domenica 14 marzo 2021

Zone rosse e misure anti Covid: decreto legge o Dpcm?

Si sta diffondendo la persuasione che si sia invertita la rotta tra attuale Governo e precedente, grazie alla decisione di istituire le misure di contenimento vigenti dal 15 marzo a Pasqua 2021 mediante decreto legge, invece che con Dpcm.
Per la verità, a partire dal d.l 19/2020, ogni Dpcm è sorretto dal un decreto legge. L'articolo 1 del d.l. 19/2020, prevede: "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus". Il comma 2 elenca le misure. L'articolo 2 del d.l. 19/2020, prevede: "Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale...".
Ora, l'articolo 1 del d.l. 30/2021, dispone, al comma 2: "Dal  15  marzo  al  6  aprile  2021,  le  misure  stabilite  dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del  2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1,  comma  16-septies,  lettera c), del decreto-legge n.  33  del  2020,  si  applicano  anche  nelle regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  individuate  con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo  1,  comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nelle  quali  l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi  è  superiore  a  250  casi  ogni 100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo monitoraggio disponibile".
Dunque, si applicano le misure dei provvedimenti indicati dall'articolo 2 del d.l. 19/2020, che sono dei Dpcm.
La conclusione è che di fatto non cambia nulla.

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