giovedì 25 marzo 2021

Forma dei contratti di appalto: piena e libera alternativa tra la forma pubblica amministrativa solenne e la scrittura privata. Qualcuno lo sostiene da sempre...

 

Tra gli addetti ai lavori sta facendo "notizia" il parere col quale il Ministero delle infrastrutture e lavori pubblici afferma apertamente che per i contratti di appalto la forma della scrittura privata è pienamente alternativa a quella della forma pubblica amministrativa.
Ecco il testo del parere
Ministero Infrastrutture - Parere n. 850
Forma dei contratti (stipulazione) - Libertà di scelta tra forma pubblica, pubblica amministrativa o scrittura privata.
Codice identificativo: 850
Data ricezione: 11/02/2021
Argomento: Altro
Oggetto: Modalità stipula procedura aperta/ristretta sopra soglia comunitaria
Quesito:
Questa stazione appaltante deve procedere alla stipula di due procedure sopra soglia comunitaria rispettivamente una aperta e una ristretta, il dubbio che si sostanzia e se il tenore dell’articolo 32, comma 14 consenta alternativamente la scelta da parte dell’amministrazione della forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata indifferentemente dall’importo e dalla procedura adottata.
Risposta:
L’art. 32, comma 14, prevede che il contratto debba essere pubblicato: "a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o oppure mediante scrittura privata” Tali tre forme di conclusione, valide anche per i contratti sopra-soglia, sono alternative. Si precisa che il contratto dovrà essere comunque sottoscritto in modalità elettronica. Invece, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

In effetti, è a decorrere dall'articolo 11, comma 13, del d.lgs 163/2006 che le cose stanno esattamente come afferma il Ministero. L'articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, infatti, da questo punto di vista non ha innovato molto, se non per quanto concerne il riferimento all'obbligo della modalità informatica.
Chi scrive sostiene quanto afferma il Ministero dal 2006: da 15 anni.
Per un verso, dopo 3 lustri che anche in via "ufficiale" si arrivi a questa inevitabile confusione, conforta. Che sia necessario avere sempre l'oracolo di soggetti come un Ministero, un'Autorità, la Corte dei conti, per scoprire l'ovvio, desta qualche leggero sgomento.

1 commento:

  1. Buongiorno, ed ora, dopo il parere MIT 2341 del 26/02/2024, che sembra vietare atto pubblico (ma anche scritture private!) per negoziate e affidamenti diretti, che si fa?

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