Prese come sono, le pubbliche amministrazioni, dalla cultura dell'adempimento, imperante nonostante le tante parole al vento su "managerialità" ed "amministrazione per risultati", smentite da continue norme che legano sanzioni a meri e bizantini adempimenti (basti guardare alle regole degli appalti o della "trasparenza"), hanno inteso che il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) sia da adottare obbligatoriamente.
Le cose non stanno così.
IL POLA NON E' DA ADOTTARE OBBLIGATORIAMENTE, MA SOLO FACOLTATIVAMENTE.
Lo chiarisce in modo incontrovertibile il comma 4-bis dell'articolo 263 del d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020, di modifica del comma 1 dell'articolo 14 della legge 124/2015, laddove dispone: "In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano".
Dal che si deve concludere:
- il POLA può, ma non deve, essere adottato;
- se non viene adottato, la percentuale di dipendenti che possono andare in lavoro agile è del 30% dei richiedenti e non il 60% (sempre con riferimento, comunque, alle attività compatibili);
- il termine del 31.1.2021 (che per gli enti locali è, invece, il ventesimo giorno successivo all'adozione del bilancio di previsione, ad oggi il 20 febbraio 2021) non è perentorio, ma sollecitatorio.
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