Le circolari 4/2022 del Mef e 11/2022 del Ministero dell'interno hanno messo un po' in crisi gli enti locali, che pensavano di poter attingere ai fondi del Pnrr per rafforzare, qui ed ora, gli organici degli enti, allo scopo sia di progettare gli interventi da finanziare, sia di gestirli e rendicontarli.
Si è capito che non è esattamente questo il flusso procedurale. Le misure di finanziamento europeo riconoscono le attività di gestione dei progetti e non la progettazione. Il rafforzamento degli organici con personale da assumere a tempo determinato in deroga alle ordinarie regole che limitano il reclutamento a termine (come consentito dall'articolo 31-bis del d.l. 152/2021) è da attivare a valle e non a monte della progettazione finanziata.
Quindi, prima vengono i progetti finanziati; poi, per attuarli, saranno possibili le assunzioni finanziate extra bilanci (ovviamente, gli enti che se lo potranno permettere avranno comunque la possibilità di assumere, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, per acquisire le professionalità necessarie ai fini del Pnrr, utilizzando le ordinarie disponibilità di bilancio).
Tuttavia, questa scansione logica (e contabile) delle fasi, potrebbe determinare poi lentezze nella fase attuativa: se per assumere le figure necessarie ad attuare i progetti occorre effettuare i concorsi, per quanto veloci essi possano essere, la probabilità che trascorra del tempo inerte sono tante.
Ceto, è possibile provare a programmare il tutto con un perfetto incastro delle tessere del complicato mosaico.
Tuttavia, la normativa ha messo a disposizione uno strumento strategico: l'articolo 3-bis del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021.
Al di là del funzionamento di dettaglio dell'istituto, conta la sua logica: le amministrazioni locali, anche tra di loro convenzionate, possono, come noto, effettuare una selezione concorsuale che non dà diritto, ai selezionati (denominati "idonei" dalla norma) all'immediata assunzione, perchè lo scopo è costituire un elenco di aspiranti alla costituzione di un rapporto di lavoro con le amministrazioni locali. Elenco al quale, poi, attingere molto velocemente (potrebbe essere sufficiente un semplice interpello tra gli iscritti) per effettuare le assunzioni funzionali al Pnrr.
Quindi, lo strumento consente alle amministrazioni locali di precostituire un "parco" di idonei, senza dover con loro immediatamente attivare il rapporto di lavoro, al quale attingere al momento giusto, a progetti del Pnrr approvati. Non si deve dimenticare che lo strumento regolato dall'articolo 3-bis del d.l. 80/2021 permette anche di assumere con contratti a tempo determinato: l'incastro, dunque, con le previsioni dell'articolo 31-bis del d.l. 152/2021 è possibile.
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