Testo vigente
|
Testo modificato
|
Art.
3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità). – 1. Tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di
fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
dell’articolo 7.
|
Art.
3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità). – 1. Tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di accesso
civico e pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di
utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.
1-bis.
L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria
delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i
principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è
sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per
aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è
disciplinato dall’articolo 5.
1-ter.
L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale
anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione,
in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e
alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi
professionali.
|
Le
modifiche apportate all’articolo 3 del d.lgs 33/2013 per un verso insistono
sull’ampliamento del diritto d’accesso; per altro verso iniziano ad introdurre
una serie di rilevanti rafforzamenti del ruolo dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (Anac).