AGGIORNAMENTO
L'articolo, scritto nel settembre 2017, evidenzia che le opere aggiuntive, meramente quantitative, alterano l'offerta economicamente più vantaggiosa.
A distanza di tempo, l'Anac, con la deliberazione 18 settembre 2019, n. 807, giunge alla stessa conclusione.
Vediamo alcuni passaggi essenziali: "Non può infatti negarsi che, di fatto, l’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduca a duplicare la valutazione del ribasso: una prima volta mediante il punteggio attribuito alla componente economica dell’offerta, una seconda, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi per le lavorazioni ulteriori.
Ed invero, nelle gare pubbliche, ai fini della valutabilità dell’offerta, sono consentite precisazioni, integrazioni e migliorie volte a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, senza peraltro alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2017, n.42), e senza ledere la par condicio (Cons. St, Sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1019). La facoltà per i concorrenti di proporre variazioni migliorative al progetto è infatti implicita nei procedimenti per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che in queste procedure assume valore decisivo la migliore qualità tecnica del prodotto offerto, fermo restando che la variazione migliorativa è legittimamente ammessa sempre che sia riconducibile nella sfera delle migliori modalità esecutive del progetto, da individuare in quelle soluzioni tecniche che consentano di realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore qualità dell’opera (T.r.g.a. Trentino Alto Adige – Bolzano, 23 agosto 2011, n. 297). ... Le opere aggiuntive di cui trattasi rappresentano infatti vere e proprie opere addizionali, e dunque ulteriori, rispetto alle lavorazioni già previste nella documentazione di gara, che si connotano non sotto il profilo dell’accrescimento della qualità della prestazione oggetto dell’appalto - che risulta sostanzialmente immutata nella sua costruzione progettuale - bensì in quello di incrementarne quantitativamente l’estensione, risultando questa, all’esito dell’operazione, manifestamente accresciuta. Per questa ragione, il legislatore ha inteso limitare la discrezionalità delle Stazioni appaltanti escludendo che tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che si fonda non su una valutazione meramente economica, quanto più su una complessa ed efficace analisi economico-qualitativa) trovino spazio elementi premianti di mere aggiunte quantitative rispetto alla prestazione richiesta dal bando".
Spiace constatare che il Tar Veneto, con la sentenza 105/2018 abbia perso l'occasione per dare giustizia, nella corretta applicazione della norma, sicuramente da estendere non solo ai lavori, ma certamente anche a forniture e servizi, considerando che il codice disciplina unitariamente la fattispecie.
La sentenza del Tar Veneto si spera venga presto archiviata tra quegli errori interpretativi e di prospettiva, destinati a fare da giurisprudenza minoritaria, da dimenticare.
TESTO DELL'ARTICOLO ORIGINALE:
Il correttivo al codice dei contratti ha preso posizione su un tema molto delicato: la costruzione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L'articolo, scritto nel settembre 2017, evidenzia che le opere aggiuntive, meramente quantitative, alterano l'offerta economicamente più vantaggiosa.
A distanza di tempo, l'Anac, con la deliberazione 18 settembre 2019, n. 807, giunge alla stessa conclusione.
Vediamo alcuni passaggi essenziali: "Non può infatti negarsi che, di fatto, l’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduca a duplicare la valutazione del ribasso: una prima volta mediante il punteggio attribuito alla componente economica dell’offerta, una seconda, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi per le lavorazioni ulteriori.
Ed invero, nelle gare pubbliche, ai fini della valutabilità dell’offerta, sono consentite precisazioni, integrazioni e migliorie volte a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, senza peraltro alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2017, n.42), e senza ledere la par condicio (Cons. St, Sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1019). La facoltà per i concorrenti di proporre variazioni migliorative al progetto è infatti implicita nei procedimenti per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che in queste procedure assume valore decisivo la migliore qualità tecnica del prodotto offerto, fermo restando che la variazione migliorativa è legittimamente ammessa sempre che sia riconducibile nella sfera delle migliori modalità esecutive del progetto, da individuare in quelle soluzioni tecniche che consentano di realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore qualità dell’opera (T.r.g.a. Trentino Alto Adige – Bolzano, 23 agosto 2011, n. 297). ... Le opere aggiuntive di cui trattasi rappresentano infatti vere e proprie opere addizionali, e dunque ulteriori, rispetto alle lavorazioni già previste nella documentazione di gara, che si connotano non sotto il profilo dell’accrescimento della qualità della prestazione oggetto dell’appalto - che risulta sostanzialmente immutata nella sua costruzione progettuale - bensì in quello di incrementarne quantitativamente l’estensione, risultando questa, all’esito dell’operazione, manifestamente accresciuta. Per questa ragione, il legislatore ha inteso limitare la discrezionalità delle Stazioni appaltanti escludendo che tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che si fonda non su una valutazione meramente economica, quanto più su una complessa ed efficace analisi economico-qualitativa) trovino spazio elementi premianti di mere aggiunte quantitative rispetto alla prestazione richiesta dal bando".
