giovedì 21 settembre 2017

Concorsone: il tetto del 20% agli idonei è solo facoltativo



Lo ha detto lunedì 18 settembre 2017 il sottosegretario Rughetti nel corso della puntata de La Versione di Oscar dedicata al "concorsone"; lo ribadisce su Il Gazzettino del 21 settembre 2017 Andrea Bassi: la riforma Madia ha posto un tetto massimo del 20% al numero degli idonei:

Prima di fare affermazioni del genere, però, è sempre consigliabile leggere le norme, allo scopo di fornire ai cittadini informazioni corrette.
La norma di cui si parla è l'articolo 35, comma 3, del d.lgs 165/2001, come modificato appunto dalla riforma Madia. Ecco il testo:
"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso".
Come risulta chiaro nella lingua italiana, la norma non "pone" affatto il tetto massimo del 20%, se per "porre" si intenda "imporre". La disposizione si limita a prevedere una "facoltà", cioè la possibilità, se le amministrazioni lo ritengano, di limitare il numero degli idonei a non oltre il 20%.
La facoltà e non l'obbligo di limitare il numero degli idonei non fornisce certezza alcuna sull'effettiva futura limitazione delle graduatorie e del fenomeno degli idonei. A questo scopo, sarebbe stato necessario disporre l'obbligo e non la facoltà. Non sempre, come si nota, l'espressione scritta delle norme corrisponde alla volontà del legislatore. E' comprensibile: controllare i testi delle leggi è impresa ardua, specie se si procede in fretta e furia.
Meno comprensibile, però, è fornire delle norme un'informazione ed un significato molto diverso da quello che dispongono realmente.
Se si ritiene corretto "porre" davvero un tetto massimo del 20% agli idonei, sarebbe semplice: basterebbe modificare il testo della norma visto prima e trasformare la facoltà in dovere.

3 commenti:

  1. Peraltro non si capisce come un tale vincolo possa costituire anche solo una facoltà. Come può un testo di legge prescrivere un fatto (il numero degli idonei) che dovrebbe dipendere unicamente dall'oggettiva preparazione dei candidati? Non ci possono essere idonei più idonei di altri idonei, dato che l'idoneità è per definizione la dimostrazione del possesso di qualità minime per svolgere determinate mansioni, quindi un concetto assoluto, e non, come nel caso dei vincitori, la dimostrazione di un'eccellenza in relazione agli altri concorrenti. Se poi vogliamo per legge creare una nuova categoria di candidati costituita dai “quasi vincitori”, allora per favore lasciamo stare il concetto di idoneità, perché chi ha raggiunto la sufficienza ma non l'ha distanziata abbastanza da rientrare nel contingente dei quasi vincitori potrebbe (giustamente) risentirsi per essere stato bollato come “non idoneo”... Seriamente, non bastava dire - lasciando intatto il numero degli idonei - che le graduatorie sono valide per successive assunzioni nel limite del 20% dei posti messi a concorso?

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