mercoledì 3 gennaio 2018

Stabilizzazioni. Requisiti soggettivi e problemi


Il dipendente Tizio, per essere stabilizzato ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs 75/2017



Requisiti
Indicazioni e problemi
1. deve risultare in servizio il giorno 28 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 124/2015.
Non sono stabilizzabili coloro che siano stati assunti a partire dal 29 agosto 2015 o coloro che pur avendo un triennio di lavoro con l’ente non risultassero in servizio il 28 agosto 2015, magari perché avevano conseguito il triennio (o anche periodo lavorativo più lungo) il 27 agosto 2015, come ultimo giorno lavorativo.
2. deve essere stato assunto mediante procedure concorsuali:
2.1. per le medesime mansioni;
2.2. anche da amministrazioni diverse da quella che intende stabilizzare

In merito al punto 2.2., occorre capire a quale titolo il dipendente sia stato acquisito in servizio dall’ente che stabilizza (esempio: convenzione con altro ente che ha indetto il concorso per utilizzarne la graduatoria?)
3. abbia maturato alla data del 31.12.2917 almeno 3 anni di servizio anche non continuativi presso l’amministrazione che lo assuma (in questi tre anni, deve esservi un giorno di servizio al 28.8.205).
I tre anni possono anche essere stati raggiunti a seguito di proroga del dipendente che, in servizio al 28 agosto 2015, avesse maturato supponiamo 32 mesi di servizio alla data dell’entrata in vigore del d.lgs 75/2017 (22 giugno 2017), ed abbia ottenuto una proroga di 4 mesi, fino ad ottobre 2017, per esempio.
E’ da presumere che i tre anni di servizio siano stati maturati a seguito di assunzioni dovute tutte a procedure concorsuali, per rispettare quanto già visto al precedente punto 2. Pertanto:
1)      se alcuni mesi del triennio maturato fossero conseguenza di assunzioni senza concorsi, non potrebbero essere computati;
2)      non si capisce cosa accada se il triennio sia stato conseguito a seguito di rinnovi. Si ponga questo esempio: un lavoratore sia stato assunto a seguito di concorso per due anni dal 31 agosto 2013 al 31 agosto 2015 (così è rispettata la condizione di cui al punto 1.). Poi, è stato nuovamente assunto per concorso, per soli 6 mesi, dall’1.12.2015 al 31.5.2016 e, successivamente, il contratto gli sia stato rinnovato dall1.7.2016 al 31.12.2016. Il rinnovo, ovviamente, non è frutto di una procedura concorsuale. Gli ultimi 6 mesi, decisivi per la stabilizzazione, si computano o meno? Lo spirito della norma indurrebbe a rispondere di sì. La constatazione che l’assunzione non è stata conseguenza di procedura concorsuale porta a concludere per il no.

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