Niente blocchi alle procedure concorsuali derivanti dalla
sospensione dei procedimenti relativi alla mobilità obbligatoria.
L’obbligo di far precedere le assunzioni dalla verifica dell’esistenza
di personale pubblico “in disponibilità”, posto dall’articolo 34-bis, non ferma
le pubbliche amministrazioni, nonostante il discutibile
comunicato
della Funzione Pubblica.
Ad aggirare l’incredibile blocco imposto da Palazzo Vidoni,
figlio evidente di una concezione di “amministrazione difensiva”, volto più
alla soluzione di problemi interni che alla collaborazione istituzionale, è la
legge di conversione del d.l. 18/2020, in corso di approvazione.
Quando, tra pochi giorni, sarà entrata in vigore, conterrà
una sostanziale modifica all’articolo 103 del d.l. 18/2020, che se per un verso
ingenererà parecchia confusione, per altro disinnescherà atteggiamenti
oggettivamente dilatori, come quelli della Funzione Pubblica.
La nuova versione dell’articolo 103, comma 1, avrà un nuovo
e diverso ultimo periodo, ai sensi del quale “Sono esclusi dall'applicazione
del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo
previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Da un lato, questa disposizione crea un’enorme confusione, perché
rende inoperante per una sterminata quantità di procedimenti amministrativi (di
fatto, tutti quelli ad istanza di parte) la sospensione dei procedimenti.
Dall’altro, ha il beneficio (non si sa se previsto) di porre
nel nulla l’improvvido comunicato di Palazzo Vidoni.
Infatti, ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 4, del d.lgs
165/2001 “le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per
le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di
personale ai sensi del comma 2”.
Il meccanismo previsto dall’articolo 34-bis, quindi, è del “silenzio
assenso”. Pertanto, alla procedura di verifica dell’esistenza di lavoratori
pubblici in disponibilità, una volta entrata in vigore la legge di conversione
del d.l. 18/2020, non si applicherà per nulla la sospensione, tanto
improvvidamente comunicata dalla Funzione Pubblica, soprattutto perché il
procedimento da gestire non si presta di certo a particolari difficoltà
connesse alla riorganizzazione in lavoro agile: si tratta solo di gestire delle
comunicazioni (pochissime) dalle PA, organizzarle in un data base, consultarlo
e rispondere alle domande di verifica.
Si tratta solo di aspettare qualche giorno, quindi, e le
pubbliche amministrazioni potranno attivarsi sia per indire le procedure di
concorso (l’articolo 4 del d.l. 22/2020, confermando quanto era già doveroso
concludere sulla base del combinato disposto degli articoli 87, comma 5, e dell’articolo
103, ha smentito le allarmistiche interpretazioni[1] secondo
le quali nemmeno si sarebbe potuto indire nuovi concorsi), sia per attivare lo
scorrimento delle graduatorie.
[1]
A. Bianco, “Stop ai concorsi, avanti incarichi ai dirigenti e progressioni
verticali”, Quotidiano Enti Locali del 7 aprile 2020.
Siccome poteva determinare maggiori oneri, il MEF ha chiesto ed ottenuto lo stralcio di questo emendamento poco prima del voto di fiducia. A questo punto speriamo almeno che la Funzione Pubblica si ravveda, visto che nel caso di specie l'adempimento si esaurisce nella mera consultazione di una banca dati.
RispondiEliminaCordiali saluti
Ci sarebbe da capire quali sarebbero questi maggiori oneri di cui parla il MEF. Soggetto che influisce negativamente non poco e sempre più di frequente.
EliminaA me sembra che i maggiori oneri ci potrebbero essere piuttosto senza emendamento. Come giustamente fatto presente da Gianluca Bertagna oggi sul Sole24Ore ("Coronavirus - Rischio «esubero» per i lavoratori in disponibilità in scadenza"), si pone il problema di chi sta per concludere i 24 mesi di disponibilità, e a causa della sospensione dei termini di cui all'art. 34-bis, si troverebbe di fatto in condizione di non fruire delle relative opportunità di ricollocazione, che per lui sono ormai decisive e fanno la differenza tra il mantenimento e la perdita dell'occupazione. Se l'ente che lo ha in carico ritenesse di "congelare" il decorso dei 24 mesi (con relativo allungamento del periodo di pagamento dell'indennità di disponibilità) per il tempo corrispondente alla sospensione della procedura di cui all'art. 34-bis, non sarebbe questo un maggiore onere indirettamente causato dalla sospensione della procedura di cui all'art. 34-bis? Certo, sarebbe una scelta dell'ente, ma sarebbe giustificata da una valutazione (piuttosto condivisibile) sulla disparità di trattamento che potrebbe subire il dipendente in disponibilità rispetto a coloro che sono in disponibilità in tempi ordinari e che quindi fruiscono pienamente delle opportunità di ricollocazione che 24 mesi di tempo possono consentire.
EliminaQuindi se ne può dedurre a fronte dello stralcio dell'emendamento di cui sopra chiesto dal MEF che nulla cambierà in merito alle assunzioni almeno fino al 15/05? L'altra domanda che pongo è se dietro tutto questo non vi sia un disegno per bloccare le assunzioni anche nel lungo periodo o se sia semplicemente dovuto a problemi organizzativi dovuti al momento, ad esempio impossibilità di fare affiancamento al nuovo assunto e altro
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