Ne La gazzetta degli enti locali del 5.7.2022 l'articolo "Sullo schema di piano anticorruzione presentato dall'ANAC e affidamento diretto" insiste sulla tesi, erronea, della motivazione "attenuata" negli affidamenti diretti e sull'inesistente vincolatività delle procedure in deroga.
Tale dottrina in commento continua a fare confusione estrema sulla
questione della necessità o meno della motivazione nell’affidamento diretto
“puro”.
Da un lato, afferma che non occorra una motivazione “sacrale”. Dall’altro,
però, richiama giurisprudenza e pareristica tutte, ovviamente, intese ad
evidenziare l’imprescindibilità della motivazione, come ribadisce senza porre
alcuna eccezione e differenza tra procedure ordinarie e procedure emergenziali
lo schema di PNA.
Nessuno, non certo l'Anac, ha mai detto che la motivazione debba
necessariamente derivare dal confronto dei preventivi. Esso è soltanto una
delle quattro possibili ed alternative modalità istruttorie suggerite dall’Anac
nelle Linee Guida 4, che riportiamo per memoria:
“4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine
di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva
in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del
possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella
determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di
quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario,
della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché
del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio
di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito
all’applicazione del principio di rotazione”.
Tale punto delle Linee Guida 4:
- enuncia che la motivazione è
obbligatoria, poichè è imposta dalla legge 241/1990 e, dunque, non ha
alcun rilievo, ma proprio nessuno, la circostanza che dal codice dei
contratti sia stato eliminato il riferimento alla motivazione congrua: la
legge 241/1990 va applicata comunque e la motivazione, obbligatori, non
può che essere congrua, altrimenti non è una motivazione, ma un’elusione
agli obblighi di legge;
- evidenzia che, infatti, la
motivazione è fondamentali ai fini della massima trasparenza possibile.
Quelli che parlano bene direbbero che la motivazione è alla base dell’accountability;
il Rup non può decidere come crede e quando crede di affidare l’appalto a chi
crede, ma deve spiegare perchè; infatti, la stazione appaltante “motiva” la
scelta, che non è rimessa ad un ruolo di deus ex machina del Rup.
Ancora, le Linee Guida distinguono:
- i contenuti della motivazione e
cioè, possesso da parte dell’operatore economico selezionato:
- dei requisiti richiesti nella
determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente,
- della rispondenza di quanto
offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare,
- di eventuali caratteristiche
migliorative offerte dall’affidatario,
- della congruità del prezzo in
rapporto alla qualità della prestazione,
- del rispetto del principio di
rotazione
- dai metodi con cui acquisire
gli elementi che compongono la motivazione e cioè:
- comparazione dei listini di
mercato,
- comparazione di offerte
precedenti per commesse identiche o analoghe
- analisi dei prezzi praticati
ad altre amministrazioni, confronto dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici, che rappresenta una best practice anche
alla luce del principio di concorrenza.
Dunque, come l’Anac ribadisce nel PNA:
- la motivazione è necessaria;
- il contenuto della motivazione
deve rendere trasparenti le ragioni della scelta del contraente;
- le ragioni di tale scelta non
possono restare nella mente del Rup, ma vanno espresse e costruite
ricorrendo ad un percorso istruttorio scelto tra i 4 possibili suggeriti
dalle Linee Guida.
Non esiste, ovviamente, alcuna distinzione tra una motivazione “sacrale” ed
una motivazione che tale non sia. Semplicemente, esistono letture riduttive e
fuorvianti degli obblighi di legge, che scambiano le semplificazioni con la
possibilità di saltare passaggi e che confondono il confronto tra preventivi di
spesa finalizzato a sole necessità istruttorie e, quindi, non avente natura
competitiva, con una “gara”.
Il PNA non richiede per nulla che le amministrazioni condizionino gli
affidamenti diretti al confronto tra preventivi, ma si limita a ricordare la
necessità della motivazione.
Continuare a dissertare sull’esistenza di possibili motivazioni “attenuate”
appare davvero poco utile e sensato.
Al contrario, occorre invece che i Rup comprendano esattamente che la
semplificazione proposta dalla norma non giunge all’eliminazione della
motivazione, ma permette di attivare procedure di affidamento diretto, entro i
limiti di valore consentiti, tali per cui non sono necessariamente da applicare
le troppe regole operative di dettaglio richieste per le procedure ordinarie.
Ancora, occorre che i Rup si rendano conto che non esiste nessun obbligo di
applicare una normativa di deroga ad una legge derogata, che in quanto tale è
sempre vigente ed operante.
La normativa di deroga consente solo di facilitare la scelta da compiere a
monte in merito al sistema di selezione, posto che il fine pubblico è già enunciato
dal legislatore.
Ma, come afferma il Tar
Sicilia, Palermo, Sezione III, con la sentenza 14.5.2021, n. 1536, (ricordando che quel che conta non sono
pareri, per altro contraddittori dell’Aran, ma l’interpretazione
giurisprudenziale) l’applicazione delle norme del d.l. 76/2020 non è per nulla
obbligata e vincolante.
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