La Corte dei conti, per voce della Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, delibera 34/2022, insiste nello sbagliare due volte sulla questione dei compensi ai commissari dei concorsi.
La prima, ritenendo che l’articolo 3, commi 12 e 13 della legge 56/2019 si applichi solo alle amministrazioni statali e non agli enti locali. Una lettura platealmente in contrasto con le previsioni:
- del Dpcm 31 maggio 1995, che estende a regioni ed enti locali la disciplina dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso;
- del Dpcm 24 febbraio 2020, che aggiorna i compensi ed il cui articolo 1, comma 5, conferma l’applicabilità (parlando in maniera atecnica ed erronea di “recepimento” a regioni ed enti locali.
Il secondo errore consiste nel ritenere che l’articolo 31, commi 12 e 13, implichi una deroga indiscriminata al principio di onnicomprensività. Tale deroga vale solo ed esclusivamente per i dipendenti pubblici esterni all’amministrazione che gestisce il concorso, ma non può operare per i dipendenti della medesima amministrazione.
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