sabato 11 aprile 2020

Concorsi: nessuna sospensione della procedura prevista dall'articolo 34-bis. E' la conseguenza della legge di conversione del d.l. 18/2020.


Niente blocchi alle procedure concorsuali derivanti dalla sospensione dei procedimenti relativi alla mobilità obbligatoria.

L’obbligo di far precedere le assunzioni dalla verifica dell’esistenza di personale pubblico “in disponibilità”, posto dall’articolo 34-bis, non ferma le pubbliche amministrazioni, nonostante il discutibile comunicato della Funzione Pubblica.
Ad aggirare l’incredibile blocco imposto da Palazzo Vidoni, figlio evidente di una concezione di “amministrazione difensiva”, volto più alla soluzione di problemi interni che alla collaborazione istituzionale, è la legge di conversione del d.l. 18/2020, in corso di approvazione.
Quando, tra pochi giorni, sarà entrata in vigore, conterrà una sostanziale modifica all’articolo 103 del d.l. 18/2020, che se per un verso ingenererà parecchia confusione, per altro disinnescherà atteggiamenti oggettivamente dilatori, come quelli della Funzione Pubblica.
La nuova versione dell’articolo 103, comma 1, avrà un nuovo e diverso ultimo periodo, ai sensi del quale “Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Da un lato, questa disposizione crea un’enorme confusione, perché rende inoperante per una sterminata quantità di procedimenti amministrativi (di fatto, tutti quelli ad istanza di parte) la sospensione dei procedimenti.
Dall’altro, ha il beneficio (non si sa se previsto) di porre nel nulla l’improvvido comunicato di Palazzo Vidoni.
Infatti, ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 4, del d.lgs 165/2001 “le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2”.
Il meccanismo previsto dall’articolo 34-bis, quindi, è del “silenzio assenso”. Pertanto, alla procedura di verifica dell’esistenza di lavoratori pubblici in disponibilità, una volta entrata in vigore la legge di conversione del d.l. 18/2020, non si applicherà per nulla la sospensione, tanto improvvidamente comunicata dalla Funzione Pubblica, soprattutto perché il procedimento da gestire non si presta di certo a particolari difficoltà connesse alla riorganizzazione in lavoro agile: si tratta solo di gestire delle comunicazioni (pochissime) dalle PA, organizzarle in un data base, consultarlo e rispondere alle domande di verifica.
Si tratta solo di aspettare qualche giorno, quindi, e le pubbliche amministrazioni potranno attivarsi sia per indire le procedure di concorso (l’articolo 4 del d.l. 22/2020, confermando quanto era già doveroso concludere sulla base del combinato disposto degli articoli 87, comma 5, e dell’articolo 103, ha smentito le allarmistiche interpretazioni[1] secondo le quali nemmeno si sarebbe potuto indire nuovi concorsi), sia per attivare lo scorrimento delle graduatorie.


[1] A. Bianco, “Stop ai concorsi, avanti incarichi ai dirigenti e progressioni verticali”, Quotidiano Enti Locali del 7 aprile 2020.

4 commenti:

  1. Siccome poteva determinare maggiori oneri, il MEF ha chiesto ed ottenuto lo stralcio di questo emendamento poco prima del voto di fiducia. A questo punto speriamo almeno che la Funzione Pubblica si ravveda, visto che nel caso di specie l'adempimento si esaurisce nella mera consultazione di una banca dati.

    Cordiali saluti

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    1. Ci sarebbe da capire quali sarebbero questi maggiori oneri di cui parla il MEF. Soggetto che influisce negativamente non poco e sempre più di frequente.

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    2. A me sembra che i maggiori oneri ci potrebbero essere piuttosto senza emendamento. Come giustamente fatto presente da Gianluca Bertagna oggi sul Sole24Ore ("Coronavirus - Rischio «esubero» per i lavoratori in disponibilità in scadenza"), si pone il problema di chi sta per concludere i 24 mesi di disponibilità, e a causa della sospensione dei termini di cui all'art. 34-bis, si troverebbe di fatto in condizione di non fruire delle relative opportunità di ricollocazione, che per lui sono ormai decisive e fanno la differenza tra il mantenimento e la perdita dell'occupazione. Se l'ente che lo ha in carico ritenesse di "congelare" il decorso dei 24 mesi (con relativo allungamento del periodo di pagamento dell'indennità di disponibilità) per il tempo corrispondente alla sospensione della procedura di cui all'art. 34-bis, non sarebbe questo un maggiore onere indirettamente causato dalla sospensione della procedura di cui all'art. 34-bis? Certo, sarebbe una scelta dell'ente, ma sarebbe giustificata da una valutazione (piuttosto condivisibile) sulla disparità di trattamento che potrebbe subire il dipendente in disponibilità rispetto a coloro che sono in disponibilità in tempi ordinari e che quindi fruiscono pienamente delle opportunità di ricollocazione che 24 mesi di tempo possono consentire.

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  2. Quindi se ne può dedurre a fronte dello stralcio dell'emendamento di cui sopra chiesto dal MEF che nulla cambierà in merito alle assunzioni almeno fino al 15/05? L'altra domanda che pongo è se dietro tutto questo non vi sia un disegno per bloccare le assunzioni anche nel lungo periodo o se sia semplicemente dovuto a problemi organizzativi dovuti al momento, ad esempio impossibilità di fare affiancamento al nuovo assunto e altro

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