Rassegna delle principali responsabilità “speciali”
Sono sempre molte e molto
produttive le anime belle che pensano di poter applicare alle funzioni dirigenziali
della PA le regole del management.
Costoro, immaginano che la
pubblica amministrazione non solo possa essere retta sulla base di modelli che
si ispirino a quelle della gestione delle aziende, ma che ciò sia doveroso.
Si parla, così, della necessità
di una dirigenza “coraggiosa”, intenta al raggiungimento del “risultato”, a
discapito della mera “regolarità formale”. Si aggiunge che si gestisce col “fare
squadra”, dando rilevanza estrema all’ “ascolto”, con un atteggiamento volto a “gettare
il cuore oltre l’ostacolo”, perché il compito è trovare sempre soluzioni ai
risultati.
Potremmo continuare, ma ci fermiamo qui. Queste anime belle non hanno evidentemente mai svolto alcuna attività gestionale in una pubblica amministrazione e, soprattutto, ignorano che nell’ordinamento italiano vige il principio di legalità. Che piaccia o non piaccia, questo principio è totalmente incompatibile con i principi del management aziendale.
La subordinazione dell’agire
amministrativo alla legge è propria delle democrazie liberali ed avrebbe come
scopo quello proprio di limitare, rendere trasparente e controllare l’operato
dell’apparato, per evitare il più che sia possibile abusi nell’esercizio dei
loro poteri. E’ qui che si condensa la fondamentale importanza dell’articolo 97,
comma 2, della Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione”.
Inoltre, l’agire amministrativo è
gravato da una pervasiva serie di responsabilità. Quella disciplinare, quella
dirigenziale (connessa alla valutazione dei risultati colti dai vertici),
quella penale (ovviamente), quella civile e quella amministrativo/contabile.
Quest’ultima è assente nel
sistema privato. Ed è un proprium dell’agire amministrativo che lo
distingue in maniera radicale, senza alcuna possibilità di paragone e meno che
mai di integrazione con la gestione aziendale.
La responsabilità amministrativo/contabile
è particolarmente incombente, onnipresente in ogni singoli e minimo elemento
operativo e gestionale.
Essa, infatti, è una
responsabilità connessa al principio fondamentale secondo il quale l’azione
amministrativa non deve cagionare diminuzioni finanziarie, patrimoniali ed
economiche alle amministrazioni.
Si tratta, quindi, di una
responsabilità connessa all’obbligo di non ledere il patrimonio pubblico e di
natura generalmente atipica: ogni azione e sua conseguenza possono essere
oggetto, quindi, di azione da parte della Procura della Corte dei conti.
Per capire quanto estesa sia questa
peculiare forma di responsabilità, che finisce per condizionare in maniera
formidabile l’azione amministrativa, basta guardare a quanto, negli ultimi anni,
il legislatore abbia insistito sulla tipizzazione di forme di responsabilità
erariale, finendo per aumentare a dismisura la responsabilità non semplicemente
risarcitoria, a vantaggio di quella propriamente e unicamente “afflittiva”.
Si sono create, quindi, decine e
decine di ipotesi amplissime di responsabilità erariale tipica, con un fine per
lo più puramente sanzionatorio, non tanto rimesso al ripristino del danno all’erario,
quanto soprattutto all’afflizione economica per un mero comportamento, non considerato
rispondente ai fini pubblici.
Alla luce di queste evidenze,
parlare di cultura del risultato che debba prevalere su quella dell’adempimento,
o del dirigente che deve dare ali all’immaginazione ed all’autonomia, sembra al
limite dell’infantile.
Se si vuole davvero ottenere una
gestione simile a quella aziendale, occorre radicalmente riformare non tanto e
non solo l’assetto interno delle PA, ma soprattutto l’apparato normativo, rigorosamente
ancorato ai principi desunti dall’articolo 97, comma 2, della Costituzione.
Dunque, prima ancora, bisognerebbe modificare questo.
Oppure, provare a limitare la
pervasività di queste responsabilità, estirpando dall’ordinamento le singole
norme di dettaglio operativo, che comprimono ed asfissiano la gestione,
rendendo impossibile l’agire per risultati, invece che per adempimenti. Trasformando
anche la Corte dei conti in un valutatore dei risultati e non in un produttore
di condanne afflittive, che non hanno alcuna utilità per l’efficienza dell’azione
amministrativa.
