La circolare del Ministero dell'interno, Dait, 11/2022 "fa scoprire" a molti che la fattispecie della condivisione di personale tra enti locali a "scavalco" cosiddetto "condiviso" non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
La circolare, con specifico riferimento ai comuni in stato di dissesto/riequilibrio finanziario pluriennale/strutturalmente deficitario, evidenzia che le richieste di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nell'ambito del Pnrr non contemplano quelle interamente eterofinanziate "o di applicazione del regime di "scavalco condiviso"", e dunque non dovranno essere sottoposte alla Commissione (COSFEL).
Da qui l'epifania, segnalata da alcuni interpreti: lo scavalco non determina assunzione.
Non ci voleva la circolare ministeriale, però, per accorgersi di una fattispecie molto chiaramente disposta dall'articolo 14 del Ccnl 22.1.2004: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".
Il dipendente a scavalco conserva in via esclusiva un unico rapporto di lavoro con l'ente che lo assegna. Dunque, l'ente assegnatario si avvale della prestazione lavorativa, senza instaurare nessun rapporto di lavoro.
La circolare, quindi, non chiarisce nè introduce nulla di particolarmente nuovo e rilevante. Soprattutto, la circolare non è nemmeno da considerare erroneamente come possibile fonte normativa per sostenere che lo scavalco non debba essere oggetto di programmazione dei fabbisogni.
Qualcuno, infatti, potrebbe essere tentato dal proporre l'equazione: poichè gli enti in deficit non debbono essere autorizzati dalla Cosfel per acquisire personale in scavalco perchè non si tratta di assunzione, allora non è necessario programmare gli scavalchi anche per qualsiasi altro ente.
Le cose non stanno così. Non si deve dimenticare che l'articolo 6 del d.lgs 165/2001 disciplina la programmazione del fabbisogno del personale fondandola sul costo finanziario, che poi si traduce in una dotazione organica annualmente determinata.
Ora, lo scavalco è un modo, come l'assunzione, per investire le risorse finanziarie disponibili e finalizzate a coprire, appunto, i fabbisogni evidenziati. Non c'è, dunque, nessuna ragione per escludere lo scavalco, che è uno tra i tanti modi per coprire i fabbisogni (assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato, comandi, articolo 1, comma 557, legge 311/2004, etc...).
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