Spiace constatare che il Tar Veneto, con la sentenza 105/2018 abbia perso l'occasione per dare giustizia, nella corretta applicazione della norma, sicuramente da estendere non solo ai lavori, ma certamente anche a forniture e servizi, considerando che il codice disciplina unitariamente la fattispecie.
La sentenza del Tar Veneto si spera venga presto archiviata tra quegli errori interpretativi e di prospettiva, destinati a fare da giurisprudenza minoritaria, da dimenticare.
TESTO DELL'ARTICOLO ORIGINALE:
Il correttivo al codice dei contratti ha preso posizione su un tema molto delicato: la costruzione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ esperienza comune che molti
bandi di gara considerino come elemento “qualitativo” l’offerta di elementi
aggiuntivi della prestazione. Per fare un esempio: in un appalto di servizio,
il capitolato prevede un certo quantitativo di ore necessarie per la
prestazione e i criteri di offerta attribuiscono un punteggio connesso ad ore
aggiuntive offerte dal prestatore economico. Oppure, in un appalto di lavori
per la realizzazione di una rotonda, si attribuisce un punteggio per opere
aggiuntive (poniamo, asfaltature delle immissioni).
Appare piuttosto evidente che
l’operatore economico, offrendo opere aggiuntive finisce sostanzialmente per
alterare il contenuto dell’offerta e dello stesso oggetto del contratto, che
almeno sul piano quantitativo diventa altra cosa.
Sul punto, come rilevato, il
correttivo ha deciso: l’offerta economicamente più vantaggiosa, poiché deve
valutare l’offerta sul piano prevalentemente qualitativo, non deve tenere conto
di prestazioni maggiori rispetto a quelle previste dal progetto, che,
ricordiamo, deve essere esecutivo e, quindi, completo in ogni sua parte ed
idoneo, quindi, anche senza aggiunta di prestazioni, a rendere possibile la
realizzazione del lavoro, della fornitura o del servizio.
Per queste ragioni, nell’articolo
95 del d.lgs 50/2016 è stato inserito il nuovo comma 14-bis, il cui contenuto
appare piuttosto chiaro e insindacabile: “In
caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun
punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel
progetto esecutivo a base d'asta”.
Preliminarmente, occorre
evidenziare la necessità di non farsi trarre in inganno dall’utilizzo del lemma
“opere”. La previsione del comma 14-bis non è evidentemente riferita ai soli
appalti di lavori, bensì a tutte le tipologie di appalto, compresi servizi e
forniture, purchè affidati col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Il sostantivo “opere” va inteso nella sua accezione più corretta e
cioè come “prestazioni” dedotte in contratto.
Tornando alla norma, si ribadisce
che non pare possibile sfuggire dalla chiarissima sua logica: se le stazioni
appaltanti non possono attribuire punteggi per l’offerta di opere aggiuntive,
ciò significa che non dovrebbero trovare spazio, tra i criteri di valutazione,
appunto elementi che attribuiscano punti a maggiori quantità prestazionali,
rispetto a quelle stabilite.
In sostanza, se il progetto
esecutivo dell’asfaltatura di una strada prevede di intervenire su un nastro
stradale di 10
chilometri , la norma in maniera evidentissima vieta di
considerare come criterio valutativo l’offerta di asfaltarne, invece, 12 chilometri .
La ratio di questo divieto appare
piuttosto chiara. Il legislatore impone di non tenere conto di elementi
meramente quantitativi nell’ambito di offerte che debbono prestare attenzione
alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (e
dovrebbe essere oggetto di valutazione attraverso il capitolato tecnico) nella
parte riservata al prezzo.
