiedere adattamenti molto consistenti.
Secondo la filosofia “aziendale”, lo Stato dovrebbe funzionare meglio se, come in un’azienda, si valuta la dirigenza, si legano gli incentivi a particolari obiettivi, così da incentivare indirettamente i dirigenti ad agire come manager, dunque organizzando i servizi diretti e coordinando il personale in modo che anche essi raggiungano risultati tali da ottenere premi. Il tutto a beneficio, quindi, del cittadino, destinatario di servizi migliori grazie a questo sistema “forzato” di mercato all’interno della gestione.
Questa visione è completamente sbagliata, per una serie di ragioni. In primo luogo per l’evidente e ritrita questione che un’azienda persegue un interesse egoistico, far profitti e, dunque, vendere i propri servizi al minor costo o con i maggiori margini di profitto possibili. Lo Stato non fa profitti, persegue un interesse generale ed ha il compito di redistribuire le risorse acquisite con le imposte, per garantire livelli essenziali di prestazioni e favorire sviluppo e investimenti, in particolar modo proprio nei settori nei quali l’azione del privato risulterebbe troppo limitata.
In secondo luogo, la concezione “aziendalistica” dell’amministrazione sconta un altro clamoroso errore: non tiene conto della diversità molto profonda dell’autonomia operativa di un’azienda, in confronto ad un ente pubblico.
L’azienda agisce entro parametri precisi: i codici civile e penale, alcune leggi di settore, le regole del mercato del lavoro, i sistemi di qualità; ma, sopportati e scontati questi vincoli (non teniamo conto di quelli finanziari), ha ampia libertà di scegliere quale prodotto e servizio svolgere, a quali clienti rivolgersi, in quale ambito territoriale, con quali strumenti, entro quale mercato concorrenziale. Un’azienda, dunque, pur producendo uno stesso bene (un giornale, una vettura, un prodotto alimentare, etc) può scegliere una clientela più o meno ricca, un mercato più o meno avanzato, una rete di vendita on line o di contatto, un prodotto a maggiore o minore intensità di manodopera e di maggiore o minore penetrazione nell’ampio pubblico o entro ristretti target di mercato (Fiat e Ferrari vendono entrambi autovetture, ma la prima ne vende molte di più, eppure stanno entrambe nel mercato).
Lo Stato deve rispettare non solo i vincoli normativi esistenti per le aziende, ma il più ampio e complesso spettro delle regole pubblicistiche preposte alla sua azione: si pensi ai vincoli particolari nella gestione finanziaria e contabile, alle regole per affidare gli appalti, alle garanzie partecipative dei procedimenti amministrativi. I vincoli sono molto maggiori. Così come nella gran parte dei casi, le amministrazioni pubbliche non possono scegliere il prodotto da erogare, né la clientela a cui rivolgersi.
Dunque, un’azienda dispone di un’autonomia amplissima nello scegliere i metodi di produzione ed i sistemi organizzativi, sicchè l’azione della dirigenza risulta fondamentale; lo Stato predetermina con le leggi e le altre norme le regole per erogare i propri servizi, senza lasciare sostanzialmente alcun margine per scegliere i destinatari dell’azione posta in essere, né gli strumenti di produzione.
Un dirigente di un’azienda può liberamente decidere quali strumenti di negoziazione utilizzare per stringere un affare con altre aziende. Nessun dirigente pubblico può scegliere (se non incorrendo in illeciti anche penali) di trattare contratti con aziende private se non attuando il codice dei contratti pubblici ed il connesso regolamento di attuazione, qualcosa come 500 articoli che non lasciano il minimo spazio alle scelte “manageriali” ed “organizzative”, visto che stabiliscono analiticamente persino gli strumenti con i quali comunicare alle aziende gli esiti delle gare.
Gli esempi potrebbero essere molti altri. Sta di fatto che la normativa e l’ordinamento delle amministrazioni pubbliche non ha nulla a che vedere con un’azienda.
Questo, ovviamente non significa che non siano da considerare come un diritto di ogni cittadino ed impresa la correttezza dell’azione amministrativa, la sua efficienza, la sua economicità.
Ma, immaginare che questi diritti possano essere garantiti attraverso strumenti “aziendalistici” è fallace ed ha portato a 20 e più anni di convulse riforme su riforme della PA, tutte diverse eppure tutte uguali, soprattutto uguali nel non servire a molto.
Proprio perché lo Stato non è un’azienda, non ha senso applicare strumenti di valutazione ed incentivazione propri dei sistemi aziendali.
Legare gli incentivi dei dirigenti e del personale di un’impresa a particolari risultati operativi è corretto e costituisce una spinta indispensabile per l’attività imprenditoriale. Ma, è evidente che i risultati non possono che essere correlati al maggior numero di prodotti venduti, alla crescita del fatturato, all’acquisizione di nuovi mercati o clienti, all’ottenimento di brevetti, tutti trasformabili in entrate maggiori di quelle previste, traducibili, a loro volta, in incentivi stipendiali di varia misura.
