lunedì 18 gennaio 2021

Ai contratti decentrati non è consentito disciplinare ciò che non è vietato, bensì ciò che è espressamente loro demandato

 Nell'articolo su NT plus del 18.1.2021, "Pubblico impiego, il calcolo dei premi individuali divide dirigenti e dipendenti", Ginaluca Bertagna affronta opportunamente il problema dell'estensione del sistema di differenziazione del risultato anche alle Posizioni Organizzative.

Per i dipendenti dell'area delle qualifiche, la disciplina è contenuta nell'articolo 69 del Ccnl 21.5.2018; per la dirigenza, nell'articolo 30 del Ccnl 17.12.2020.

Per i dipendenti inquadrati nell'area delle Posizioni Organizzative, invece, il Ccnl 21.5.2018 sul punto tace del tutto.

Come risolvere, allora, la possibile antinomia? Il Bertagna suggerisce di intervenire mediante la contrattazione decentrata, affermando che "nulla vieta" in quella sede di prevedere sistemi di differenziazione simili a quelli disciplinati per dipendenti non PO e dirigenti.

L'indicazione non convince. Il “nulla vieta” come paradigma per comprendere quel che è possibile alla contrattazione decentrata è erroneo. La contrattazione decentrata è abilitata dalla legge ad interessarsi solo ed esclusivamente delle materie ad essa espressamente e tassativamente attribuite dalla legge stessa o dalla contrattazione collettiva nazionale. 

L’interprete non deve limitarsi a verificare che “nulla” vieti, ma anche e soprattutto cosa “consenta”. In questo caso, cioè per la differenziazione del risultato delle PO, non c’è alcuna disposizione che la preveda, quindi la contrattazione decentrata non dispone di nessun lecito potere per introdurla.

Andando, infatti, a scorrere le materie della contrattazione decentrata, non esiste nemmeno lontanamente quella dell'introduzione di un sistema di differenziazione per le PO. 

Troppe volte ad interpreti ed operatori sfugge la norma disposta dalla legge esattamente allo scopo di scongiurare la possibilità che la contrattazione decentrata si occupi di materie ad essa non espressamente demandate, andando oltre, quindi i vincoli della disciplina prevista. Tale norma è l'articolo 40, comma 3-quinquies, che prevede: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

Quindi, ragionare sul "nulla vieta" determina solo il rischio di contratti decentrati nulli, perchè a ben vedere non è corretto che "nulla vieta"; c'è, al contrario, un divieto generale e sanzionato con la nullità, ed è quello ricordato sopra.

Semmai, per la questione della differenziazione del risultato delle PO, potrebbe porsi il problema che l'articolo 69 intenda anche ricomprendere le PO, essendo comunque gli incarichi di PO disciplinati dal Ccnl e riguardanti personale del comparto.

Osta a questa conclusione la circostanza che le risorse per le PO non stanno nel fondo della contrattazione decentrata, ma nel bilancio e  non si vede come possa un contratto ingerirsi nella gestione di risorse che fuoriescono dalla sua portata di competenza, anche se, oggettivamente, il Ccnl 21.5.2018, proprio con riferimento alle PO contiene molte ingerenze sul bilancio.

2 commenti:

  1. L'art.16, comma 2, del CCNL 31.3.1999,prevedeva: "2. Nell’ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
    a) ......................;
    b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
    c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
    d) metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6;..."

    L'art. 5, comma 3, del CCNL 21.5.2018 demanda al confronto:
    "3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2:
    a) ...................;
    b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
    c) ...................;
    d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
    e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;...".

    Il confronto è quindi propedeutico all'adozione, da parte dell'Organo di governo, degli atti di cui alle lettere d) ed e), sopra citate.

    Non serve aventurarsi su altri "lidi"!

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    1. Già che ci siamo, citerei anche l'art. 7, comma 4, secondo il quale sono oggetto di contrattazione decentrata:
      ....
      v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
      ....

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