Non si confonda, per altro, la
fattispecie dell’offerta di opere aggiuntive con quella della variante
progettuale, regolata dal comma 14 dell’articolo 95.
Se le due fattispecie (varianti
ed opere aggiuntive) fossero coincidenti, evidentemente il legislatore non
avrebbe inserito nel corpo dell’articolo 95 del d.lgs 50/2016 il comma 14-bis:
sarebbe bastato, infatti, il preesistente comma 14, che si occupa appunto delle
varianti. La previsione di due sedi diverse di disciplina, facilita la
comprensione della circostanza che si tratta di due istituti diversi.
Le “varianti” consistono in una
modifica al progetto, purchè siano collegate all’oggetto del contratto (secondo
un rapporto di connessione e non di identità) e rispettino i requisiti minimi
previsti dagli atti di gara (che le debbono consentire o prevedere
obbligatoriamente; in assenza di un’espressione chiara di volontà, le varianti
progettuali non si considerano ammissibili). Che si tratti della possibilità
offerta all’operatore economico di incidere sulla progettazione, modificandola
in parte, lo confermano le Linee Guida 2/2016, quando affermano che “devono avere un livello di definizione pari
a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza
stravolgerlo”.
Le varianti, pertanto, non
possono che essere “qualitative”: se ammesse, hanno lo scopo di modificare
aspetti della definizione della prestazione in base a processi produttivi o
esecutivi diversi e migliori di quelli stabiliti nella base di gara:
nell’ambito del medesimo nastro di asfalto di 10 chilometri ,
prevedere una dosso invece di una cunetta, meglio identificando problemi di
ristagno acque.
Il progetto, quindi, pur essendo
esecutivo, rimane aperto alla possibilità di una diversa e migliorativa
predisposizione di alcuni suoi aspetti tecnici, organizzativi e prestazionali.
Le “opere aggiuntive” sono,
invece, mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste dal capitolato e
dai documenti di gara, come i 2 chilometri in più di asfalto esemplificati
prima, elementi, cioè, che non possono avere alcun merito di miglioramento
della qualità della prestazione, che resta identica nella sua costruzione
progettuale, ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti.
Ciò apre a storture evidenti
nella conduzione della gara. Nel momento in cui una stazione appaltante
aggancia parte della valutazione a mere quantità della prestazione, lascia
certamente definire al concorrente il contenuto della prestazione stessa, come
appunto nell’esempio dell’asfaltatura di 12 chilometri , invece
che di 10. Di fronte a simile descrizione dell’elemento valutabile sorge
immediata la domanda se alla stazione appaltante servano 10 o 12 chilometri e, se
ne servano 12, perché ne abbia progettati e previsti solo 10.
Delle due l’una: in presenza di
“opere aggiuntive” previste e valorizzate dal bando, o la progettazione è
carente e, quindi, si lascia all’operatore economico l’onere di completare
quantità prestazionali insufficienti, così rimettendo parti significative della
qualificazione dell’oggetto alla volontà dell’offerente; oppure, se la
progettazione è completa e corretta, si attribuiscono punteggi ad elementi
quantitativi, da un lato non ammessi dalla legge, dall’altro certamente
inutili.
Lo stesso ragionamento vale in
particolare per gli appalti di servizi: è consueto, infatti, reperire bandi che
attribuiscano punteggi ad ore o unità di lavoro “aggiuntive” rispetto a quelle
previste dal progetto.
Non pare discutibile, però, che
in appalti di servizio ad alta intensità di manodopera, la sollecitazione agli
operatori economici indirettamente derivante da bandi volti a valorizzare
“opere aggiuntive” può finire per incidere in maniera direttamente
proporzionale all’entità delle ore aggiunte, sì da rischiare anche di
modificare in modo significativo l’incidenza del prezzo finale sul rispetto dei
costi contrattuali del personale.