E’, insomma, naturale che se un giornale vende più copie di quanto previsto dal piano industriale, parte dei maggiori introiti sia diffuso come premio alla redazione.
Queste logiche, però, allo Stato o, comunque, alla gran parte dei servizi di base, non sono semplicemente applicabili e se le si applichino sono foriere talvolta di effetti deleteri.
E’ assurdo attribuire un premio di produzione, ad esempio, agli uffici demografici di un comune perché hanno prodotto più carte di identità. Questa maggiore produzione non deriverebbe certo da condizioni di mercato, ma solo dalla richiesta – ingovernabile – di carte allo sportello.
Né avrebbe senso incentivare gli ospedali pubblici in relazione al semplice dato della riduzione dei tempi di degenza, di riduzione dei costi dei farmaci e del contenimento della spesa gestionale. Questo va benissimo per un’azienda di cura privata, ma nel caso di una struttura pubblica, la prima (forse anche l’unica) cosa da valutare è come contribuisce al presidio degli indice generali di salute. A questo proposito, quello che c’è da spendere si deve, non solo, si può, spendere.
La misurazione, allora, dei risultati e dell’incentivazione nella pubblica amministrazione andrebbe fatta nel rispetto di parametri completamente opposti a quelli normali nelle aziende private.
Anzi, probabilmente è proprio sbagliata l’idea dell’incentivazione. La prova che essa sia fuori bersaglio è data dalla circostanza che da oltre 20 anni non si è riusciti a produrre nemmeno uno straccio di sistema standard valutativo, con indicatori accettabili e minimamente oggettivi, salvo qualche sforzo compiuto proprio nel tentativo di evidenziare livelli essenziali di assistenza nella sanità o livelli essenziali delle prestazioni nel mercato del lavoro (in questo caso, con un ritardo inaccettabile ed un livello di definizione infimo).
Del resto, perché si dovrebbe attribuire un “premio” al dirigente che riesce ad appaltare un lavoro nei tempi previsti? O perché ha chiuso una procedura rispettando tutti i passaggi? O perché ha assicurato tutte le pubblicazioni imposte dalle norme sulla trasparenza?
Non si tratta, forse, di doveri d’ufficio? Nell’adempiere a questi (e a molti altri, frutto di attività obbligatorie della PA), il dirigente, come del resto l’apparato, adempiono esattamente ad un dovere. Non producono maggiori entrate, non acquisiscono nuovi clienti, non estendono la posizione dell’azienda nel mercato, non elaborano nuovi prodotti.
Non vi è proprio il presupposto per un incentivo, secondo le regole aziendali. Di recente, come noto, l’Aran ha modificato il proprio orientamento sui presupposti per incrementare il fondo del salario accessorio negli enti locali, allo scopo di incrementare le risorse appunto da destinare agli incentivi. Per esemplificare progetti “credibili” ai quali destinare gli incentivi, ha indicato l’estensione dell’orario di apertura di un ufficio e l’attivazione dei turni per gestirlo, giungendo a considerare possibile pagare una prestazione fissa e continuativa (il turno) con risorse variabili.
Ma, l’estensione dell’orario di lavoro, se non legata ad un indice di incremento della produttività, quale riduzione del costo orario per unità di prodotto o incremento degli ordinativi di vendita, a cosa serve, ai fini dell’incentivo? La risposta è chiara: assolutamente a nulla. Meno ancora, se l’aumento dell’apertura degli sportelli è un’obbligatoria misura per assicurare ai cittadini livelli minimi essenziali delle prestazioni.
La verità è un’altra. Occorrerebbe determinare un valore preciso e standard del costo orario per prodotti o servizi nella PA ed eliminare gli incentivi, se non con le eccezioni di ambiti (come sanità, servizi sociali, lavoro, istituzioni culturali) nei quali si possono fissare livelli base di prestazione e standard, tali da consentire “asticelle” al di sopra delle quali possano scattare premi.
Diversamente operando, poiché la gran parte delle attività amministrative è dovuta e obbligatoria, sarebbe molto più razionale agire per sottrazione: negare parte del salario a quegli uffici che non siano in grado di assicurare i livelli essenziali. Uffici che, per esempio, pur in presenza di obblighi di digitalizzazione di procedimenti o documenti chiedano la copia cartacea “di cortesia”; uffici che sforino i tempi dei procedimenti per una certa percentuale dei procedimenti trattati; uffici che eccedano nelle trattative private; uffici che paghino in tempi superiori alle prescrizioni.
Finchè non si esce da questi equivoci, ogni riforma bocconian-aziendalista della PA sarà sempre molto “epocale”, ma di epocale davvero avrà sempre il suo fallimento.
L.O.
mercoledì 18 marzo 2015
#Dirigenti? Perfettamente amovibili e rotabili #riformaPA #corruzione
http://www.polithos.it/?p=401#
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