L’articolo pubblicato su NT plus del 20.1.2021, di Elena Masini e Daniela Ghiandoni "Contratto segretari, variazione e fondo di riserva per pagare gli arretrati in tempo", descrive bene la follia assoluta della contabilità pubblica.
Nessuno considera mai, tra le riforme proposte per le “semplificazioni” (che spesso sono, invece, ulteriori complicazioni), la necessità di rivedere un sistema di contabilità semplicemente privo di senso. Complicato, farraginoso, frammentato in mille azioni, disperso tra competenze differenziate, soffocato da centinaia e centinaia di tabelle, prospetti, relazioni, asseverazioni, pareri. Buono solo a far pensare che i risultati degli uffici addetti siano “approvare il bilancio”.
Infatti, sui giornali spesso vanno in pompa magna le notizie dell’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo. Senza mai un’analisi degli effetti.
Si approva il bilancio, per approvare il bilancio, dando prova di aver saputo slalomeggiare tra difficoltà burocratiche e contabili, descritte in centinaia e centinaia di pagine di imperscrutabili “principi contabili”, scritte da “esperti di finanza pubblica” capaci solo di parlare a se stessi e di scatenare continui corsi di aggiornamento sulla virgola e il punto, che spostati di una parola, modificano un intero bilancio.
E così, per pagare qualcosa che sarebbe semplice e dovuto, gli arretrati di un contratto, che lo stesso contratto prevede di pagare entro 30 giorni dalla sua adozione, gli stessi 30 giorni appaiono “tempi ristretti”.
Perché c’è chi ha approvato il bilancio, e allora deve fare la variazione in consiglio per prelevare gli accantonamenti effettuati; c’è chi è in esercizio provvisorio, e dunque decidere in giunta, sulla base di una relazione del dirigente competente. Il tutto, adottando il pre-consuntivo, e, ovviamente, compilando una serie di prospetti per dimostrare di aver accantonato i soldi e poter ulteriormente dimostrare di poterli spendere.
Per non parlare, poi, delle situazioni, diffusissime, allarmanti degli enti che nemmeno hanno hanno accantonato le somme e non sanno dove reperirle.
La contabilità pubblica è una palla al piede, della quale nessuno vuole liberarsi.
Vogliamo parlare del fatto che gli artt. 54 comma 2, 87 comma 2 e 106 comma 2 del CCNL 17.12.2020 prevedono che l'indennità di vacanza contrattuale 2010-2012 sia assorbita e conglobata nel tabellare non in una data compresa nel triennio di riferimento del contratto (2016-2018), bensì a gennaio 2021? Che senso (e legittimità) può avere una clausola contrattuale che prevede che l'IVC, che per legge ha la funzione di anticipare (in parte) i benefici contrattuali, continui ad essere pagata per ben due anni (2019 e 2020) dopo il periodo di riferimento del CCNL che "anticipa" (così sommandosi in questi due anni all'IVC 2019-2021)?
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