Tra le molte belle parole e dichiarazioni di intenti, non si può non notare quella che riguarda l'elemento perequativo:
L'aggettivo "perequativo" deve essere piaciuto molto e ha trascinato il Ministro, ed evidentemente chi lo assiste nella lettura ed interpretazione delle norme, a ritenere che si trattasse appunto di una misura per perequare tra i salari più bassi e quelli più elevati.
Però, le cose non stanno così. Basta leggere, ad esempio, l'articolo 66 del Ccnl del comparto Funzioni Locali 21.5.2020: "Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 64 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D un elemento perequativo un tantum [...]".
Sarebbe bastato leggere questa norma ed approfondirla solo un po', accedendo all'articolo 1, comma 12, della legge 190/2014, per capire esattamente qual è il vero scopo dell'elemento perequativo. Accediamo, quindi, all'articolo 1, comma 12, della legge 190/2014: "Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro»".
Si tratta dei famosi 80 euro del Governo Renzi. Allora, scopriamo che l'elemento perequativo con la perequazione tra redditi bassi ed alti non ha nulla a che vedere.
Si è trattato di uno strumento finalizzato a non far perdere ai redditi più bassi dei vari comparti della PA il beneficio degli 80 euro mensili, che si sarebbe perduto una volta superate le soglie previste dalla norma.
Una maggiore attenzione alle norme, ai loro rinvii ed alle loro finalità, specie da parte dei rappresentanti del governo, appare doverosa.
Ma, questo piccolo svarione di Palazzo Vidoni attesta e comprova qualcosa che si conosce ma non si vuole ammettere: i problemi della "burocrazia" derivano, in via preponderante, dalla complessità delle norme, che si contorcono, si avviluppano, si sovrappongono, si richiamano tra esse continuamente, così da rendere difficile la loro corretta ricostruzione ed interpretazione e far perdere presto memoria dei loro scopi.
In questo errore vi è incorso Palazzo Vidoni, in una lettera ad un giornale: errore del tutto veniale. Ma, ogni giorno, migliaia e migliaia di amministrazioni e funzionari debbono affrontare la battaglia quotidiana con questo modo di redigere le norme, che produce il risultato dell'ingabbiamento delle decisioni e dell'impossibilità di certezza del diritto e certezza dei tempi operativi.
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