venerdì 22 settembre 2017

Rischio incostituzionalità per la pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici

Qui di seguito la sintesi (prodotta dal sito www.giustizia-amministrativa.it) dell'ordinanza del Tar Lazio, sez. I quater, 19 settembre 2017, n. 9828, con cui solleva la questione di legittimità costituzionale della norma del cosiddetto Foia, che imporrebbe ai dirigenti di pubblicare il loro stato patrimoniale.

" Pubblico impiego privatizzato – Dirigenti – Trasparenza – Pubblicazione reddito – Art  14, comma 1 bis e comma 1 ter, d.lgs. n. 33 del 2013 – Violazione artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

        E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 bis e comma 1 ter, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui prevedono che le Pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 Cost. (1).
 (1) In punto di fatto, va rilevato che erano stati gravati, dinanzi al Tar Lazio, i  provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che hanno dato applicazione nei loro confronti alla norma di cui all’art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, laddove prevede, in analogia con quanto già previsto per i titolari di incarichi politici di cui al comma 1, che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web, oltre che gli altri dati elencati nel comma 1 dell’art. 14, anche i dati dei titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) e f), dello stesso d.lgs. n. 33 del 2013, costituiti da: c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  b) le dichiarazioni di cui all'art. 2, l. 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.”. In particolare, in attuazione della predetta norma, il Garante ha invitato i ricorrenti a inviare entro un dato termine la relativa documentazione, e precisamente:  copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, oscurando i dati eccedenti, come previsto dalla Linee guida del Garante; dichiarazione, aggiornata alla data di sottoscrizione, per la pubblicità della situazione patrimoniale, da rendersi secondo lo schema allegato alla richiesta; dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ovvero, pel caso si avvenuta prestazione del consenso, copia delle dichiarazioni dei redditi dei suddetti soggetti e dichiarazioni aggiornate per la pubblicità delle rispettive situazioni patrimoniali, sempre secondo il modello allegato;  dichiarazione dei dati relativi ad eventuali altre cariche presso enti pubblici o privati o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica assunte dagli interessati.
Tale disposizione normativa sarebbe violativa degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell’art. 6 del Trattato UE, dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 6 della direttiva 95/46/CE, dell’art. 5 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, da applicarsi negli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, nonché degli artt. 117, 3, 13, 2 Cost..
Il Tar ha ritenuto la questione non manifestamente infondata
Ha premesso che i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza costituiscono il canone complessivo che governa l’equilibrio del rapporto tra esigenza, privata, di protezione dei dati personali, ed esigenza, pubblica, di trasparenza.
Ha ritenuto, quanto alla equiparazione dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici, originari destinatari della prescrizione di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013, che i rapporti e le responsabilità che correlano, da un lato, i titolari di incarichi politici, dall’altro, i dirigenti pubblici, allo Stato e, indi, ai cittadini, si collocano su piani non comunicanti, in un insieme che rende del tutto implausibile la loro riconduzione, agli esclusivi fini della trasparenza, nell’ambito di un identico regime.

Ha aggiunto, quanto alla legittimità della prescrizione imposta ai dirigenti di pubblicare i dati in contestazione, invece che, a tutela della proporzionalità della misura, una loro ragionata elaborazione, atta a scongiurare incontrovertibilmente la diffusione di dati sensibili o di dati, per un verso, superflui ai fini perseguiti dalla norma, per altro verso, suscettibili di interpretazioni distorte. La disposizione di cui trattasi comporta la divulgazione online di dati reddituali e patrimoniali relativi ai dirigenti, ai coniugi e ai parenti entro il secondo grado, ove essi acconsentano. E’ prevista anche, pel caso di mancato consenso del coniuge o del parente entro il secondo grado, la menzione dello stesso. I dati in parola, essendo desunti dalla dichiarazione dei redditi, si collocano a un livello di notevole dettaglio. Le caratteristiche di una siffatta pubblicazione la rendono indubbiamente foriera di usi da parte del pubblico che possono trasmodare dalla finalità della trasparenza, sino a giungere alla messa a rischio della sicurezza degli interessati.
Il Tar ha infine escluso che la disposizione cointestata sia suscettibile di essere disapplicata per contrasto con normative comunitarie, posto che non è individuabile una disciplina self-executing di tale matrice direttamente applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio".
Su questi temi, chi scrive si era già espresso in termini non molto dissimili da quelli evidenziati dal Tar:
http://luigioliveri.blogspot.it/2017/03/dati-patriminiali-dei-dirigenti-il-tar.html;
http://luigioliveri.blogspot.it/2017/03/quello-strano-no-agli-obblighi-di.html;
http://luigioliveri.blogspot.it/2017/03/affondo-populista-sulla-trasparenza-per.html;
http://luigioliveri.blogspot.it/2017/04/trasparenza-dei-dirigenti-pubblici_14.html.
Alla luce delle condivisibili e lucide analisi del Tar Lazio, risultano ancora più populiste, gratuite, immotivate, astiose e fastidiose le osservazioni di una stampa generalista troppo attenta alle dinamiche del gomito nel chiacchiericcio tra avventori di locali aperti al pubblico, invece che dell'approfondimento serio della materia.
La domanda che si pone è un'altra: c'era davvero la necessità di scomodare la Corte costituzionale per una questione di diritto di lampante evidenza, visto che i dirigenti pubblici da sempre comunque depositano presso i propri enti la propria situazione patrimoniale?

1 commento:

  1. C'è troppa indulgenza verso certa stampa "generalista" che invece spesso è fatta da persone corrotte che pur di guadagnare due euro o accontentare il loro editore scrivono falsità sapendo di scriverle e aizzando le menti deboli ma consapevoli di guadagnare in notorietà.

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