Per elaborare i progetti da proporre ai finanziamenti a valere sulle risorse del Pnrr è prudente affidare incarichi con risorse dei bilanci degli enti, piuttosto che puntare sulle assunzioni a tempo determinato consentite dall’articolo 31-bis del d.l. 152/2021.
La normativa di questi ultimi mesi approvata da Governo e Parlamento per agevolare la strada che gli enti locali debbono percorrere per attivare progetti finanziati dal Pnrr appare avviluppata da una contraddizione in termini. Da un lato, le norme consentono alle amminstrazioni, mediante una serie di deroghe alla disciplina vigente (in particolare ai tanti, troppi, tetti di spesa per assunzioni), di rafforzare gli organici ed assumere con contratti a termine “esperti” o figure professionali necessarie, ma storicamente poco presenti negli organici, come project manager, statistici, ingegneri gestionali, rendicontatori dei fondi europei.
Dall’altro, l’articolo 31-bis citato prima può essere letto nel senso che tali assunzioni siano possibili solo allo scopo di gestire ed attuare progetti già approvati ed ammessi al finanziamento.
Infatti, dette assunzioni sono ammesse dalla norma al dichiarato “solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Questo fine esclusivamente riferito all’attuazione dei progetti mette a rischio la scelta degli enti di puntare ad assumere specialisti a tempo determinato, cui attribuire non solo i compiti di attuazione dei progetti, ma proprio di elaborare le progettazioni e gli altri atti necessari per accedere ai finanziamenti.
La logica dell’articolo 31-bis pare, fondatamente, quella secondo la quale le assunzioni a tempo determinato finanziate dallo Stato siano attivabili a condizione che i progetti relativi dal Pnrr siano già stati a loro volta approvati e finanziati.
Dunque, per gli enti locali scommettere sulla futura e incerta approvazione dei progetti, effettuando subito assunzioni che rischiano di non essere poi finanziate costituisce un problema.
Da una parte, la mancata o parziale approvazione dei progetti ridurrebbe le somme previste; dall’altra, comunque è a rischio la rendicontazione delle attività proprio di progettazione, sicchè comunque quota parte della spesa per tali assunzioni, riferita alla progettazione, rischia di restare comunque a carico dei bilanci.
Non solo: reclutare personale con contratti di lavoro subordinato strettissimamente connessi all’attuazione di progetti, che poi possono magari non essere approvati, espone a responsabilità contabili e civili di varia natura.
Tutto consiglia, quindi, finchè i progetti ed i finanziamenti non siano certi, di agire secondo gli ordinari canali: attribuendo le progettazioni al personale interno, se competente e non già gravato di carichi di lavoro ordinari, non compatibili anche con gli ulteriori aggravi connessi al Pnrr.
Oppure, laddove si riscontri la necessità di avvalersi di professionalità ulteriore, affidare gli incarichi, con risorse di bilancio, a professionisti, attraverso appalti di servizio come ordinariamente regolati dal codice dei contratti. Per altro, in questo caso si possono utilizzare, per velocizzare le attività, le deroghe procedurali consentite dal d.l. 76/2020, utili per individuare celermente i progettisti.
Acquisita la progettazione necessaria ed attivata la procedura per ottenerne approvazione e finanziamento, allora le assunzioni consentite in via speciale dall’articolo 31-bis del d.l. 152/2021 appaiono meno aleatorie e concretamente riconducibili alla gestione dei progetti.
Per altro, le amministrazioni dovranno abituarsi ad agire un po’ come le imprese: non sempre un singolo progetto potrà “spesare” lo stipendio di un funzionario assunto a termine per alcuni anni; occorrerà la capacità di ripartire le attività dei neo assunti tra le azioni dei vari progetti, così da reperire più fonti per coprirne i costi (senza, per chi potrà, comunque rinunciare all’idea di una copertura parziale con risorse di bilancio per la parte residua del costo non riferibile a progetti).
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