domenica 31 ottobre 2021

Ancora coi soliti slogan sui centri per l'impiego: la condizionalità dei lavoratori in Cig

Per la stampa generalista parlare di "flop" dei centri per l'impiego è un must, come suggerire di stare al fresco in estate, o di non mangiare troppo se si è a dieta. Si perpetua l'abitudine dare tutto per scontato e rappresentare verità enunciate come assolute, ma, se misurate con la realtà, totalmente distorte.

Non ovviamente eccezione l'articolo su Il Sole 24 Ore del 31.10.2021 "Senza formazione Cig ridotta fino alla decadenza".

L'articolo tratta del coinvolgimento dei lavoratori in cassa integrazione in attività di formazione, previsto dal disegno di legge di bilancio 2020, che rivede la cosiddetta "condizionalità", cioè gli impegni posti dalla legge a carico dei beneficiari di sostegni al reddito, il cui rispetto condiziona appunto la continuità della percezione del beneficio.

Il disegno di legge di bilancio dispone, appunto, di modificare l'attuale regolazione degli obblighi posti a carico dei lavoratori in Cig previsti dall'articolo 22 del d.lgs 150/2015.

Nell'articolo citato si legge: "Sarà un decreto del Lavoro, da emanare entro due mesi dalla legge di bilancio, a far capire la reale portata della novità voluta da Andrea Orlando, visto che dovrà stabilire modalità e criteri della nuova "condizionalità", destinata a superare il meccanismo già previsto dal Jobs Act, articolo 22, dlgs 150 del 2015, ma prima ancora dalla riforma Biagi (vale a dire, obbligo di contattare un centro per l'impiego e decalage della prestazione in caso di prolungata inattività), mai realmente decollato per via del flop dei centri per l'impiego e, più in generale, per il mancato collegamento tra politiche attive e passive".

Accedendo a questo link, si può verificare il testo dell'articolo 22 del d.lgs 150/2015 e, leggendolo con attenzione - come non pare abbia fatto l'autore dell'articolo, preso a ripetere slogan - evincere facilmente che:

  1. non prevede nessun obbligo, a carico dei percettori della Cig, di contattare i centri per l'impiego. Questo obbligo è, invece, previsto dall'articolo 21 del medesimo d.lgs 150/2015, che tratta dei percettori di Naspi, a testimonianza della bella confusione mossa da chi ha redatto l'articolo;
  2. al contrario, l'articolo 22 prevede che siano i centri per l'impiego a convocare i percettori della Cig;
  3. i lavoratori in Cig destinatari della norma non sono, tuttavia, oggetto di nessuna specifica comunicazione inviata ai centri per l'impiego; lo sanno solo le aziende chi sono e lo sa l'Inps, per altro solo dopo aver erogato le prestazioni;
  4. proprio perchè manca un sistema per identificare chi sono i lavoratori in Cig interessati, l'articolo 22 del d.lgs 150/2015, al comma 1, dispone che le convocazioni di competenza dei centri per l'impiego siano effettuate "con le modalità ed i termini stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo 2, comma 1";
  5. il decreto ministeriale di cui si tratta è il decreto 4/2018: come è agevole notare, leggendone l'articolo 4:
    1. esso pone a carico dei datori di lavoro l'obbligo di comunicare i lavoratori in Cig ai centri per l'impiego, attraverso il sistema informativo unitario; ma questo sistema non è mai partito e nessuna comunicazione di tal genere è mai provenuta ai centri per l'impiego;
    2. in effetti, non stabilisce nessuna modalità, perchè rinvia tutto ad un accordo in sede di Conferenza permanente Stato regioni;
  6. l'accordo di cui da ultimo si parla è stato solo oggetto di una bozza, mai sboccata in un atto operativo.

Infatti, il disegno di legge di bilancio 2022, alla luce dell'inesistenza dei presupposti per applicare l'articolo 22 del d.lgs 150/2015, ne prevede l'abolizione.

Ma, se si avesse la capacità di approfondire e leggere, senza lasciarsi indurre nella facile tentazione degli slogan a effetto, allora si sarebbe compreso che l'assenza di "condizionalità" per i percettori di Cig non è un "flop dei centri per l'impiego", bensì del legislatore.

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