Il “codice etico” dei dipendenti pubblici, dpr 62/2013, dispone cose piuttosto interessanti. All’articolo 14, comma 2, primo periodo, stabilisce: “Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile”. E il successivo articolo 16, comma 2, chiarisce che la violazione del precetto del citato articolo 14 può portare al licenziamento.
La situazione disciplinata dall’estensore del codice etico (il Governo) è estremamente simile a quella che ha coinvolto l’ex ministro Scajola.
Tutti, ora, esultano o si scandalizzano per l’assoluzione. A parte la circostanza che la credibilità e onorabilità dei politici non si misura sulla circostanza che essi risultino condannati o meno, ma dai comportamenti incompatibili appunto con onorabilità e correttezza, abbiano o meno rilevanza penale, la sentenza di assoluzione ha assolto l’ex Ministro perché il fatto non costituisce reato, confermando, dunque, che il fatto è accaduto.
In estrema sintesi, il fatto è semplice: due appaltatori del Ministero dell’interno hanno utilizzato propri fondi neri per finanziare l’acquisto di un appartamento dell’allora Ministro.
Di fatto, è quanto meno un contratto di finanziamento per fatti concludenti. Dunque, la situazione è in tutto assimilabile a quella stigmatizzata dal “codice etico”. Un plateale conflitto di interessi, nell’ambito del quale un pubblico potere si avvale del potere medesimo per ricevere favori (e che favori) da privati, che intessono con quel potere anche negozi giuridici nell’ambito della funzione pubblica svolta.
Se Scajola fosse stato un dipendente pubblico, al di là della rilevanza penale del fatto, avrebbe potuto essere licenziato, con disdoro.
Ma il “codice etico” (per altro frutto di un complesso normativo, la legge “anticorruzione”, che prese l’avvio proprio dalla vicenda Scajola) si applica solo ai dipendenti pubblici, non ai politici. Se si applicasse anche a questi ultimi la Cancellieri non avrebbe potuto restare incollata alla sua poltrona.
La normativa “anticorruzione” è composta di due parti. Una, che ha riformato il codice penale, per altro rendendo meno grave la fattispecie della concussione. Una, che ha regolamentato una serie di accortezze contro la corruzione “amministrativa” non costituente necessariamente reato, ma utilizzo del potere pubblico per ottenere scopi privati, non ha lambito nemmeno di striscio la politica.
Dunque, in presenza di sentenze di assoluzione di politici (ben vengano, la giustizia non è solo manettara, come si dimostra) si esulta e si grida alla persecuzione, alla “riscrittura della storia”, mentre fatti in tutto analoghi se occorressero a dipendenti pubblici li spazzerebbero via – giustamente – dall’attività amministrativa.
Ognuno tragga le sue conclusioni.

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