Su NtPlus del 27.5.2020, nell'articolo "Dalle soglie alla scelta dei soggetti da invitare: il focus sulla procedura negoziata" il sempre puntuale e autorevole Roberto Mangani torna sulla questione dell'obbligatorietà o meno dell'applicazione delle procedure in deroga previste dal d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020.
Come noto, sul punto si è pronunciato il Tar Sicilia, Palermo, Sezione III, con la sentenza 14.5.2021, n. 1536, che appare inappuntabile e precisa: non esiste alcun obbligo di applicare le procedure in deroga.
Ne conviene in parte il Mangani, secondo il quale tale interpretazione "si basa indubbiamente su ragioni solide e pienamente coerenti con i principi generali che disciplinano la materia dei contratti pubblici".
Tuttavia, l'Autore osserva con preoccupazione che detta interpretazione "lascia aperto qualche dubbio, sostanzialmente in relazione alla ratio del Decreto 76/2020. Infatti, al di là di alcuni argomenti di carattere letterale, la principale ragione che potrebbe far propendere per la soluzione opposta deriva dalla finalità che il Decreto intende perseguire, e che è riassunta all'inizio dell'articolo 1: le norme da esso dettate – e quindi anche quelle che consentono affidamenti semplificati per i contratti sottosoglia – hanno il fine di «incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid 19»".
E' sempre opportuno, nell'indagine interpretativa, aprire ai dubbi. Come anche, tuttavia, prendere posizione.
Il dubbio non può che essere risolto alla luce della consapevolezza che forme di affidamento non del tutto concorrenziali non possono prevalere su quelle ordinarie, in presenza comunque delle direttive Ue e dell’obbligo di applicare i principi dell’articolo 30 del d.lgs 50/2016.
No, nessuna norma che deroga ad un’altra è da applicare obbligatoriamente. L’enunciazione del fine della semplificazione da parte del Legislatore ha il solo scopo di esentare le amministrazioni dal motivare la scelta di utilizzare le procedure in deroga, non di obbligare ad utilizzarle.
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