Facciamo un esempio. Poniamo un
appalto di servizi ad alta intensità di manodopera che abbia a base di gara
750.000 euro e preveda 30.000 ore di lavoro a 22 euro l’ora come costo lordo
del lavoro. Il costo della manodopera, quindi, incide sulla base di gara per
l’88%. Poniamo, ulteriormente, che il bando attribuisca punteggi per “ore
aggiuntive” e che l’operatore economico ne preveda 4500, offrendo un ribasso
sulla base di gara del 10%. In questo modo, il rapporto tra base di gara e
costo della manodopera si altera e passa a 675.000/759.000; l’incidenza della
manodopera passa dall’88% al 112%!. Ma, poiché la manodopera non potrebbe
costare più dell’importo complessivo offerto (675.000 euro), per far tornare i
conti occorre un ribasso molto forte sul costo unitario del lavoro, che deve
scendere significativamente dai 22 euro ipotizzati dal bando ad almeno 19,57
euro l’ora.
A questo punto, le storture
appaiono nella loro intera chiarezza. Per un verso, simile modo di costruire la
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa altera, in modo
ovviamente più o meno ampio a seconda delle incidenze e connessioni tra prezzo
e costi unitari, il costo del personale, ponendo problemi (quando va bene) di
anomalia dell’offerta. Per altro verso, poiché le prestazioni aggiuntive
alterano le quantità progettuali e, come visto, l’incidenza di alcuni prezzi su
altri, l’assegnazione di punteggi a dette opere aggiuntive produce il risultato
abnorme di valutare due volte l’elemento del ribasso. Infatti, lo si valuta una
prima volta assegnandogli il punteggio non superiore a 30 su 100 previsto dalla
norma; ed una seconda volta, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei
punteggi per le prestazioni aggiuntive, che portano necessariamente ad un
ribasso ulteriore su voci specifiche che concorrono a formare il prezzo, con
conseguenze potenzialmente deflagranti per i servizi ad alta intensità di
manodopera.
C’è, per altro, da aggiungere che
l’assegnazione di punteggi a prestazioni aggiuntive e, come tali, meramente
quantitative (come tali, quindi, non qualitative) oltre ad alterare i contenuti
dell’oggetto del contratto ed elementi significativi del prezzo, si rivela
anche sostanzialmente priva di senso.
Infatti, si inducono a modificare
gli assetti di alcuni prezzi di alcuni fattori produttivi, rendendo poi
impossibile la valutazione paritetica di criteri di gara (in particolare,
quello del prezzo, che diviene imponderabile), al solo banale scopo di ottenere
dall’operatore economico un impegno ad incrementare alcune quantità della
prestazione. Ma, poiché il progetto a base di gara deve essere completo e
definire l’oggetto della prestazione in modo che non sia integrato da terzi, la
stazione appaltante ha il dovere di preventivare in maniera corretta le
quantità delle prestazioni. Un elemento qualitativo, riferito ad esempio
all’orario di svolgimento del servizio, potrebbe consistere, nell’ambito di un
plafond predefinito, lasciare agli offerenti la possibilità di indicare quali
elementi di flessibilità organizzativa prevedere, per assicurare maggiori
quantità orarie in certi giorni o periodi nell’ambito della durata del servizio,
al posto di altri; oppure, quali accorgimenti organizzativi per assicurare
ricambi e forniture in minor periodo di tempo; o quali prodotti innovativi meno
costosi nel tempo possano assicurare maggiori spessori e durata
dell’asfaltatura. In questi casi, la quantità è legata alla qualità. Se, invece,
la stazione appaltante valorizza meri incrementi orari induce, come detto
prima, alle deviazioni descritte prima, e, soprattutto, agisce in modo davvero
inutile.
Infatti, l’articolo 106, comma
12, contiene già la previsione che consente alle amministrazioni di modificare
le quantità delle prestazioni: “La
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto”.
Dunque, che senso ha prevedere in
fase di gara col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la
valorizzazione di prestazioni aggiuntive, che per altro modificano (con ribassi
occulti ed ulteriori rispetto a quello offerto nella specifica voce del
ribasso) le grandezze del capitolato, se la stazione appaltante dispone del
potere di imporre l’incremento della prestazione fino al 20%, ma nel rispetto
delle condizioni contrattuali originarie?
Anche laddove si potesse
considerare la prestazione aggiuntiva come elemento qualitativo (il che non è),
comunque essa potrebbe essere giustificabile e valorizzabile solo laddove detta
prestazione andasse oltre il quinto d’obbligo, visto che comunque entro questa
soglia la stazione appaltante può richiedere sempre e comunque prestazioni
aggiuntive.