1.
Incarichi
- Ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs 165/2001 “È fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le
cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità
erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del
presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.
2.
Articolo 7, comma 6 del d.lgs 165/2001 “Fermo
restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria […].
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’art. 1, comma
9, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30
luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall’art. 36, comma 3, del presente decreto”.
3.
Art. 3, comma 54 della L. n. 244/2007:
impone alle amministrazioni locali di “pubblicare sul proprio sito web i
relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa
pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di
collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”.
Il successivo comma 56 stabilisce che “Con il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del
citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per
l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo
regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e
consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione
delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
4.
Art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010,
convertito in L. n. 122/2010 dispone: “Al fine di valorizzare le
professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a
studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della L. 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università,
gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
5.
Missioni
- Il successivo comma 12 del medesimo art. 6 ancora una volta riconnette
responsabilità disciplinare ed erariale al divieto di “effettuare
spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del
fuoco, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero
indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali
necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009”.
Stessa tipologia di responsabilità sia disciplinare, sia erariale, deriva dalla
violazione del divieto posto dal successivo comma 13, sempre del
medesimo art. 6, per effetto del quale “A decorrere dall’anno 2011 la spesa
annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono
prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della
Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti
posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale”[1].
6.
Assunzioni a tempo determinato. Articolo
36, comma 5, d.lgs 165/2001: “In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare
le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora
la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente art. sono responsabili anche ai
sensi dell’art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in
sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 286”.
7.
Eccedenze
di personale - Un altra specifica responsabilità amministrativa è quella
scaturente dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “Le
pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad
informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad
osservare le procedure previste dal presente art. [...]” tanto che “La
mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze
delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della
responsabilità per danno erariale”.
8.
Vincoli
normativi e dei Ccnl: articolo
40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001 (la responsabilità si ricava implicitamente): “…Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile. In caso di superamento di
vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità
corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli….”.
9.
Assegnazione
di mansioni di qualifica superiore - Ai sensi dell’art. 52, comma 5
del D.Lgs. n. 165/2001 il dirigente che abbia adibito un dipendente a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore al di fuori dei casi
consentiti dal comma 2 del medesimo art. comma 52 risponde, anche in questo
caso, amministrativamente. Infatti, il comma 5 commina la nullità
dell’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori, ma, contestualmente
al lavoratore è corrisposta in ogni caso la differenza di trattamento economico
con la qualifica superiore. Anche in questa circostanza, l’amministrazione
affronta una maggiore spesa senza titolo, sicchè il dirigente che ha disposto
l’assegnazione alle mansioni superiori risponde personalmente, se ha agito con
dolo o colpa grave.
10.
Codice di
comportamento, articolo 54, comma 3
d.lgs 165/2001: “La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei
doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità
civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni
gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui
all’articolo 55-quater, comma 1”.
11.
Codice di
comportamento, articolo 16 dPR
62/2013: “La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra
comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la
violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri
e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo
anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare
accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni”.
12.
Art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs 165/2001:
licenziamento disciplinare per i “fubetti del cartellino: “Nei casi di cui
al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla
competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici
giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei
conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno
d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei
termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i
centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.
L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del
giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione
e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità
dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”.
13.
Pubblicità
e trasparenza, articolo 46, comma 1,
d.lgs 33/2013: “L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
eventuale causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili” (il danno all’immagine è ipotesi tipica di
responsabilità erariale).
14.
Codice
dell’amministrazione digitale - Un’altra specifica responsabilità,
tipicamente dirigenziale, è stabilita dall’art. 12, comma 1-ter del D.Lgs. n.
82/2005: “I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle
disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21
e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme
vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti”.
15.
Articolo 47,
commi 1 e 1-bis: “1. Le comunicazioni di documenti tra le
pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica
o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può
essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di
accesso telematico allo stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando
l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare”.
