Uno (tra i tantissimi; i comuni sono stati gravati da un peso enorme) problemi connessi all'attuazione dell'ordinanza volta ad erogare i buoni spesa consiste nel "contatto" con i possibili destinatari.
Non trattandosi di una procedura "concorsuale" o "selettiva", è altamente sconsigliabile che gli enti emettano "bandi". Semmai, si deve trattare di inviti a manifestare l'interesse ad utilizzare lo strumento, evidenziando che l'eventuale sua assegnazione è condizionata dalle disponibilità finanziarie e dalle valutazioni di priorità connesse alle rilevazioni degli status soggettivi dei richiedenti, rimessi all'istruttoria tecnica dei servizi sociali.
Il sistema può essere anche "misto". I servizi sociali in gran parte conoscono già situazioni delicate di nuclei familiari, potenzialmente da coinvolgere. Dunque, l'iniziativa può essere "d'ufficio": il comune chiama direttamente i nuclei dei quali conosca già a monte condizioni legittimanti l'assegnazione del beneficio.
Per quanto concerne altri utenti, invece, l'avviso di manifestazione di interesse non può che promuovere una loro iniziativa, che sarebbe brutto definire "istanza", come per qualsiasi pratica burocratica.
Ma, come acquisire le domande o le manifestazioni di interesse? Richiedere domande cartacee non è nemmeno da pensare, per i tempi e per ragioni logistiche, in tutto contrarie alle misure di distanziamento sociale ancora in atto. Poi, le operazioni di protocollazione del cartaceo renderebbero difficile l'erogazione dell'attività di protocollazione, di per sè perfettamente idonea allo smart working, in lavoro agile. Imporre la presentazione mediante posta elettronica certificata sarebbe discriminatori ed escludente: purtroppo, i gravi ritardi in tema di domicilio digitale e il digital divide, fanno sì che i cittadini privati in possesso di Pec siano pochissimi.
C'è, però, un metodo per acquisire con semplicità le domande: è dato dall'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs 82/2005, codice dell'amministrazione digitale, norma purtroppo assai poco frequentata e conosciuta. Detto articolo stabilisce che "Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide [...] c) ovvero [se, nda] sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità".
E', dunque, possibile che le domande pervengano con mail ordinaria, purchè essa alleghi:
1) il modulo che tutti i comuni hanno allestito,con sottoscrizione autografa e scansionata (scansionare è semplice: molteplici app consentono di produrre una scansione con lo smartphone, si pensi ad Adobe Scan);
2) copia, anch'essa scansionata, del documento di identità.
Tali domande possono essere quindi acquisite alla mail istituzionale del comune, girata a chi protocolla che, così, può protocollarle da remoto, ed essere processate facilmente in via informatica.
Resta, tuttavia, il problema del digital divide profondo, quello che esclude del tutto i cittadini anche dal possesso di uno smartphone o di una casella mail. Un numero telefonico, quindi, dedicato all'acquisizione telefonica dei dati e delle dichiarazioni, ai fini della produzione delle domande, non può essere scartato, pensando, magari in seguito, ad una successiva acquisizione della sottoscrizione dell'interessato, se ammesso al beneficio.
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