domenica 8 marzo 2026

Ragionamenti sul No

Alcune possibili ragioni del No

 

ü  Perché un processo giusto (ex art. 111 Cost.), in cui difesa e accusa operano su un piano di parità esiste già, in quanto il giudice giudicante è già terzo: la terzietà ed imparzialità dipende dalla totale estraneità di chi giudica a situazioni di fatto e soggettive connesse alla causa, non certo dall’appartenenza ad una medesima carriera. Il giudice, cioè, non deve aver preso le parti di nessuno. Oltre tutto, nell’attuale sistema penale le misure restrittive e ed il rinvio a giudizio sono assunte da ulteriori giudici terzi rispetto al PM. In ogni caso: l’eventuale non terzietà quando ricorrerebbe? Quando il giudice assolve non accogliendo le tesi dell’accusa? O solo quando il giudice condanna?

ü  Perché la carriera dei magistrati deve ricondursi a merito e professionalità e non all’appartenenza a correnti di potere interne al Csm. Ma, tali correnti di potere di potere sono state possibili perché influenzate dalle ingerenze politiche nel Csm. E la magistratura, colto sul fatto chi ha reso possibili queste influenze, lo ha eliminato e radiato. La permanenza di una presenza di laici espressione dei partiti nei 2 nuovi Csm e nell'Alta lascia totalmente aperti, anzi triplica, i rischi di ingerenza delle espressioni politiche, se trovano chi sia disposto a farsi influenzare.

ü  Perché se un magistrato ha sbagliato deve essere valutato da un giudice terzo e questo è quel che accade già adesso, visto che la terzietà, come evidenziato prima, non dipende dalla collocazione in un certo ruolo e, soprattutto, visto che l’Alta corte riunisce di nuovo in sé PM e giudici, per cui non si capisce perché la riforma allora li si separi.


ARGOMENTO

RAGIONI DEL NO come pittorescamente sintetizzate dal sì

RAGIONI DEL Sì in contrasto alle travisate ragioni del No

DEBOLEZZA DELLE  ARGOMENTAZIONI DEL Sì

Riforma e cittadinanza

La riforma non serve al cittadino

Falso. La riforma rafforza proprio i diritti dei cittadini, realizzando il giusto processo (art.111 Cost), in condizioni dl parità tra accusa e difesa, di fronte ad un Giudice terzo

La riforma:

1.   Riguarda esclusivamente il processo penale;

2.   Non è una riforma della “giustizia”: i codici di procedura civile e penale non sono toccati, i riti processuali restano identici, i problemi connessi proprio alle norme farraginose dei codici non sono toccati, i tempi dei processi non sono incisi; inoltre, la riforma non aumenta il numero di PM e giudici, non aumenta le risorse ai tribunali, non incrementa le risorse finanziarie ed economiche dei tribunali e delle corti, non aumenta il personale tecnico e di cancelleria. Non c’è nessun beneficio operativo sui tempi;

3.   Siccome la riforma non tocca in alcun modo il processo, non influisce in alcun modo sulla circostanza che possa essere più “giusto” di quanto esso non lo sia perché la terzietà del giudice resta esattamente come adesso, semplicemente si separano le carriere del PM, il che non ha alcuna influenza sulle dinamiche processuali, né interessa in alcun modo la stragrande maggioranza delle vertenze, che sono civili, non penali.

Politica e Magistratura

 

La riforma sottometterà i magistrati alla politica

Falso. E’ esattamente il contrario perchè l’autonomia o l’indipendenza dei Magistrati verranno garantiti da due CSM a maggioranza dl Magistrati e presieduti dal Presidente della Repubblica

Il NO non parla di sottomissione dei MAGISTRATI alla politica.

Ciò che si paventa è la posizione del PM sotto la direzione del Governo, elemento ricorrente in modo comune, oltre tutto, a molti degli ordinamenti nazionali nei quali le carriere dei PM e quelle dei giudici sono separate.

In ogni caso, siccome l’attuale Costituzione sancisce il principio della separazione dei poteri, non si tratta di “autonomia” della magistratura, bensì di Indipendenza di essa dai poteri Legislativo ed Esecutivo.

Indipendenza già oggi perfettamente assicurata dall’attuale Csm, sicchè non si vede la necessità della sua triplicazione.

Governo e PM

La riforma sottoporre i PM al potere esecutivo

Falsissimo! La riforma rafforza l’indipendenza della Magistratura Requirente (I PM) espressamente richiamata d’art. 104 della Costituzione

 

Il sì qui cade in una contraddizione evidentissima. Intanto, l’articolo 104 già adesso prevede l’indipendenza della magistratura tutta, non solo dei PM: dunque, non si rafforza assolutamente nulla.

Ma, se davvero la riforma intendesse rafforzare il PM, si andrebbe esattamente nella direzione opposta di quanto enunciato come fine della riforma, cioè il riequilibrio tra difesa e accusa.

Infatti, si afferma che la riforma serve per ridurre l’influenza dei PM sui giudici e quindi per evitare uno strapotere dei PM, ma al tempo stesso si dice che la riforma “rafforza” i PM.

In assenza delle leggi ordinarie di attuazione, affermare che sarebbe “falsissimo” evidenziare possibili conseguenze della riforma, cioè ricondurre il PM al governo, è un artificio retorico infondato e contraddittorio, anche perché si parla del para-giuridico e di un futuro ancora ignoto. Il futuro non può essere né vero, né falso, né falsissimo.

