L’esercizio del diritto di accesso civico rimane ad istanza di parte. Il nuovo comma 2 dell’articolo 5 specifica in maniera piuttosto chiara chi può presentare l’istanza. Realmente “chiunque” può esercitare il diritto di accesso civico, dal momento che esso “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Non occorrerà dunque dimostrare requisiti come ad esempio, residenza o nazionalità o, soprattutto, ancora la sussistenza di un “interesse”, collegato al dato a cui si vuole accedere, a differenza di quanto si prevede nella regolamentazione del di ritto di accesso, disciplinato dalla legge 241/1990.
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venerdì 12 febbraio 2016
giovedì 11 febbraio 2016
Trasparenza - Cambia completamente l’accesso civico
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Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 5 (Accesso civico). – 1. L’obbligo
previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni
di pubblicare documenti, informazioni o dati
comporta il diritto
di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non
è sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della
trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma
1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta
giorni, procede alla pubblicazione
nel sito del documento, dell’informazione o del
dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo
l’avvenuta pubblicazione, indicando
il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il
documento, l’informazione o il dato
richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della
normativa vigente, l’amministrazione
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo
o mancata risposta il richiedente può ricorrere
al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della
legge
5. La tutela
del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo
6. La richiesta di accesso civico comporta,
da parte del Responsabile
della trasparenza, l’obbligo
di segnalazione di cui
all’articolo 43, comma 5.
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Art. 5 (Dati pubblici aperti e accesso civico) - 1.Allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai
sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
2. L’esercizio del
diritto di cui al comma 1 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico
identifica chiaramente i dati richiesti, non richiede motivazione ed è
trasmessa all’ufficio che detiene i dati. In alternativa, la richiesta può
essere trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio
indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale. Ove l’istanza abbia a oggetto dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può
essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica
secondo le modalità previste dal decreto legislativo
3. L’amministrazione
cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti
controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge, è
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata
con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano
consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso
tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata
la ricezione della comunicazione.
5. Nei casi di
diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine
indicato al comma 3, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente ai sensi del Codice del processo amministrativo.
6. Le controversie
relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice
del processo amministrativo.
7. Nel caso in cui la
richiesta di accesso civico riguardi dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
8. Restano fermi gli
obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di
tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge
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L’accesso civico[1]
consiste in una specifica tutela che la legge intende apprestare ai cittadini, contro
le amministrazioni reticenti alla trasparenza, così da rendere effettiva la
possibilità per chiunque di ottenere le informazioni sull’attività
amministrativa.
Il decreto legislativo di modifica del d.lgs 33/2013, come si nota dal
raffronto testuale sopra, riforma in modo radicale l’istituto dell’accesso
civico.
Nella versione (pre)vigente, l’accesso civico fonda esclusivamente il
diritto di qualsiasi persona ad accedere ai siti delle pubbliche
amministrazioni, organizzati nella sezione “amministrazione trasparente” ed
acquisire tutti i documenti, dati ed informazioni soggetti a pubblicazione
obbligatoria.
Da questo punto di vista, l’accesso civico “vecchia” versione si
distingue profondamente dal diritto di accesso regolato dalla legge 241/1990.
Lo ha spiegato anche l’Anac attraverso alcune sue frequently asked
questions (Faq) o, più italianamente, risposte a domande frequenti:
2.1 Che cos’è l’accesso civico?
Secondo quanto previsto dall’art. 5
del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere
la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono
specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico si
configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di
documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
Nel caso dell’accesso civico vecchia maniera, invece, non si richiede
alcuna posizione particolare del richiedente; meno che mai occorre un collegamento
tra la sfera di chiede l’accesso civico (meglio sarebbe dire la “tutela
dell’accesso civico”) ed i dati da pubblicare: questi, infatti, debbono essere
pubblicati a prescindere dalla situazione giuridica di qualsiasi singolo
soggetto. L’accesso civico è sostanzialmente solo un rimedio offerto al
pubblico contro l’inadempienza delle pubbliche amministrazioni agli obblighi di
pubblicità imposti dalla legge.
domenica 7 febbraio 2016
Trasparenza - Pubblicità: finalmente riduzione di oneri per i piccoli comuni (art. 3 d.lgs 33/2013)
Testo vigente
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Testo modificato
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Art.
3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità). – 1. Tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di
fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
dell’articolo 7.
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Art.
3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità). – 1. Tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di accesso
civico e pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di
utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.
1-bis.
L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria
delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i
principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è
sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per
aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è
disciplinato dall’articolo 5.
1-ter.
L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale
anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione,
in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e
alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi
professionali.
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Le
modifiche apportate all’articolo 3 del d.lgs 33/2013 per un verso insistono
sull’ampliamento del diritto d’accesso; per altro verso iniziano ad introdurre
una serie di rilevanti rafforzamenti del ruolo dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (Anac).
Riforma della trasparenza Ampliamento del diritto di accesso (articoli 2 e 2-bis d.lgs 33/2013)
Testo
vigente
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Testo
modificato
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Art.
2 (Oggetto). – 1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli
obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
2.
Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione,
in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A,
nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle
informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.
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Art.
2 (Oggetto). –1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà
di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e
dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,
informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.
2.
Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione,
in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A,
nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle
informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.
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Il
decreto legislativo di modifica del d.lgs 33/2013 novella in modo sostanziale il
comma 1 dell’articolo 2.
sabato 6 febbraio 2016
Riforma della trasparenza - Spunti generali e revisione dell’articolo 1 del d.lgs 33/2013
Su una cosa si può essere concordi: il d.lgs. 33/2013,
attuativo della delega contenuta nell’articolo 1,
comma
35,
della
legge
190/2012 si
è rivelato, come facilmente prevedibile, un
carico di lavoro e responsabilità enorme per le pubbliche
amministrazioni.
Il Governo
ha preso molto sul serio il contenuto generale della
delega, volto ad adottare
un “decreto legislativo per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”.
Non c’è dubbio che il d.lgs. 33/2013:
a) sia andato molto oltre il riordino, perché
introduce, a ben vedere,
oneri nuovi e diversi;
b) non abbia riordinato moltissimo, poiché per lo più si limita ad assemblare,
talvolta con non poca confusione,
norme precedentemente vigenti, senza coordinarle ed armonizzarle, non configurandosi nemmeno, come sarebbe
stato forse opportuno, come un testo unico.
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