Rispetto al tema trattato non è
d’aiuto il bando-tipo 1/2017 proposto dall’Anac, il quale al punto 18.1,
nell’esemplificare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, per un
ipotetico appalto di fornitura pasti, considera possibile considerare come
criterio il “piano dei trasporti della fornitura pasti”, indicando come sub
criterio “l’aumento delle risorse rispetto al dimensionamento minimo richiesto
dal capitolato”, ipotizzando 1 punto per una persona in più, 2 punti per due
persone in più, 3 punti per 3 persone in più, 5 punti per incrementi da 4
persone o più.
Ma, qual è il beneficio di
maggiori persone operanti nel servizio di distribuzione pasti? O, ancora,
perché il capitolato prevede un “dimensionamento minimo” che possa addirittura
aprirsi all’eventualità di un incremento di addetti pari o superiore a 4?
In effetti, in un appalto come
quello immaginato dal bando tipo, il beneficio per gli utenti non può che
consistere nella puntualità e nella corretta programmazione delle consegne dei
pasti, nelle sedi interessate. Ora, il bando-tipo, prima del criterio
quantitativo descritto prima, ne suggerisce un altro: “efficienza del sistema
di consegna pasti proposto”. Dovrebbe apparire chiaro che la valorizzazione
davvero qualitativa del servizio sta in questo criterio, e non in quello
dell’incremento delle dotazioni di personale rispetto alla “soglia minima”.
Poiché l’efficienza consiste nel
rapporto tra input ed output e tanto è maggiore quanto il risultato del
rapporto risulti uguale o inferiore a 1, interessa sul piano quantitativo
verificare quali indici di efficienza del sistema producano output maggiori a
parità di input o medesimi output con riduzione di input. Attribuire valore
assoluto in punteggi al mero incremento di output, cioè le persone che lavorano
al piano dei trasporti dei pasti rispetto al dimensionamento minimo, è
insensato, poiché si considera appunto come un valore in sé l’incremento di un
input (la quantità di lavoro), prescindendo dal valore aggiunto che esso
determina (cioè l’output).
In realtà, quindi, una corretta
valutazione qualitativa deve tenere conto della quantità dei fattori di
produzione appunto valorizzando l’efficienza e, quindi, il rapporto
input/otput, non fermandosi solo sulla quantità in ore lavoro, o in materiali,
o in chilometri, o in litri o in addetti (o altro ancora), se il progetto
esecutivo, in quanto tale, abbia già dimensionato i vari elementi dell’appalto
in modo da rendere possibile ed efficace la sua azione.
Si conferma, quindi, la correttezza dell’assunto posto dall’articolo 95,
comma 14-bis, del codice e dell’estrema opportunità del divieto di dare punteggi
ad “opere aggiuntive”, forieri di una serie estremamente ampia di paradossi e
deviazioni dai canoni di efficienza, efficacia e parità di trattamento.
Tutto il problema della selezione del contraente sarebbe risolto se si ammettesse tra i criteri di aggiudicazione quello del "SORTEGGIO" puro e semplice dopo l'emissione dei concorrenti.
RispondiEliminaAtteso che tutti i concorrenti ammessi sono potenzialmente in grado di fare il lavoro perché ne hanno i requisiti non vi è nessun impedimento a scegliere l'esecutore dell'appalto con il sorteggio.
Per quanto attiene la perdita del vantaggio economico per la PA ottenuto con lo sconto ritengo che vi sono buone ragioni per perderlo.
1) quello che si pone in gara è un progetto esecutivo che per la sua realizzazione il progettista ha stimato un certo costo.
2) l'impresa che ribassa il prezzo deve sostenere (in generale) un giudizio di congruità appunto perché non si comprende come possa fare un lavoro a prezzi molto più bassi della stima del progettista. Questa dimostrazione è fatta in termini documentali e spesso con arrampicature sugli specchi. Con il sorteggio si elimina tutto questo.
3) si eliminano di fatto i ricorsi. Dopo l'ammissione si attende il tempo per i ricorsi e si pratica il sorteggio solo dopo.
LRS
Però con il sorteggio un'operatore economico potrebbe proporre un'offerta anomala troppo alta (mi pare che vengano scartate solo quelle troppo basse non giustificate) che, normalmente, non verrebbe mai scelta. Con il sorteggio potrebbe partecipare a decine di gare con offerte altissime e, per la legge dei grandi numeri, qualche volta verrà sorteggiato.
