mercoledì 10 novembre 2021

Bozza molto bozza e molto da personalizzare di accordo individuale per lavoro agile

 

Accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità “lavoro agile”

(articolo e 18 e seguenti legge 2 maggio 2017, n. 81 – direttiva Funzione Pubblica 3/2017 – DM 8.10.2021)


Tra


Comune/Ente ____________, codice fiscale e partita Iva n. _________, con sede legale in _______, Via _________________, n. ______, nella persona di _________________, nato a _________ in data ____________, codice fiscale ________________, per la sua carica di ___________________________, domiciliato per l’incarico presso la sede dell’Ente.


e


________________, nato a ________________ il ________________, con la qualifica di ____________________________, profilo ___________________________, mansioni ___________________________, giusta contratto di lavoro individuale n. ______________________, in data _________________________, domiciliato presso la sede dell’Ente _________.(di seguito Lavoratore)


Premesso che


  • la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ", all'articolo 14, introduce nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

  • la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a:

    • fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro;

    • sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working;

  • le parti che intervengono, hanno concordato di sperimentare il lavoro agile, considerando che la prestazione lavorativa del Lavoratore ________________ prevede attività idonee alla “dematerializzazione” della sede ed allo svolgimento non in un rigido regime orario, bensì in una fascia più ampia, risultando possibile misurare la prestazione lavorativa in termini di risultato operativo;

  • conseguentemente la attività lavorativa prestata in tale modalità è regolamentata secondo le previsioni della normativa vigente, del presente accordo individuale, precisando che allo scopo non sono state necessarie relazioni sindacali, poiché la normativa vigente e la contrattazione collettiva non le prevede;

  • Il Comune/l’ente per il 2021 si è dotato del POLA/non si è dotato del POLA;

  • il presente atto è sorretto, inoltre, dalle disposizioni contenute nell’articolo 263 del d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020, del DPCM 23 settembre 2021 e del DM 8 ottobre 2021.


  1. Oggetto e consenso - Definizione di lavoro agile

  1. La premessa, accettata, fa parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituisce il primo patto.

  2. Il lavoro agile consiste in una modalità di prestazione del lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

    1. esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte, o anche in tutto, all’esterno, mediante connessione di rete alle banche dati gestionali;

    2. entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, forfettariamente desunti dalla durata standard delle attività definite nella scheda progetto e rendicontazione, allegata sub A;

    3. utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, quali pc, smartphone e router, ecc.;

    4. assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.


  1. Luogo di svolgimento della prestazione

  1. In conseguenza della disciplina lavorativa, non viene fissato un luogo definito della prestazione in modalità agile. In ogni caso, la prestazione potrà essere resa:

    1. presso l’abitazione del Lavoratore;

    2. presso altro luogo privato diverso dall’abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico, fatti salvi gli spazi dedicati appositamente al co-working;

    3. presso sedi con le quali il Comune/l’Ente sia convenzionato, considerate sicure ai fini dell’accesso ed utilizzo.

  2. Il Lavoratore si impegna a svolgere le attività in luoghi idonei e mediante i collegamenti in rete resi disponibili dal Comune/Ente, gestendo gli accessi con le password e gli ulteriori strumenti di sicurezza (otp e/o strumenti hardware di riconoscimento) resi disponibili, avendo cura di bloccare il desktop ogni volta che si allontani dalla prestazione di lavoro nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.

  3. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il Lavoratore è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 9 in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati


  1. Durata dell’accordo e recesso


  1. Il presente accordo decorre dal _____ e termina il _______

  2. Entrambe le parti possono recedere dall’accordo:

    1. con preavviso: in questo caso il termine è di almeno 30 giorni;

    2. senza preavviso, fornendo un giustificato motivo.

  3. Fatte salve ulteriori ipotesi, costituiscono giustificato motivo:

    1. l’assegnazione a diversa unità organizzativa,

    2. la variazione delle mansioni,

    3. la progressione di carriera,

    4. sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive,

    5. esigenze personali del lavoratore,

    6. l’accertamento di un calo della produttività,

    7. problemi di sicurezza informatica.


  1. Orario di lavoro - Disconnessione - Fasce di contattabilità


  1. La prestazione in modalità agile non prevede la predeterminazione di un preciso orario di lavoro.

  2. Le parti concordano forfettariamente il rispetto delle 36 ore settimanale teoriche di lavoro/o delle 7 ore e 12 minuti per singola giornata lavorativa.

  3. La programmazione definita nel progetto di LA di cui all’allegato sub A potrà essere modificata.

  4. Nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, ferma restando la facoltà di gestire autonomamente l’organizzazione del proprio tempo di lavoro, il Lavoratore dovrà essere contattabile nei seguenti orari (corrispondenti alla fascia rigida dell’orario teorico individuale): dalle ________ alle _________.

  5. Durante tali orari, il Lavoratore dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed email, accertandosi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta.

  6. Il Lavoratore dovrà garantire il rispetto delle norme sui riposi e sulle pause previste dalla legge e dalla contrattazione nazionale e integrativa in materia di salute e sicurezza. A tal fine al Lavoratore non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19:30 alle ore 7:30, durante il sabato, la domenica e i giorni festivi, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi. Durante il periodo di riposo e di disconnessione non è richiesto al Lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e agli SMS, l’accesso e la connessione agli applicativi operativi. In tali periodi il Lavoratore può disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

  7. Nelle giornate di lavoro agile è escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario né l’autorizzazione a missioni.


