venerdì 15 giugno 2018

Ccnl Funzioni locali: schema della destinazione delle risorse variabili col contratto decentrato


L'articolo 68, comma 3, del Ccnl per la prima volta indica con (relativa) chiarezza le destinazioni delle risorse variabili.

Il testo della norma va "spacchettato" per comprenderlo più approfonditamente: “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”.
Per "visualizzare" le destinazioni, si propone la tabella che segue, non senza aver sottolineato l'estrema pericolosità della norma, laddove consente di remunerare con risorse variabili destinazioni tendenzialmente stabili, come le indennità condizioni di lavoro, turno, reperibilità, maneggio valori, specifiche responsabilità, specifiche funzioni del personale graduato di vigilanza e indennità di servizio esterno.

Risorse variabili di cui articolo 67, comma 3, che alimentano la parte prevalente delle destinazioni di cui all’articolo 68, comma 2
Destinazioni di cui all’articolo 68, comma 2
a) risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;
f) delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;[1]
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;
f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater;
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter; finanziabile solo con risorse variabili specificamente vincolate
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000; finanziabile solo con risorse variabili specificamente vincolate
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; finanziabile solo con risorse variabili specificamente vincolate
j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili finanziabile solo con risorse stabili

Totale= 1.500
Di cui: 1.100 per risorse le risorse che escludono le lettere c, f) e g).
Parte prevalente: 1.000
Totale= 1.000, di cui
700 per lettere a), c), d), e), f);
300 per lettera b)
Restano 100: destinabili tra le varie voci (tranne progressioni economiche)



[1] Art.54
Messi notificatori

1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

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