giovedì 22 gennaio 2015

#province La realtà virtuale del Ministro Madia sul bando di #mobilità verso i tribunali

La vicenda del bando di mobilità del Ministero della giustizia, chiuso, invece che aperto ai dipendenti provinciali, va oltre il surreale e il grottesco. Proviamo a riassumerne solo alcuni dei punti fondamentali.
Il provvedimento di adozione del bando, da quanto si apprende accedendo al sito internet del Ministero, data 25 novembre 2014. Si osserverà: non era ancora vigente la legge di stabilità, che regola e stringe le maglie delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento, dunque, poteva legittimamente essere adottato.
Mica tanto. Non sarebbe da dimenticare che si tratta di un provvedimento gestionale, non a caso sottoscritto non dal Ministro, ma da un direttore generale. Al quale non avrebbe dovuto sfuggire che era in corso di approvazione una legge di stabilità volta a modificare radicalmente le regole per le assunzioni delle pubbliche amministrazioni. Quanto meno, un problema di opportunità e, dunque, merito sul provvedimento avrebbe dovuto essere posto e risolto. Nel senso di attendere. Erano anni che il Ministero restava chiuso nella sua atavica carenza di personale: aspettare un mese in più per approvare il bando avrebbe cambiato qualcosa? Ovviamente no.
In ogni caso, alla data del 25 novembre 2014, oltre a non essere in vigore la legge di stabilità, non erano in vigore (anzi non esistevano proprio), né lo sono state alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 20 gennaio 2015:
- il “decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo”, previsto dall’articolo 30, comma 2, del d.lgs 165/2001, in assenza del quale le mobilità regolate ai sensi di tale comma possono attivarsi se precedute da accordi tra amministrazioni; dove sono gli accordi tra Ministero della giustizia ed altre amministrazioni? Non è dato saperlo;
- il decreto previsto dall’articolo 30, comma 2.3, del d.lgs 165/2001, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato a definite criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo istituito dal medesimo comma, per cofinanziare i trasferimenti del personale; a tale fondo, infatti, sempre a norma del comma 2.3 “confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente”.
Dell’assenza di tali decreti il bando del Ministero dà atto all’articolo 4, punto 4., ove è contenuta la norma che esclude (esattamente al contrario di quanto ha indicato il Ministro Madia nel tweet del 21 gennaio) il personale provinciale: “Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente”.
E’ evidente, allora, che il bando, in assenza di due decreti che ne sono presupposto, non poteva essere approvato.
Dunque, al di là dei problemi che si pongono di legittimità ed opportunità per contrasto con le disposizioni dell’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014, il bando appare affetto da intrinsechi vizi di legittimità, in quanto anticipa gli effetti di disposizioni che debbono esserne il presupposto, aventi, per altro, natura finanziaria ed organizzativa (il fondo e la sostituzione della convenzione tra enti col decreto ministeriale).
Sta di fatto che, comunque, il bando non è stato pubblicato entro il 31.12.2014, ma il 20 gennaio 2015. A quel punto, mentre ancora non erano in vigore i decreti-presupposto, era in vigore eccome l’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014.
Ora, anche ammettendo che il bando possa reggere, sul piano della copertura finanziaria, sulla proroga dei termini prevista dall’articolo 1 del d.l. 192/2014, non si deve dimenticare che si tratta di un avviso di mobilità di personale.
La domanda che si pone, allora è: perché attivare un bando di mobilità aperto a tutti e sostanzialmente chiuso ai dipendenti provinciali (in quanto le province sul piano finanziario non possono garantire la copertura del 50% del costo, né potrebbero farlo, in quanto l’articolo 1, comma 425 della legge 190/2014 non lo consente), proprio quando è partito, sia pur in malo modo, il processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali?
Nei quasi due mesi intercorsi tra l’approvazione del bando e la sua pubblicazione, proprio non vi era modo che il direttore generale del Ministero riconsiderasse la questione, magari concertando l’opportunità di procedere col Ministro della semplificazione o altri esponenti del governo?
Mobilità per mobilità, perché non attivare subito quella finalizzata alla ricollocazione dei dipendenti provinciali?
Si dirà: il Ministero della giustizia ha interesse a gestire la procedura alla luce dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001 e non della legge di stabilità, proprio perché reggendo la mobilità sulla base della prima norma riesce ad ottenere un cofinanziamento del 50% del costo del personale acquisito, mentre con la ricollocazione dei dipendenti provinciali non avrebbe tale possibilità. Dunque, anche allo scopo di non creare un danno erariale, ha perseguito la prima strada.
