Il Ccnl conterrà la “clausola anti tagli” nei confronti dei lavoratori agili. Bene. Giusto. Il contratto interviene.
Non dovrebbe sfuggire, comunque, che l’articolo 20, comma 1, della legge 81/2017 recita: “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda”.
La domanda, quindi è: non tanto a che serva una clausola simile, posto che è comunque opportuno che vi sia, ma se si ritiene che la fonte del divieto di discriminazione tra lavoratore agile e lavoratore che presta lavoro in forma ordinaria divenga contrattuale. Poichè la fonte resta la legge, pare di poter evidenziare che la clausola anti tagli assuma veste maggiormente comunicativa che non sostanziale.
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