Le gride manzoniane sono null’altro che il rincorrersi di fonti del diritto le più disparate, emesse da diverse autorità, che si pronunciano su stessi argomenti ed istituti, con sfumature diverse, creando solo confusione ed incertezza sul regime di applicabilità.
Sullo smart working sta accadendo lo stesso fenomeno. Ogni soggetto competente intende piantare la sua bandierina sul tema, finendo per regolare stessi istituti con fonti diverse, i cui contenuti sono tutti simili, finendo per creare estrema confusione.
Esistono, per il lavoro agile,
almeno 4 fonti: la legge 124/2015, la legge 81/2017, l’articolo 263 del d.l.
34/2020, il DM 19.10.2020; una quinta si sta aggiungendo, il Ccnl dei vari
comparti. Una sesta si annuncia: un Dpcm o DM o decreto legge, che tornerà su
alcuni aspetti, pare, in particolare, quello dei limiti di applicabilità al
personale.
Così Giustiniano, nel VI Canto del
Paradiso si presenta a Dante: “Cesare fui e son Iustiniano, che, per voler
del primo amor ch'i' sento, d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano”.
Per il Poeta l’imperatore meritò il Paradiso solo per aver posto in essere l’immane
opera di riordino delle fonti normative, che tra età repubblicana ed imperiale,
era composto da leggi, editti, decreti, pronunce della giurisprudenza e
giureconsulti, moltissime altre fonte delle varie autorità, sì da aver creato
un caos nel quale era difficilissimo orientarsi.
Giustiniano affidò al giurista
Triboniano l’immane compito di mettere ordine ed il frutto fu il Corpus Iuris
Civilis, che riordinò in modo sistematico fonti e precetti, introducendo
appunto l’idea che il complesso delle norme di un’aggregazione statale debba
essere ordinato e dar luogo, quindi, ad un “ordinamento”.
Sperare di avere un Legislatore
degno di Giustiniano e Triboniano è forse troppo. Ma, aspettarsi che medesimi
istituti, similari precetti, contigue fattispecie, siano una volta e per sempre
oggetto di una disciplina normativa chiara ed univoca, non sarebbe male.
Lo smart working rischia di divenire
un dedalo di norme diverse, ma ripetitive, dissimili solo in dettagli, spesso
per altro nemmeno troppo utili.
La rassegna che segue illustra
istituti regolati dalle fonti oggi esistenti e oggetto delle negoziazioni nella
bozza del Ccnl Funzioni Centrali. Saremmo curiosi di sapere cosa ne penserebbe
Giustiniano, sollecitato da un novello Dante.
Definizione
e tipologia
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
lavoro agile quale modalità
di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato |
Non ne parla |
Il lavoro agile di cui alla
legge 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della
prestazione lavorativa |
Il lavoro agile nella
pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento
della prestazione lavorativa |
Modalità della prestazione per obiettivi
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
Anche con forme di
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi |
In considerazione
dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del
Ministro per la
pubblica amministrazione possono
essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del
lavoro pubblico e di lavoro agile, anche
prevedendo il conseguimento di
precisi obiettivi quantitativi e
qualitativi |
effettuazione della
prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati
dalle amministrazioni |
Le amministrazioni adeguano
i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del
lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati
al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi. |
Condizioni per applicare ai servizi il lavoro agile
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
Non ne parla |
l'erogazione dei servizi
rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarita',
continuita' ed efficienza
nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente Novella all’articolo 14 della
legge 124/2015: Il POLA individua le modalita' attuative del
lavoro agile prevedendo, per le attivita'
che possono essere svolte in modalita' agile |
per i quali sussistano i
necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità |
Non ne parla |
Fini
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
incrementare la competitività
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro |
assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa e la celere
conclusione dei procedimenti |
conseguire il miglioramento
dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo,
l’equilibrio tra vita professionale e vita lavorativa |
L’amministrazione, anche ai
fini del monitoraggio, assicura un’adeguata, periodica informazione sul
lavoro agile, secondo le modalità indicate dal Dipartimento della funzione
pubblica. Essa garantisce altresì la verifica dell’impatto del lavoro agile
sulla complessiva qualità dei servizi erogati e delle prestazioni rese,
tenuto conto dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti dall’utenza
e dal mondo produttivo |
Modalità esecutiva – assenza di vincoli orari
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli
di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa |
[le PA] organizzano il
lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi
attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,
rivedendone
l'articolazione
giornaliera e settimanale |
Il lavoro agile è una
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro |
Il lavoro agile si svolge
ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro |
Luogo della prestazione
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
La prestazione lavorativa
viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte
all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima
dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva |
Non ne parla |
La prestazione lavorativa
viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’amministrazione e in
parte all’esterno di questi - ma in ogni caso entro i confini del territorio
nazionale, salva l’ipotesi in cui la sede di lavoro sia collocata in uno
stato estero -, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata
massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per
la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la
protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i
luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei
luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è
tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la
sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del
lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad
adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la
più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’Ente
che vengono trattate dal lavoratore stesso |
in assenza di precisi
vincoli […] di luogo di lavoro Di regola, e fatto salvo
quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate
in presenza e giornate lavorate da remoto |
Diritti del lavoratore agile
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
Il lavoratore che svolge la
prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in
attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono
le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. |
Novella all’articolo 14 della
legge 124/2015: Il POLA individua le modalita'
attuative del lavoro agile prevedendo, per le attivita' che possono essere
svolte in modalita' agile, che almeno
il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene,
garantendo che gli stessi non
subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalita'
e della progressione di
carriera, |
Lo svolgimento della
prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto
di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con
la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli
obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza. L’amministrazione garantisce
al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni
di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della
performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che
prestano attività lavorativa in presenza. |
I lavoratori che rendono la
propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini
del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera |
Condizioni per accedere al lavoro agile
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
Non ne parla |
Novella all’articolo 14 della
legge 124/2015: Il POLA individua le modalita'
attuative del lavoro agile prevedendo, per le attivita' che possono essere
svolte in modalita' agile, |
L’amministrazione individua
le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che
sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di
strumentazioni non remotizzabili |
Per “mappatura delle
attività” si intende la ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni
in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di
lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono
essere svolti con modalità agile ciascun dirigente, con
immediatezza: a. organizza il proprio
ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento
del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle
attività che possono essere svolte secondo tale modalità |
Accesso dei lavoratori al lavoro agile
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
I datori di lavoro pubblici
e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro
in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle
richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate
dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di
congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni
di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. |
Non ne parla |
L’amministrazione nel dare
accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e
flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio
pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte
salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle
normative tempo per tempo vigenti, e l'obbligo da parte dei lavoratori di
garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi
dell’art. ….. (confronto) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile
ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non
coperte da altre misure. A titolo esemplificativo: a) genitori di bambini di
età inferiore a 3 anni; b) dipendenti portatori di
handicap in situazione di gravità; c) dipendenti che assistono
portatori di handicap in situazione di gravità |
[il dirigente]: adotta, nei confronti dei
dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché,
di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso
l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento
di specifiche attività di formazione professionale; tiene conto, nella rotazione
di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali
disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di
lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di
salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della
presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della
distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché
del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi
tempi di percorrenza |
Accordo individuale
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
Richiesto e in parte
regolato |
Non richiesto |
Richiesto e regolato |
Non richiesto |
Connessione e disconnessione
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
L'accordo individua altresì
i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro. |
|
La prestazione lavorativa in
modalità agile è articolata in tre fasce temporali: a) fascia di operatività -
nella quale il lavoratore, per finalità di coordinamento con altri componenti
dell’organizzazione, per ricevere indicazioni e direttive circa l’esecuzione
del lavoro o, comunque, per esigenze organizzative, di funzionalità e di
efficacia nell'erogazione dei servizi, è nelle condizioni di essere operativo
e, pertanto, di iniziare entro un brevissimo lasso di tempo i compiti e le
attività richiesti: b) fascia di contattabilità
- nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o
con altre modalità similari. Tale fascia oraria contiene, al suo interno, la
fascia di cui alla precedente lettera a); c) fascia di inoperabilità -
nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale
fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art.
17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto e ricomprende
in ogni caso il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del
giorno successivo. 2. Nelle fasce di
contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi
presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti
collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi
per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. … (permessi
retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi
sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea
di cui all’art. 10 del CCNL 12 febbraio 2018, i permessi di cuiBOZZA
14-9-2021 all’art. 33 della legge 104/1992. Il dipendente che fruisce dei
suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi
stabiliti dal comma 1 per le fasce di contattabilità e di operatività. 3. Nelle giornate in cui la
prestazione lavrativa viene svolta in modalità agile non è possibile
effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto
in condizioni di rischio. 4. In caso di problematiche
di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo
funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività
lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è
tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora
le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non
sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in
presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a
completare la propria prestazione lavorativa fino
al termine del proprio orario ordinario di lavoro. 5. Per sopravvenute esigenze
di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con
comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio
e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il
diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 6. Il lavoratore ha diritto
alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1,
lett. c), negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al
comma 1, lett. b) non è richiesto lo svolgimento della prestazione
lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai
messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo
dell’Amministrazione. |
In ragione della natura
delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente,
il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di
contattabilità. Nei casi di prestazione
lavorativa in modalità agile, svolta senza l’individuazione di fasce di contattabilità,
al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro. |
Formazione/dotazioni tecnoclogiche
Legge 81/2017 |
Art. 263 d.l 34/2020 |
Bozza Aran |
DM 19.10.2020 |
con il possibile utilizzo di
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro è
responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività
lavorativa. Al lavoratore impiegato in
forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto,
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento
permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica
certificazione delle relative competenze. |
Novella all’articolo 14 della
legge 124/2015: Il POLA individua […] i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del
personale, |
Al fine di accompagnare il
percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell’ambito delle
attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative
formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della
prestazione. 2. La formazione di cui al
comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo
delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per
operare in modalità agile nonché diffondere moduli organizzativi che
rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la
collaborazione e la condivisione delle informazioni. |
[il dirigente] adotta, […]
lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale; |
Grazie caro Oliveri. Sintesi utilissima!
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