sabato 22 settembre 2018

Ccnl da non recepire

Non va adottato alcun atto di recepimento del Ccnl 21 maggio 2018, immediatamente
vincolante e da attuare al più presto.

Molte amministrazioni locali stanno subordinando l’applicazione delle disposizioni del Ccnl
Funzioni locali a deliberazioni di giunta, il cui oggetto è il recepimento oppure il dare mandato agli
uffici di attuare le previsioni contrattuali.
Si tratta, però, di atti da un lato inutili, dall’altro illegittimi. Sul piano strettamente
amministrativo, il recepimento è un atto normativo che esprime la volontà di far entrare, in un certo
ordinamento, disposizioni di una normativa di un ordinamento diverso dal proprio, con o senza
modifiche ed adattamenti. Naturalmente, occorre disporre di un potere di regolazione interna
autonoma molto forte ed ampio. Non a caso, propriamente sono le Nazioni aderenti alla Ue a
“recepire” le direttive di quest’ultima, nei casi regolati dal Trattato.
Gli enti locali non dispongono di un ordinamento proprio, indipendente e, quindi, non hanno
nulla da recepire.
In particolare, la cosa vale per il contratto collettivo nazionale di lavoro, che va solo attuato,
adempiendo ad obbligazioni immediatamente vincolanti.
Sul punto, l’articolo 2 del Ccnl 21.5.2018 è chiarissimo: al comma 2 dispone che “gli effetti
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la
pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”. E il
successivo comma 3 aggiunge che “gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2”.
Come si nota, il Ccnl enuncia esplicitamente la propria forza auto esecutiva. L’efficacia
delle disposizioni non è condizionata a nessun atto provvedimentale di nessun genere. L’Aran ha
stipulato con le parti sociali in diretta ed immediata rappresentanza delle amministrazioni locali,
sicchè non occorre nessuna deliberazione di nessun organo politico come atto di recepimento o di
espresso mandato all’apparato tecnico di attuare le previsioni contrattuali.
Per altro, all’inutilità di questi atti si può aggiungere anche, come rilevato sopra,
un’illegittimità anche pericolosa. Infatti, subordinare l’applicazione del contratto ad iniziative
regolative interne per un verso vìola il principio di non aggravamento del procedimento
amministrativo posto dalla legge 241/1990. Ma, a meglio vedere, nemmeno si verte in tema di
procedimento amministrativo, perché si tratta di rapporti di lavoro contrattualizzati.
Rinviare l’attuazione del Ccnl a inutili ed illegittimi atti di recepimento determina
immediatamente e semplicemente inadempimento alle obbligazioni contrattuali, che a sua volta
potrebbe scatenare iniziative di risarcimento o di riconoscimento di comportamenti anti sindacali.
Le amministrazioni locali debbono, dunque, correre ad applicare senza indugio alcuno le
previsioni del Ccnl, che sono sostanzialmente tutte auto esecutive, con la sola eccezione della
disciplina speciale demandata alla contrattazione decentrata.
Purtroppo, la grande confusione creata con l’inopportuno obbligo di rispettare il tetto della
spesa per il salario accessorio 2016 introdotta nell’articolo 67, comma 7, del Ccnl, che ha già
scatenato prevedibili orientamenti contraddittori ed incoerenti della Corte dei conti, non rende
certamente facile l’operazione fondamentale come presupposto per l’avvio della contrattazione
decentrata, cioè la corretta costituzione dei fondi, la cui semplificazione, pur espressamente indicata
come obiettivo da parte della riforma Madia, rimane, invece, una chimera.

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