Giusto processo

C’è già il Giusto processo nell’art. 358 cpp dove é previsto che il PM debba indagare anche a favore dell’indagato

Falso. E proprio con la Riforma Nordio che il Giusto processo si realizza sin dalle indagini del PM, perchè dovrà rispondere ad un Giudice per le indagini preliminari terzo ed indipendente

Anche questo ragionamento del sì è infondato, erroneo e causa di confusione in chi non ha cognizioni giuridiche, mediante l’utilizzo di argomenti di pancia. Intanto, le indagini col “processo” non hanno niente a che vedere, perché riguardano una fase non processuale, ma appunto quelle delle indagini, che grazie all’articolo 358 del codice penale possono concludersi con l’archiviazione direttamente disposta dal PM.

Il PM, poi, non “risponde” a nessun giudice: si “risponde” nell’ambito di un rapporto di gerarchia, che nell’ambito della magistratura non esiste (cosa diversa sono le funzioni ed i poteri di organizzazione ed assegnazione delle indagini e delle cause).

Il PM già adesso propone le misure cautelari ed il rinvio a giudizio ad un giudice terzo.

E, attenzione: il giudice giudicante, il Gip o il Gup, è terzo, ma è assurdo e senza alcun senso parlare di giudice “indipendente” dal PM. La magistratura, tutta, deve essere indipendente solo da Esecutivo e Legislativo: l’indipendenza tra funzioni della magistratura non ha alcun significato logico e tecnico.

II sistema del sorteggio

II sorteggio umilia e indebolisce la Magistratura perchè verranno sorteggiati anche Magistrati inadeguati

Falso. Al contrario, Il sorteggio rafforza la Magistratura perchè esclude il condizionamento dei Magistrati dal potere delle Correnti.

Nel 2022 in un sondaggio interno dell’ANM. era emerso che il 42% dei Magistrati fosse favorevole al sorteggio. II Magistrato adeguato a giudicare la

vita del cittadino è idoneo anche a giudicare un Collega!

Anche qui argomentazioni tutte solo evocative. E’ assurdo pensare che in un collegio una persona capitata lì a caso, a seguito di un sorteggio, possa avere il medesimo peso e la medesima autorevolezza di chi sia eletto a seguito della presentazione di candidature sostenute da un’associazione in base a specifici programmi operativi.

E’ evidente che una massa, per quanto numericamente prevalente, di sorteggiati buttati per avventura non ha la medesima capacità aggregativa e di influenza di una minoranza organizzata.

Per altro, il “caso Palamara” si è verificato per ingerenze determinate dalla politica con chi era già componente del Csm. Le “combine” non possono verificarsi al momento delle elezioni, ma per condizionare il funzionamento dell’organo già costituito: nulla esclude il rischio che medesime influenze negative possano determinarsi con i componenti estratti a sorte, indeboliti dall’assenza di una lista di sostegno alle loro spalle.

Poi, privo di alcun peso è l’argomento secondo il quale il sorteggio andrebbe bene perché il 42% dei magistrati dell’Anm nel 2022 era favorevole a ciò: il dato che emerge è, allora, che il 58% era contrario e, fino a prova contraria, in un sondaggio è la maggioranza delle opinioni a contare.

Infine, il magistrato è idoneo a fare il magistrato. Non è per nulla detto che sia anche idoneo a svolgere cariche di natura organizzativa e gestionale, nell’ambito di un organo di autogoverno. Lo stesso vale per i medici: tutti sono evidentemente in grado di curare i pazienti, non tutti di svolgere le funzioni manageriali proprie del primario.

Il Csm, oltre tutto, non svolge certo solo le funzioni disciplinari.

Sorteggio nell’Alta Corte Disciplinare

La politica controllerà la Magistratura attraverso component laici

Falso. Perché i componenti Magistrati saranno in maggioranza. Su 15 componenti dell'Alta Corte disciplinare, 9 sono magistrati e 6 sono laici.

In quanto alla riduzione della capacità di influenza di un sorteggiato si è detto sopra. In merito all’Alta Corte è da evidenziare:

1.       Il rapporto tra togati e laici non è più di due terzi e un terzo: perchè fosse tale dovrebbero esservi 10 magistrati e 5 laici, invece v’è un laico in più;

2.       Il sì continua ad evidenziare che l’indipendenza della magistratura, con la riforma, è garantita dalla presidenza del Presidente della Repubblica. Che però vale solo per i 2 Csm, ma non per l’Alta Corte;

3.       Anche in questo caso mancano le norme di attuazione e la riforma demanda alla legge ordinaria la composizione delle sottocommissioni di disciplina, senza precisare per nulla che debba rispettarsi la proporzione tra togati e laici: dunque si ammette in astratto che nelle commissioni i secondi possano essere anche prevalenti sui primi;

4.       La riforma punta tutto sulla “separazione” tra PM e giudici, ma nell’Alta Corte, a questo punto inspiegabilmente, sono rappresentati sia PM, sia giudici, a suggello dell’assoluta incoerenza dell’iniziativa.

Istituzione dell’Alta Corte Disciplinare

Una novità del governo Meloni per controllare la Magistratura

Falso. Nei programmi elettorali delle ultime elezioni (2022) solo un partito ne prevedeva esplicitamente l’istituzione: il Pd!

Che il Pd a trazione possa aver proposto l’Alta Corte (per altro in termini comunque diversi) è del tutto indifferente.

Non conta certo quel che si scrive nei programmi, che nessuna maggioranza ha sempre molte difficoltà a rispettare, ma la produzione normativa concreta.

L’Alta Corte, dunque, è oggettivamente una novità ed affermare con contorsioni argomentative senza senso il contrario dimostra un sofisma argomentativo vuoto di contenuti.

 

 

  

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