  1. Modalità e tempi di esecuzione, nonché di misurazione della prestazione – Calendario delle giornate in lavoro agile


  1. Le modalità sono definite dalla scheda progetto, allegato sub A.

  2. Nei giorni in cui il Lavoratore presta la propria attività in Lavoro Agile, se avrà necessità di accedere ai locali del Comune/Ente, dovrà essere sottoposto alla verifica del Green Pass con le modalità previste dalle direttive dell’Ente.

  3. L’attività in lavoro agile non esclude che il lavoratore acceda alla sede di lavoro, per necessità transitorie, connesse a briefing, necessità di acquisire documenti o informazioni. In questo caso il Lavoratore che acceda alla sede non fuoriesce dalla modalità agile, sicché non dovrà accertare la presenza mediante i sistemi in vigore, ma dovrà comunque attenersi alle misure di sicurezza vigenti tempo per tempo, ivi comprese quelle previste dai protocolli anti pandemia da Covid e possedere e mostrare il Green Pass, fino a quando queste incombenze saranno richiesta da norme di legge efficaci.

  4. Il dirigente/responsabile di servizio controlla periodicamente le attività svolte dal dipendente.

  5. Il controllo viene effettuato, alternativamente o congiuntamente:

    1. mediante un rapporto periodico (quotidiano, settimanale, mensile, ecc.) redatto dal Lavoratore, nel quale dare conto delle attività svolte, indicando i tempi effettivi svolti, il più accuratamente possibile; nel rapporto vanno anche sinteticamente indicate le ragioni di scostamenti in più o in meno delle quantità, anche ai fini di possibili modifiche della taratura del progetto;

    2. mediante estrazione dagli applicativi dei dati relativi alle attività svolte dal Lavoratore, che si sia connesso agli applicativi stessi, utilizzando gli strumenti di reportistica previsti;

    3. mediante attività periodiche di verifica comune delle risultanze dei report, confrontandole con quelle desumibili dagli applicativi.

L’individuazione delle giornate lavorative durante le quali la prestazione è resa in lavoro agile avviene a fronte di programmazione settimanale, bisettimanale o mensile proposta dal Lavoratore, con anticipo di almeno tre giorni rispetto al periodo programmato.

  1. Il Lavoratore presterà la propria prestazione lavorativa in modalità Lavoro Agile secondo l seguente calendario:________________________________________________________

  2. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il Dirigente/il Responsabile può effettuare modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno.

  3. Per esigenze personali, il Lavoratore può richiedere al Dirigente/Responsabile della struttura in cui è assegnato una variazione del calendario programmato.

  4. Comune/L’Ente si riserva di richiamare in sede il Lavoratore al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive urgenti ed impreviste.

  1. Rapporto di lavoro


  1. L’attività nella modalità lavoro agile non modifica la disciplina del rapporto di lavoro, che continuerà ad essere regolato dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali ed aziendali vigenti, senza alcun mutamento dell’incarico.

  2. Poiché la modalità lavorativa in lavoro agile comporta unicamente una diversa e peculiare modalità di organizzazione di tutta o parte l’attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansione.

  3. Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla nuova temporanea allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate.

  1. Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete


  1. Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, il Comune/L’ente si impegna a fornire per tutta la durata del periodo di lavoro agile, un computer portatile aziendale dotato dei necessari software.

  2. La manutenzione del computer portatile aziendale e dei relativi software è a carico del Comune/Ente.

  3. Il Lavoratore assume espressamente l’impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente nell’interesse del Comune/Ente, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.

  4. Il Lavoratore ha altresì l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone.

  5. Il Comune/Ente non potrà essere ritenuto responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui il dipendente o i terzi dovessero incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell’ambito della propria postazione di lavoro.

  6. Il Comune/Ente è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inidonei adottati.

  7. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in lavoro agile, il dirigente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione al Settore/Servizio/UfficioAltra Denominazione… Personale/Risorse Umane/Altra denominazione.

  1. Modalità di svolgimento della prestazione, riservatezza e privacy


  1. L’esercizio del potere di controllo del Comune/Ente sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali avviene nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il Lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – quanto necessario per garantire tale riservatezza.

  2. Il Lavoratore assume la qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche presso il luogo di prestazione fuori sede; dovrà, quindi, osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza contenute nella informativa.

  3. Quanto ai diritti collettivi, il Lavoratore ha diritto agli stessi diritti dei lavoratori che operano all’interno del Comune/Ente A tale proposito non potrà essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori e si applicheranno le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste siano previste.

  4. Il Lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede di lavoro, assume l’impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano accedere, produrre o copiare tali dati ed informazioni.


  1. Sicurezza del lavoro

  1. Il Comune/Ente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine viene consegnata l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (allegato sub B).

  2. Il Comune/Ente fornirà altresì adeguata informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona.

  3. A tal fine Il Comune/Ente promuoverà attività di carattere formativo, sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile, sia riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all’interno del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

  4. Il Lavoratore è altresì tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Comune/Ente per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

  5. Il Lavoratore si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell’attività lavorativa, anche con riferimento a quella svolta all’esterno della sede del Comune/Ente.

  6. Il Lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa nell’esecuzione della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.




Allegato A:


Attività

prodotto

N. prodotti atteso nelle gg di LA in un mese

N. prodotti realizzati

1

Descrivere il macro procedimento o processo






1.1 Indicare i risultati dei compiti assegnati (protocolli, certificati, relazioni, dati caricati, proposte elaborate, etc...)

Indicare il numero dei prodotti, proporzionato ad un tempo standard di realizzazione precedentemente stimato nei sistemi di valutazione

Rendicontare i compiti svolti


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