Nessun divieto di assunzione scatterà nel 2018 per le amministrazioni che abbiano
adottato i piani di fabbisogno del personale prima della pubblicazione delle linee di
indirizzo della Funzione Pubblica.
Sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 27 luglio 2018 è stato pubblicato il decreto del
Ministero della funzione pubblica 8 maggio 2018, che approva le “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni
pubbliche”, previste dagli articoli 6 e 6-ter, del d.lgs 165/2001.
Presso molte amministrazioni è scattato l’allarme: infatti, ai sensi dell’articolo 22,
comma 1, del d.lgs 75/2017 si verifica la condizione perché si applichi il divieto di
assunzione incombente su chi non abbia adottato la programmazione dei fabbisogni
secondo quanto stabilito le linee di indirizzo. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione in GU
il divieto risulterà operativo.
Molte amministrazioni, quindi, si stanno precipitando a definire il nuovo sistema
della programmazione, anche in assenza di schemi e moduli operativi, per evitare di
incappare nel blocco derivante dalla mancata attuazione dell’obbligo imposto dalla legge.
Tuttavia, si tratta di un allarme a vuoto, almeno per quegli enti che abbiano già
adottato la programmazione dei fabbisogni per il 2018 con provvedimenti antecedenti al 27
luglio.
Il nuovo sistema della programmazione dei fabbisogni introdotto lo scorso anno
dalla riforma Madia, infatti, vale solo per il futuro e, quindi, per la programmazione del
triennio 2019-2021, attualmente oggetto degli atti di pianificazione generali, consistenti,
per gli enti locali, nell’adozione del Documento Unico di Programmazione (Dup), nel quale
far confluire tale programmazione.
A meno di situazioni patologiche, gli enti hanno già programmato le assunzioni
connesse al 2018 e hanno provveduto quando le linee di indirizzo non erano vigenti.
Applicando il principio tempus regit actum, quindi, gli atti di programmazione “vecchia
maniera” non possono considerarsi adottati in violazione di linee di indirizzo non efficaci.
Quindi, le assunzioni effettuate nel 2018 attuando le programmazioni già adottate non
sono nulle e non sono soggette al divieto previsto dall’articolo 6, comma 6, del d.lgs
165/2001, che scatterà, invece, solo per le assunzioni previste per il 2019.
Del resto, sul punto sono molto chiare le stesse linee di indirizzo: nel paragrafo 2.3
“Sanzioni”, infatti, precisano che il divieto di assumere “scatta sia per il mancato rispetto
dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la
disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti
previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001”, per poi
sottolineare che se “In sede di prima applicazione il divieto di cui all’articolo 6, comma 6,
del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti
linee di indirizzo” occorre tenere presente comunque che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i
piani di fabbisogno già adottati”.
Dunque, le amministrazioni che abbiano già adottato piani di fabbisogni pur non
conformi alle indicazioni delle linee di indirizzo possono dormire sonni tranquille. Solo le
amministrazioni che risultino prive del tutto della pianificazione dei fabbisogni debbono
attrezzarsi già per il 2018 seguendo le previsioni delle linee di indirizzo, per non incorrere
in un divieto che, comunque, già le coinvolgerebbe: infatti, la carenza di pianificazione
delle assunzioni è da sempre causa di assoluto divieto di assumere nuovi dipendenti.
Per gli enti che abbiano già adottato il Dup senza allegare la programmazione
rispettosa delle modalità indicate dalle linee di indirizzo sarà possibile integrarlo con la
nota di aggiornamento da proporre al consiglio entro il 15 novembre, o, anche prima, con
una modifica al Dup specificamente rivolta all’integrazione della programmazione secondo
il nuovo sistema.
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