16.
Acquisti dalla Consip o centrali di
committenza. L’articolo 1 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 ha
inteso in varia misura rafforzare l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
acquisire forniture e servizi dalla Consip o da centrali di committenza
analoghe.
L’articolo 1, comma 1, sanziona questo obbligo prevedendo che “i contratti
stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilità amministrativa”.
17.
Responsabilità disciplinare, amministrativa ed
erariale discendono anche dalla violazione delle previsioni del comma 7
di detto articolo 1, che nella sostanza obbliga ad utilizzare le convenzioni
Consip per alcune categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile), a meno che non si provveda mediante gare autonome e fuori
dal sistema Consip, sulla base dei requisiti di prezzo e tecnici ricavati dalle
convenzioni, per migliorarli.
18.
Riduzione spese per vetture di servizio.
L’articolo 5, comma 4, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012,
considera “valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e
disciplinare dei dirigenti” la violazione del divieto di “effettuare
spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi” (limite derogabile, per il solo anno
2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere).
19.
Ferie e permessi sostitutivi. Analoghe
responsabilità disciplinari ed amministrative sono poste dall’articolo 5, comma
8, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nel caso in cui si violi
l’obbligo di far fruire ai dipendenti ferie, i riposi ed i permessi spettanti,
in modo da rispettare la prescrizione che la mancata fruizione non dia luogo in
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
20.
Assicurazioni per i dipendenti: articolo
3, comma 59, legge 244/2007: è nullo il contratto di assicurazione stipulato da
amministrazioni o enti pubblici che copra la responsabilità amministrativo
contabile e che in caso di violazione è prevista la sanzione, per
l’amministratore , e per il beneficiario della copertura assicurativa, a
titolo di danno erariale di una somma pari a 10 volte l’ammontare dei premi
stabiliti nel contratto.
21.
D.l. 112/2008, convertito in legge
133/2008, articolo 20, commi 12 e 13: “12. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale
mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni
relative ((alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita',))ai
decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro
due giorni dalla data dell'evento. 13. In caso di ritardo nella trasmissione di
cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio,
risponde a titolo di danno erariale”.
22.
D.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008,
articolo 60, comma 15: “Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni
dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della
spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese
per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria
ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive
e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali,
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti
di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente
comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile”.
23.
Art 21, comma 11, 150/2015: “La
mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della
prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del
funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994”.
24.
Art 7, comma 13, d.l. 4/2019, legge 26/2019:
“La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar
luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità
disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
25.
Art. 32, comma 8, d.lgs 50/2016: “Divenuta
efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni,
salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché
comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata
con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello
nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini
della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto…”.
26.
Art. 1, comma 1, d.l. 76/2020, conv. in legge 120/2020:
“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi,
salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui
al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale
e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e
opera di diritto”.
27.
Art. 2, comma 1, d.l. 76/2020, conv. in legge 120/2020:
“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento
e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le
ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione
dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al
periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini
della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa
di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e
opera di diritto”.
28.
Class action, art. 5, comma 2, d.lgs
198/2009: “La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è
comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla procura regionale
della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità
erariale”.
[1]
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art.
57, comma 2,
lettera b)) che "A decorrere
dall'anno 2020, alle
regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti
locali e ai loro
organismi ed enti strumentali, come definiti
dall'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, nonche' ai
loro
enti
strumentali in forma
societaria cessano di
applicarsi le
seguenti disposizioni in materia di contenimento e di
riduzione della
spesa e di obblighi formativi:
[...]
b) articolo 6,
commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31
maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122"
Purtroppo il livellamento verso il basso dei politicanti porta sempre di più al rafforzamento di tali fuorvianti banalità e luoghi comuni
RispondiEliminaE' altrettanto vero che una ipernormazione ai limiti dell'assurdo crea un esercito di "esperti di legislazione" invece di "esperti di materie". Se ai dirigenti della PA è richiesta la conoscenza di minuzie che farebbero arrapare Azzeccagarbugli non è strano che l'unico risultato dell'amministrazione pubblica sia la produzione di montagne di carta.
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