EliminaSalve Oliveri cosa ne pensa se togliessimo tutte queste complicazioni e si procedesse come ho proposto con il semplice sorteggio.
EliminaSi assegna l'appalto al prezzo di capitolato. Una volta che le ditte sono state ammesse (quindi posseggono i requisiti di gara) potenzialmente tutte possono eseguire il lavoro/servizio/fornitura pertanto semplicemente si sorteggia.
Si annullano all'istante tutte le false migliorie i ribassi fasulli e l'idea che si sceglie la migliore offerta o la più conveneiente.
Il lavoro di selezione a mio avviso andrebbe fatto prima sull'ottenimento dei requisiti. Una volta che un'impresa ha le carte in regola (SOA ecc) per la PA pari sono.
LRS
LRS
Interessante, ma siamo tenuti ad applicare le direttive europee.
Eliminaavrei delle perplessità a considerare le espressioni "lavori" e "progetto esecutivo a base d'asta", usate dal legislatore, come irrilevanti. Certamente, applicata ai servizi, consentirebbe le storture cui lei acutamente si riferisce, ma prescindere totalmente dal testo, in considerazione delle conseguenze - anche in termini di illegittimità - che se ne possono trarre, mi pare operazione ermeneutica azzardata.
RispondiEliminaCordialità
Il comma non utilizza la parola "lavori". Il progetto esecutivo occorre anche per i servizi. Il codice disciplina tutte le tipologie di contratti: appalti di lavori, forniture e servizi. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le conseguenze sulla modifica al contenuto dell'offerta conseguente all'aggiunta quantitativa si applicano a tutte e tre le macrotipologie di contratti. E' finita nel 2006 la tripartizione in sedi di materie diverse (perchè tre erano le direttive) della disciplina dei contratti pubblici.
RispondiEliminaLa suddivisione tra "nuove" prestazioni e "migliorie" o "varianti migliorative" non è sempre così netta: ad esempio:
Elimina- l'estensione di garanzia è un quid novi o un miglioramento?
- nell'appalto di lavori l'incremento si spessore di un isolamento o l'aggiunta di uno strato isolante all'isolamento previsto è un'aggiunta o un miglioramento?
- nell'appalto di fornitura mezzi l'offerta dell'aria condizionata o dell'apparato antifurto è un'aggiunta o un miglioramento?
Ma di che stiano a parlare?
Giusto. La miglioria attiene, appunto, alla qualità della prestazione: materiale, garanzia. soluzione tecnica. Se è una mera aggiunta di ore, metri, litri, chili o di prestazioni "altre". non è una variante migliorativa, ma la richiesta di elementi miranti ad avere in "regalo" qualcosa, oltre al ribasso.
RispondiEliminaBuongiorno, in un appalto aggiudicato con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e con la presentazione delle giustificazioni dell'anomalia del prezzo, perchè il totale dei punteggi attributi ha superato l'80% dei punti posti in gara, dopo aver sottoscritto il contratto di appalto, avviato i lavori, e di aver eseguito all'inizio una piccola parte delle opere previste nel bando originario, il successivo 85% circa delle opere eseguite sono oggetto di varianti sostanziali, dette varianti incidono anche nei costi della sicurezza in rialzo. Per l'esecuzione di predette varianti si stanno sopportando extra costi per la gestione dell'appalto stesso, per la manodopera, per i mezzi e attrezzature, etc... Tanto ciò premesso, vista la rottura dell'alea contrattuale, vi è la possibilità di rivedere le migliorie proposte almeno nella quantificazione? Ringrazio e saluto.
RispondiEliminaSembra che il rapporto contrattuale sia finito in una spirale viziosa, considerando la percentuale enorme delle varianti sostanziali. Non conoscendo le vicende è difficile pronunciarsi. A occhio e croce, meglio non aggiungere ulteriori stranezze alla situazione.
EliminaQuindi mi consiglia di lasciare l'appalto? Grazie
RispondiEliminaBuongiorno,nel fare una perizia di variante le proposte di miglioria in sede di gara se l'amministrazione si rende conto di non poterle eseguire può cambiarle ed inserirle in perizia facendo eseguire all'impresa lavorazioni pari all'importo della miglioria che per l'amministrazione non può eseguire ? Grazie
RispondiElimina