Anche questa considerazione, tuttavia, si rivela erronea. Per quanto l’articolo 1, comma 425, disponga che la mobilità del personale provinciale, proprio verso gli uffici giudiziari, avvenga utilizzando il fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3 (ancora privo di decreto attuativo), del d.lgs 165/2001 “prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente”, per il Ministero e lo Stato non si determina alcun danno erariale.
Non per il Ministero, perché comunque il “cofinanziamento” delle amministrazioni da cui proviene il personale non accede ai suoi capitoli di bilancio. Non allo Stato e al bilancio statale, per una ragione semplicissima: l’articolo 1, comma 425, non esenta le province dall’onere di versare al fondo previsti dall’articolo 30, comma 2.3, del d.lgs 165/2001 il 50% del costo del trattamento economico dei dipendenti da ricollocare per gentile concessione. C’è una ragione molto più evidente e seria: la legge 190/2014 impone alle province un versamento coatto di 1 miliardo (aggiunto ai 380 milioni già imposti dal d.l. 66/2014) al bilancio dello Stato. Le province, dunque, hanno già pagato, e con gli interessi, il costo del personale che eventualmente transitasse dai propri ruoli a quello del Ministero della giustizia che, non dimentichiamo, è organo dello Stato, non del Pianeta Triton. Per altro, il versamento coatto addossato alle province passa a 2 miliardi nel 2016 e a 3 nel 2017.
Evidentemente, tra via Arenula, Palazzo Vidoni e Palazzo Chigi a nessuno è saltata minimamente in testa l’idea di confrontarsi su questi problemi, di coordinarsi e, magari, chiedere anche la partecipazione alla valutazione della questione alle interessate, le province, per voce dell’Unione Province Italiane.
Nell’indifferenza più totale, dunque, la pubblicazione del bando ha fatto il suo corso. Come centinaia di altre: moltissime amministrazioni hanno attivato, illegittimamente, procedure di mobilità “volontaria”, come se la legge 190/2014 e il sovrannumero di 20.000 dipendenti provinciali semplicemente non esistessero.
La conclusione paradossale di questa vicenda di colossale disorganizzazione ed improvvisazione (ma il caos caratterizza la riforma delle province sin dalla sua genesi) è che della questione il Ministero della semplificazione sembra ne sia venuto a conoscenza solo il 21 gennaio, cioè dopo l’avvenuta pubblicazione del bando, ma, soprattutto, dopo la notizia data da Italia Oggi e la lettera del presidente dell’Upi, rivolta al Ministro nel pomeriggio.
E, in conseguenza di tutto ciò, cosa fa il Ministro? Propone un decreto legge d’urgenza? Un decreto ministeriale? Una circolare? Un comunicato stampa, magari congiunto con via Arenula?
No. Nell’era della realtà virtuale, si limita ad un tweet di pochissime parole, nel quale, oltre a sbagliare il numero dei posti previsti per la mobilità (1071 invece di 1031), afferma che nella procedura di mobilità, magnificata come sblocco della mobilità per i dipendenti vi sarà “priorità a quelli di province”: in totale e insanabile contrasto con la previsione espressa dell’articolo 4, punto 4, del bando del Ministero della giustizia, come visto sopra.
Insomma, il problema sollevato dal bando è immenso, rivela l’assoluta impreparazione del Governo ad affrontare il processo complicatissimo innescato dalla legge 190/2014, ma lo si risolve alla maniera dei social network, con la realtà del pensiero. E’ tipico di Twitter incappare in messaggini nei quali il mittente fotografa una tazza di caffè, per offrirla ai lettori. Nessuno può berlo, quel caffè non esiste, ma molti apprezzano e ringraziano. Ecco: il Ministro Madia agisce nello stesso modo: la realtà vera è che il Ministero della giustizia attiva una procedura di mobilità a fortissimo sospetto di illegittimità e sottrae 1031 posti al processo di ricollocazione di 20.000 (si ripete, 20.000, situazione mai vista in Italia) dipendenti provinciali e la risposta è un tweet nel quale si afferma il contrario di quanto indicato dal bando. Il Ministro Madia ha offerto il suo caffè virtuale. Molti giornali del 22 gennaio l’hanno bevuta bevuto. Dunque, tutto va bene. Che il caos continui.

4 commenti:

  1. Scusi dott. Oliveri, ma ora cosa conviene fare presentare comunque domanda di partecipazione o attendere che questo sciagurato bando sia modificato per essere reso conforme alla legge? La modifica/revoca del bando, anche in considerazione di quanto dichiarato dalla Madia, è probabile o si lasceranno le cose come stanno?

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  2. Cosa abbiano intenzione di fare, non lo so. Per impugnare, occorre partecipare

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  3. dopo il ministero di grazia e giustizia ecco 800 posti all'agenzia delle entrate in barba alla legge di stabilità: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+non+ancora+scaduti/Selezione+pubblica+per+l+assunzione+a+tempo+indeterminato+di+892+unita+per+la+terza+area+funzionale/Provvedimento+del+23+02+15+Selezione+pubblica/bando+892.pdf

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