E' diffusissima l'idea che la riforma Madia, il d.lgs 75/2017, avrebbe abolito la dotazione organica, sostituita da una grandezza esclusivamente finanziaria.
Gianluca Bertagna, in questo post, aiuta a capire che le cose non stanno esattamente così. A supporto delle condivisibili valutazioni del Bertagna, qui si svoltono ulteriori considerazioni, poco giuridiche e molto basiche e legate alla prima modalità di interpretazione della legge: quella letterale.
L'articolo 6, commi da 1 a 3, del d.lgs 165/2001, come novellato dal d.lgs 75/2017, dispone:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".
Chiediamoci: la legge prevede espressamente, cioè menziona esplicitamente per iscritto ed in modo assolutamente inequivoco, la dotazione organica. E dispone che conseguentemente al piano dei fabbisogni, ciascuna amministrazione (annualmente: questo lo si aggiunge come notazione, perchè è implicito nella costruzione della norma che occorra procedere anno per anno) deve indicarne la consistenza. Ogni amministrazione "deve", perchè il legislatore, nell'utilizzare il verbo "indicare" lo coniuga all'indicativo presente, che equivale, nel lessico giuridico, ad imperativo.
Quindi, il d.lgs 75/2017 non ha affatto abolito la dotazione organica. Essa resta, viva e vegeta e combatte con noi.
Solo che mentre nel precedente regime normativo la dotazione organica era un elenco statico ed invariabile di dipendenti ed il fabbisogno si misurava in termini di posti vacanti da coprire, nel nuovo sistema la dotazione organica è uno strumento dinamico, da rideterminare annualmente in relazione ai fabbisogni, dei quali non è più condizione, essendone, invece, condizionata.
A proposito dell'interpretazione basilare, l'articolo 12 delle preleggi stabilisce che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".
Ora, sarebbe il caso che gli aspiranti giureconsulti ed esperti di lavoro pubblico, prima di ergersi ad interpreti delle norme, tornino alle basi. Che queste solo rendono una costruzione solida e capace di reggere. L'articolo 6, comma 3, del d.lgs 165/2001 è costruito con parole molto chiare, il cui significato è senza alcun dubbio che la dotazione organica esiste e continua ad esistere. Chiunque affermi il contrario commette palesi errori interpretativi e di approccio. Dunque, qualsiasi lettura delle norme, da chiunque offerta, contraria alla semplice e piana lettura di esse, va semplicemente scartata.
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