mercoledì 17 febbraio 2021

Segretari comunali: l'imperdonabile insistenza dell'Aran sulla gravemente nulla clausola relativa all'avocazione

Errare è umano, ma perseverare non ammissibile. L’Aran (nel parere "Risposta a nota n. 1568 e 1574 del 27.01.2021 (prot. Entrata Aran n. 819 e 824 del 27.01.2021")  fornisce indicazioni forzate ed erronee, insistendo su una presa di posizione che, per un verso è comprensibile, ma ingiustificabile. 

E’ comprensibile che l’Aran agganci la presunta liceità dell’attribuzione al segretario comunale della funzione di avocazione(il vero vulnus dell’articolo 101 del Ccnl 17.12.2020) alla direttiva impartita dal Comitato di settore, che l’Agenzia si è sentita di dover applicare. 

Ma, le direttive dei comitati di settore non sono legge. Infatti, molte altre direttive del medesimo Comitato di settore (ma, meglio dire dell’Anci), nel corso della contrattazione che ha portato al Ccnl sono state totalmente superate dall’esito delle negoziazioni. 

Dunque, per questa ragione la posizione dell’Aran è ingiustificabile. E’ una difesa strenua di una clausola che vìola platealmente una quantità sterminata di norme, a partire dall’articolo 97 della Costituzione, che riserva alla legge la determinazione delle competenze degli uffici. 

Il potere di avocare provvedimenti è una chiarissima ingerenza sia sulle competenze, perché crea una competenza straordinaria o, peggio, qualifica indirettamente il segretario come titolare di tutte le competenze della dirigenza in base ad un criterio di supremazia gerarchica non solo inesistente, ma superato dalla storia e dall’evoluzione della PA e, comunque, vietato chiarissimamente dall’articolo 107, commi 2, 4 e 6, del d.lgs 267/2000. 

Il rinvio che il parere dell’Aran suggerisce alla “regolamentazione” degli enti è un ulteriore e ancor più grave errore da matita blu: si è detto prima che le competenze degli uffici sono oggetto di riserva di legge. E’ ben evidente che i regolamenti non hanno alcuna legittimazione ad intervenire sul tema dell’avocazione, meno che mai se si pensa che tale legittimazione possa essere tratta da una clausola contrattuale così manifestamente nulla. 

Oggettivamente, spiace che l’Aran faccia le barricate, per difendere una clausola totalmente indifendibile ed erronea. Sarebbe opportuno dedicare energie e saperi a più producenti ed utili fini. 

1 commento:

  1. Al di là di tutte le cause di illegittimità, che pure ci sono, e anche a prescindere dagli usi distorti che si vorranno fare di questo articolo del CCNL, è triste notare come una clausola di questo tipo riesca, da sola, a mortificare le innumerevoli ed eterogenee professionalità apicali che nel comparto portano avanti la gestione. Dare ad un unico organo non specializzato un potere indiscriminato di sindacare nel merito ogni decisione tecnica presa dallo specialista di un qualsiasi settore (la vaghezza del presupposto "inadempimento" lo consente) significa mortificare la professionalità e la competenza specialistica dei responsabili di servizio nei vari e diversissimi settori gestiti dalle funzioni pubbliche locali.

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