Tra gli addetti ai lavori sta facendo "notizia" il parere col quale il Ministero delle infrastrutture e lavori pubblici afferma apertamente che per i contratti di appalto la forma della scrittura privata è pienamente alternativa a quella della forma pubblica amministrativa.
Ecco il testo del parere
Ministero Infrastrutture - Parere n. 850
Forma dei contratti (stipulazione) - Libertà di scelta tra forma pubblica, pubblica amministrativa o scrittura privata.
Codice identificativo: 850
Data ricezione: 11/02/2021
Argomento: Altro
Oggetto: Modalità stipula procedura aperta/ristretta sopra soglia comunitaria
Quesito:
Questa stazione appaltante deve procedere alla stipula di due procedure sopra soglia comunitaria rispettivamente una aperta e una ristretta, il dubbio che si sostanzia e se il tenore dell’articolo 32, comma 14 consenta alternativamente la scelta da parte dell’amministrazione della forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata indifferentemente dall’importo e dalla procedura adottata.
Risposta:
L’art. 32, comma 14, prevede che il contratto debba essere pubblicato: "a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o oppure mediante scrittura privata” Tali tre forme di conclusione, valide anche per i contratti sopra-soglia, sono alternative. Si precisa che il contratto dovrà essere comunque sottoscritto in modalità elettronica. Invece, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
In effetti, è a decorrere dall'articolo 11, comma 13, del d.lgs 163/2006 che le cose stanno esattamente come afferma il Ministero. L'articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, infatti, da questo punto di vista non ha innovato molto, se non per quanto concerne il riferimento all'obbligo della modalità informatica.
Chi scrive sostiene quanto afferma il Ministero dal 2006: da 15 anni.
Per un verso, dopo 3 lustri che anche in via "ufficiale" si arrivi a questa inevitabile confusione, conforta. Che sia necessario avere sempre l'oracolo di soggetti come un Ministero, un'Autorità, la Corte dei conti, per scoprire l'ovvio, desta qualche leggero sgomento.
Buongiorno, ed ora, dopo il parere MIT 2341 del 26/02/2024, che sembra vietare atto pubblico (ma anche scritture private!) per negoziate e affidamenti diretti, che si fa?
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