Per la verità, a partire dal d.l 19/2020, ogni Dpcm è sorretto dal un decreto legge. L'articolo 1 del d.l. 19/2020, prevede: "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus". Il comma 2 elenca le misure. L'articolo 2 del d.l. 19/2020, prevede: "Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia,
nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale...".
Ora, l'articolo 1 del d.l. 30/2021, dispone, al comma 2: "Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile".
Dunque, si applicano le misure dei provvedimenti indicati dall'articolo 2 del d.l. 19/2020, che sono dei Dpcm.
La conclusione è che di fatto non cambia nulla.
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